Data: 2011-04-06 10:16:19

Tipologie autoscuole e tipologie istruttori di guida

In base a quanto stabilito nell'art. 123 del nuovo codice della strada, come di recente modificato dall'art. 20 della L. 120/2010, e a quanto stabilito dall'art. 7 del DM 317/1995 in tema di centri di istruzione automobilistici e dall'art. 335 c. 10 lett. a) e B) in tema di tipologie di autoscuole, le autoscuole sono ora tenute ad offrire tutti i corsi di preparazione al conseguimento di qualunque categoria di patente, con l'unica possibilità di ridurre le dotazioni necessarie in tema di veicoli se aderiscono ad un consorzio a cui delegano lo svolgimento di alcuni corsi (in sostanza è superata la distinzione tra autoscuole di tipo a), che preparano al conseguimento di qualunque patente e le autoscuole di tipo b), che preparano unicamente alla guida di moto e autoveicoli).
Alla luce di questa novità è di difficile interpretazione l'art. 5 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 17/2011, che individua tre tipologie (art. 5 c. 1 lett. a, c. 1 lett. b, e comma 2) di abilitazioni per gli istruttori di guida. Posto che l'abilitazione di cui al comma 2 è quella di cui deve essere dotato il titolare dell'autoscuola, quale tipo di abilitazione va chiesta per gli istruttori di guida che andranno a far parte del personale docente di un'autoscuola? Forse l'abilitazione di cui all'art. 5 c. 1 lett. b) (più "soft") è sufficiente per le sole autoscuole che hanno demandato alcuni corsi ad un centro di istruzione automobilistico? Non si dice niente in proposito....

riferimento id:781

Data: 2011-04-06 13:45:06

Re: Tipologie autoscuole e tipologie istruttori di guida

E ancora, in tema di tipologie di istruttori di guida (e di diverse tipologie di insegnanti di teoria), non si riesca a capire come vanno interpretati l'art. 4 c. 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 17/2011 (che recita:  L'INSEGNANTE NON IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE PERIODICA NON PUò ESSERE INSERITO NELL'ORGANICO DI UN'AUTOSCUOLA....." e l'art. 9 c. 2 del medesimo decreto, che dice la stessa cosa per gli istruttori di guida.
QUESTA NORMA SEMBRA RIFERIRSI AL CASO DELL'INSERIMENTO DI
NUOVO PERSONALE DOCENTE GIA' ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA  NELL'ORGANICO DI UN'AUTOSCUOLA (SENZA DISTINZIONI PROBABILMENTE TRA TITOLARE-INSEGNANTE -ISTRUTTORE E
SEMPLICE INSEGNANTE-ISTRUTTORE) . QUESTO TIPO DI PERSONALE SEMBREREBBE DOVER FREQUENTARE PREVENTIVAMENTE IL CORSO DI FORMAZIONE
PERIODICA PER INIZIARE A LAVORARE NELLA AUTOSCUOLA INTERESSATA. IN ALTRE PAROLE, QUESTO POTREBBE SIGNIFICARE CHE, IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DI UN'AUTOSCUOLA, MAGARI A CAUSA DI UNA SEMPLICE
MODIFICA SOCIETARIA,  CON ALTRO PERSONALE GIA' ABILITATO, QUEST'ULTIMO NON PORTEBBE LAVORARE SENZA AVER FREQUENTATO PRIMA IL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA (CHE CHISSA' QUANDO VERRA' ATTIVATO), CON IL RISULTATO DI PARALIZZARE ANCORA (DOPO CIRCA 4 ANNI) IL RICAMBIO O L'AMPLIAMENTO DELL'ORGANICO DEI DOCENTI DELLE AUTOSCUOLE.

E' CORRETTA QUESTA INTERPRETAZIONE?

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