Buongiorno,
per una nostra cliente di studio avrei bisogno di sapere se l'iscrizione al REC (n. 20529 dal 06/06/1991) vale come requisito professionale per l'apertura di un esercizio di somministrazione e preparazione di alimenti e bevande.
In caso di risposta negativa a chi mi posso rivolgere per chiedere dei corsi di formazione riconosciuti?
Per l'apertura dell'esercizio a parte i requisiti che cosa altro è necessario fare?
Grazie
per una nostra cliente di studio avrei bisogno di sapere se l'iscrizione al REC (n. 20529 dal 06/06/1991) vale come requisito professionale per l'apertura di un esercizio di somministrazione e preparazione di alimenti e bevande.
In caso di risposta negativa a chi mi posso rivolgere per chiedere dei corsi di formazione riconosciuti?
[color=red]Il requisito è valido.
Ovviamente gli operatori dovranno fare il corso per alimentaristi.[/color]
Per l'apertura dell'esercizio a parte i requisiti che cosa altro è necessario fare?
[color=red]Inviare una PEC con i seguenti moduli allegati + procura speciale[/color]
Consiglio di approfondire l'argomento sull'invio telematico su:
http://www.omniavis.it/web/index.php?option=com_content&view=category&id=207&Itemid=1602
http://www.omniavis.it/web/index.php?option=com_content&view=category&id=133&Itemid=654
Grazie,
che caratteristiche deve avere il corso per alimentaristi?
Grazie,
che caratteristiche deve avere il corso per alimentaristi?
[/quote]
La Regione Toscana prendendo atto delle evidenze scientifiche in materia, ha abolito con propria Legge regionale il Libretto di Idoneità Sanitaria per gli alimentaristi ed ha previsto, in linea con i nuovi orientamenti comunitari, la sua sostituzione con specifici corsi di Formazione e Aggiornamento. La Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1388 del 27 dicembre 2004 ha previsto le seguenti caratteristiche per i corsi di formazione/aggiornamento.....
- l’aggiornamento deve essere almeno quinquennale (ad esempio nel caso la formazione sia stata effettuata a marzo 2003, l’obbligo deve essere assolto entro marzo 2008);
- il titolare dell’attività o il responsabile del Piano di Autocontrollo deve frequentare un corso di un minimo di otto (8) ore (due unità formative);
- gli addetti devono frequentare un corso della durata minima di quattro (4) ore (una unità formativa);
- gli addetti con contratti atipici e stagionali (superiori a 30 giorni) hanno l’obbligo formativo deve essere già stato assolto e opportunamente documentato al momento dell’assunzione.
Il titolare dell’attività o il Responsabile del Piano di Autocontrollo (che siano in possesso dell’attestato di partecipazione al corso per titolare e responsabili del piano di autocontrollo, nonché dell’attestato del relativo corso di aggiornamento) dovranno documentare e garantire lo svolgimento di incontri di addestramento con cadenza annuale su argomenti attinenti l’attività svolta e orientati alla applicazione del piano di autocontrollo e alla promozione di corretti comportamenti in ambito alimentare.
Gli attestati di formazione sono rilasciati all’operatore che ha frequentato il corso e copia di tale attestato deve essere tenuta a disposizione delle imprese alimentari presso le quali il soggetto opera. La registrazione dell’addestramento è riportata dal responsabile dell’autocontrollo all’interno o a corredo del piano di autocontrollo, indicando :
- numero ed ore di addestramento
- generalità del docente, specificando se trattasi del titolare dell’attività o del responsabile del piano di autocontrollo
- argomenti trattati.