Data: 2012-10-15 11:05:34

requisiti morali

In base a quanto previsto dall'art.71 dlgs.59/2010 e s.m.i. che richiama l'art.2 comma 3 del dPR n.252/1998, i requisiti morali devono essere verificati per tutti i membri del consiglio di amministrazione anche se non hanno poteri di rappresentanza?
grazie.

riferimento id:7809

Data: 2012-10-16 03:16:18

Re:requisiti morali


In base a quanto previsto dall'art.71 dlgs.59/2010 e s.m.i. che richiama l'art.2 comma 3 del dPR n.252/1998, i requisiti morali devono essere verificati per tutti i membri del consiglio di amministrazione anche se non hanno poteri di rappresentanza?
grazie.
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No, solo per coloro che hanno potere di rappresentanza (che normalmente però sono tutti coloro che siedono nel CDA)

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D.P.R. 3-6-1998 n. 252
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 1998, n. 176.
(commento di giurisprudenza)

2. Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia.

1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica (5).

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in avanti indicati come «amministrazioni», che acquisiscono la documentazione prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione (6).

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a) alle società;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

3-bis. Per le società di capitali di cui al comma 3, lettera b), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lett. b), anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato (7) (8).

(5) Le disposizioni contenute nel presente comma sono confluite nell’art. 86, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

(6) Le disposizioni contenute nel presente comma sono confluite nell’art. 86, comma 5, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

(7) Comma aggiunto dal comma 24 dell’art. 24, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e poi così modificato dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, come modificata dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44. Vedi, anche, i commi 26 e 27 del citato art. 24.

(8) Per l’abrogazione del presente provvedimento vedi il combinato disposto del comma 1 dell’art. 119 e della lettera c) del comma 2 dell’art. 120, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Vedi, inoltre, il comma 4 dell’art. 116 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011.

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