Procedura di emersione dei lavoratori stranieri irregolari: la documentazione utile ai fini dell'attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale non deve necessariamente pervenire da una P.A.
Il parere in questione e' stato richiesto all'Avvocatura dello Stato dal Dipartimento delle Libertà civili e l'Immigrazione in considerazione dei numerosi quesiti giunti in merito alla tipologia di documentazione utile ai fini dell'attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31.12.2011. L'avvocatura in particolare rileva come la documentazione che il lavoratore straniero deve fornire nella procedura di emersione, per dimostrare la sua presenza sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, non dovrà necessariamente pervenire da una pubblica amministrazione in quanto ratio sottesa all'adozione del il termine "organismo pubblico" utilizzata dal legislatore nell'art. 5 del D.lgs n. 109/12 e' quella di includervi anche soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico. Di conseguenza nella documentazione, ad esempio, possono farsi rientrare: una certificazione medica di una struttura pubblica o un di certificato di iscrizione scolastica dei figli; una tessera nominativa dei mezzi pubblici, una multa, la titolarità di una scheda telefonica di operatori italiani oppure una documentazione rilasciata da centri autorizzati di accoglienza e ricovero, anche religiosi. Tra le prove documentali, infine, l’Avvocatura fa rientrare anche la documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, mentre non può ritenersi utile un passaporto recante il timbro di entrata in ‘area Schengen’ non essendo quest’ultimo in grado di attestare, da solo, la presenza dello straniero, alla data stabilita, proprio sul territorio nazionale.
(Avvocatura Generale dello Stato, parere D.lgs n. 109/12 - art. 5 - Emersione dal lavoro irregolare)
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