La condanna al risarcimento dei danni può aver luogo solo ove ricorra quantomeno l'elemento della "colpa" della P.A.
La sussistenza dell’elemento (quantomeno) della colpa costituisce, come è noto, condizione imprescindibile per la riconoscibilità della tutela risarcitoria (ex multis: “l' azione di risarcimento conseguente all'annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento illegittimo implica la valutazione dell'elemento psicologico della colpa, alla luce dei vizi che inficiavano il provvedimento stesso e della gravità delle violazioni imputabili all'Amministrazione, secondo l'ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all'organo amministrativo nonché delle condizioni concrete in cui ha operato l' Amministrazione, non essendo il risarcimento una conseguenza automatica della pronuncia del giudice della legittimità.”-Consiglio Stato, sez. IV, 1 ottobre 2007, n. 5052).
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 5.10.2012, n. 5204)
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