Buongiorno.
Il titolare di un agriturismo autorizzato in data 13/11/1998 e che fino ad oggi non ha modificato l'attività e non ha neanche presentato la dichiarazione triennale dei requisiti, ci chiede quali sono gli adeguamenti richiesti dalla L.R 80/2009 per adeguarsi ai sensi dell'art 7 e 8 della L.R. 30/2003 ovvero è richiesta la presentazione di una nuova Dua anche se l'attività a suo tempo autorizzata non è variata ed in caso affermativo qual è il termine di scadenza visto che non ha mai presentato la dichiarazione triennale?
Grazie.
Saluti.
In via generale, ai sensi comma 5 dell’art. 30 della L.R. 80/09, le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore dell’art. 3, comma 2 bis e dell’art. 18, comma 7 (15/04/10) si adeguano alle nuove disposizioni entro 12 mesi (quindi entro il 15/04/2011).
Le nuove disposizioni sono quelle in merito a:
- segnaletica per locali non destinati ad agriturismo o ad attività agricole
- eliminazione barriere architettoniche anche con opere provvisionali
Più nello specifico della domanda, ai sensi del comma 4 dello stesso at. 30, sono fatti salvi i titoli abilitativi già conseguiti alla data di entrata in vigore del reg. di modifica (15/04/10) FINO a un massimo di 3 anni dall’ultima presentazione di variazione o conferma della relazione agrituristica. Entro tale data gli imprenditori si adeguano ai sensi degli art. 7 e 8 della (nuova) legge 30/03.
Alla luce di questo, sulla determinazione dei termini si può affermare che il momento iniziale in cui è sorto l’obbligo di adeguamento è il 15/04/2010. Le strutture già in essere a tale data hanno tre anni di tempo per adeguarsi con decorrenza dall’ultima variazione della relazione agrituristica, con o senza modifica dell’attiva agrituristica (quindi con o senza variazione dell’autorizzazione già posseduta), ovvero dall’ultima autocertificazione triennale di cui all’art. 7, comma 5 della L.R. 30/2003 prima della modifica di cui trattasi.
Per fare degli esempi, quella struttura che avesse presentato autocertificazione triennale in data 20/03/2010 (od anche l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio attività) si adegua alle nuove disposizioni entro il termine del 20/03/2013; quella struttura che avesse presentato autocertificazione triennale in data 10/08/2007 (od anche l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio attività) si è già dovuta adeguare entro il termine del 10/08/2010.
Sui contenuti propri dell’obbligo di adeguamento, ritengo (ma nella realtà non è così, vedi di seguito) che gli imprenditori con strutture già in essere al 15/04/2010 debbano, entro il termine avanti specificato, presentare nuova relazione secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione così come modificato dal DPGR 35R/2010, nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000,n. 23. Gli stessi imprenditori presentano SCIA al SUAP, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 30/2003, solo quando modifichino l’attività agrituristica rispetto ai contenuti dell’autorizzazione già in possesso. La presentazione della SCIA è circostanza necessaria ogni qual volta viene modificato l’esercizio dell’attività agrituristica, questo dal 15/04/2010 in poi.
In altre parole, l’obbligo dell’aggiornamento della relazione agrituristica nell’ambito della DUA tramite portale ARTEA, presuppone anche la presentazione della SCIA solo quando venga effettivamente variata l’attività agrituristica. La presentazione della SCIA è circostanza eventuale rispetto alla presentazione della DUA. Sul punto è possibile notare anche l’art. 8, comma 5 della L.R. 30/3003, come modificata dalla L.R. 80/2009:
[i]qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata è comunicata ad ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con [u]eventuale[/u] successiva variazione della DIA.[/i]
Quindi, le strutture esistenti al 15/04/2010 presentano nuova relazione agrituristica tramite DUA sul portale ARTEA, nei termini sopra citati, anche se niente varia nella conduzione dell’attività agricola; presentano comunque nuova relazione agrituristica tramite DUA sul portale ARTEA ogni qual volta sia intervenuta una variazione in merito ai requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata; presentano anche SCIA per l’esercizio dell’attività agrituristica ogni qual volta viene variata l’attività agrituristica.
Per completezza di ragionamento è importante fa notare che la L.R. 30/2003, all’art. 25, comma 4, dispone: [i]l’esercizio della attività agrituristica può essere sospeso con provvedimento del comune qualora le aziende che svolgono attività agrituristica non si sono adeguate entro i termini di cui all’articolo 30, commi 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80.[/i]
Ai sensi di questa disposizione è chiaro che le autorizzazioni in possesso delle strutture esistenti al 15/04/2010 non perdono di efficacia ex lege qualora venga disatteso l’obbligo della presentazione della relazione agrituristica, con il metodo della DUA tramite ARTEA, entro il termine stabilito. L’Amministrazione comunale, in questo caso, potrà disporre (senza averne l’obbligo) la sospensione dell’esercizio dell’attività per un periodo di tempo ragionevole in funzione dello scopo da perseguire.
C’è da dire che fin da subito la prassi ha voluto che gli imprenditori agricoli, ai fini dell’adeguamento, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 30/2003, dovessero presentare la DUA e la DIA (oggi SCIA), anche in assenza di modifiche all’esercizio dell’attività agrituristica, pena la decadenza del titolo autirizzatorio.
La maggior parte delle associazioni e degli imprenditori agisce in questo modo anche perché gli agenti di Comuni e Province, quando effettuano i controlli ai sensi dell’art. 23 della L.R. 30/03, è molto facile che la pensino proprio così. ARTEA stessa, ogni volta che viene presentata DUA per l’agriturismo ai fini dell’adeguamento, crea un nuova scheda 109 (scheda relativa alla SCIA) aspettandosi che l’operatore SUAP vada poi a certificarla direttamente sul portale.