Data: 2012-10-15 14:01:50

Orario distributori carburante

Premesso che non abbiamo un'ordinanza che disciplini gli orari degli impianti di distruzione di carburanti avendo sempre fatto riferimento solo alla legge regionale, vorrei sapere se un distributore dotato di self service pre-pagamento può stare chiuso (nel senso di operare senza la presenza del gestore) durante i pomeriggi.
In pratica l'impianto sarebbe aperto tutti i gioorni con le seguenti modalità: mattina 7-13 con presenza gestore, pomeriggio e giorni festivi solo con self service attivo.
E' possibile?
Da una lettura della L.R. mi sembrerebbe di sì perchè, anche se l'art. 84 impone un orario minimo di apertura giornaliera (8/12 - 16/19), tra le deroghe dell'art. 84ter ci sono "gli impianti dotati di apparecchiature self service pre-pagamento, a condizione che al di fuori dell'orario di servizio l'attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore" (comma 1 lett.b).
Ho dato la giusta interpretazione o sono stata troppo "espansiva"???  ::)
:D ;D :)

riferimento id:7812

Data: 2012-10-16 03:11:45

Re:Orario distributori carburante

Premesso che è brutto veder scritto in una legge regionale della PATRIA DI DANTE (la Toscana) una frase del tipo: "1. Sono esonerati dal rispetto dell’orario e turni di riposo domenicale, festivo ed infrasettimanale" .... dovendosi invece scrivere "1. Sono esonerati dal rispetto dell’orario e [color=red]DAI [/color]turni di riposo domenicale, festivo ed infrasettimanale", tenuto conto anche della RUBRICA dell'articolo "Deroghe all’orario e ai turni di riposo" che lascia presupporre una interpretazione estensiva e tenuto conto che occorre dare alle norme, nel dubbio, una interpretazione FAVOREVOLE alla libertà di impresa .... CONFERMO LA TUA INTERPRETAZIONE

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D.L. 13-8-2011 n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
Art. 3  Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche
1.  Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge ...

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Toscana

L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.

Art. 84
Orario degli impianti di distribuzione dei carburanti (128).

1. Gli impianti di distribuzione carburanti funzionanti con la presenza del gestore articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6 alle ore 21. L’orario minimo di apertura è fissato in cinquantadue ore settimanali.

2. È garantita l’apertura obbligatoria giornaliera dell’impianto dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Il monte orario settimanale di trentanove ore, calcolato tenendo conto delle possibili turnazioni, può essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento.

3. Nell'orario di apertura l'impianto è assistito da personale; è comunque garantita l'assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) (129).

4. L’attività di cui all’articolo 56, comma 2, lettera a), osserva l’orario effettuato dall’impianto.

5. Il gestore comunica l’orario di apertura dell’impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L’orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.

(128) Articolo così sostituito dall'art. 18, L.R. 17 luglio 2009, n. 38, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 84. Orario degli impianti di distribuzione dei carburanti. 1. L'orario di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti ha carattere flessibile nel rispetto dei seguenti obblighi:

a) orario minimo settimanale di apertura fissato in cinquantadue ore;

b) orario unico di apertura obbligatoria, nella fascia antimeridiana dalle ore otto alle ore dodici e nella fascia pomeridiana dalle ore sedici alle ore diciannove.

2. Nella fascia di apertura obbligatoria dei giorni feriali l'impianto è assistito da personale.

3. Le fasce orarie e i criteri per la fissazione dei turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti sono determinati nel regolamento di cui all'articolo 3. Le attività economiche accessorie integrative osservano gli orari e i turni dell'impianto. Per tali attività il comune può consentire l'osservanza di orari e turni diversi.».

(129) Comma così sostituito dall’art. 53, L.R. 28 settembre 2012, n. 52, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 71 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Nell’orario di apertura l’impianto è assistito da personale e non possono essere attivate le apparecchiature “self-service” pre-pagamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettera d); è comunque garantita l’assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).».



Art. 84-bis
Criteri per la fissazione dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale.

1. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale il comune garantisce l’apertura degli impianti in misura non inferiore al 20 per cento di quelli funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni in cui funzionano due o tre impianti la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori e le associazioni di categoria, rispettivamente, al 50 e al 33 per cento. Tali percentuali possono essere garantite anche mediante l’utilizzo di carburante con apparecchiature “self-service” pre-pagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza del gestore e la scelta è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

2. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore sospendono l’attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l’esercizio dell’attività durante le festività infrasettimanali.

3. Il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore.

4. Il gestore trasmette al comune la richiesta relativa al turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato nei termini e con le modalità stabiliti dal comune; qualora non sono rispettate le percentuali di cui al comma 1, il comune comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. L’attività di cui all’articolo 56, comma 2, lettera a), osserva i turni effettuati dall’impianto (130).

(130) Articolo aggiunto dall'art. 19, L.R. 17 luglio 2009, n. 38.



Art. 84-ter
Deroghe all’orario e ai turni di riposo.

1. Sono esonerati dal rispetto dell’orario e turni di riposo domenicale, festivo ed infrasettimanale:

a) gli impianti di cui all’articolo 54-bis;

b) gli impianti dotati di apparecchiature “self-service” pre-pagamento, a condizione che al di fuori dell’orario di servizio l’attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore;

c) l’attività di erogazione di metano o GPL. Tale esonero è consentito su richiesta del gestore che ne dà comunicazione con i termini e le modalità stabilite dal comune. Qualora l’erogazione di metano o GPL avvenga all’interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti l’esonero è consentito a condizione che il gestore adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

2. Il comune, su istanza del gestore, può consentire l’adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 84 e 84-bis, nei seguenti casi:

a) in occasione di manifestazioni che determinano notevole afflusso di utenza motorizzata;

b) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie con spartitraffico centrale o doppia striscia continua;

c) se nel territorio comunale è presente un unico impianto.

3. Previa concertazione con le associazioni di categoria dei gestori e le organizzazioni di rappresentanza dei titolari delle autorizzazioni, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l’adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 84 e 84-bis.

4. Il gestore può chiedere l’esenzione dal turno di apertura domenicale e festiva qualora l’impianto sia localizzato in zone a prevalente carattere industriale o commerciale, prive di flussi di traffico significativo in tali giorni.

5. L’orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo sono pubblicizzati dal gestore mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune (131).

(131) Articolo aggiunto dall'art. 20, L.R. 17 luglio 2009, n. 38.



Art. 84-quater
Ferie e servizio notturno.

1. La richiesta di sospensione dell’attività per ferie è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

2. Durante ogni periodo dell’anno il comune garantisce l’apertura di un numero di impianti nella misura di cui all’articolo 84-bis, comma 1, e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.

3. Il servizio notturno si svolge dalle ore 21 fino all’inizio dell’orario di apertura giornaliera.

4. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione nei termini e con le modalità stabiliti dal comune (132).

(132) Articolo aggiunto dall'art. 21, L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

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