Data: 2012-10-15 07:52:32

licenza fiscale per la vendita di bevande alcoliche

Buongiorno, volevo sapere se gli esercizi di vendita di prodotti alcolici e gli esercizi di somministrazione rientrano nella tipologia di soggetti che sono tenuti a richiedere la licenza fiscale per la vendita di bevande alcoliche, all'Ufficio delle Dogane ai sensi dell'art. 29 del DLgs 504/1995.
Grazie. Salvatore Molinari

riferimento id:7799

Data: 2012-10-16 03:22:05

Re:licenza fiscale per la vendita di bevande alcoliche


Buongiorno, volevo sapere se gli esercizi di vendita di prodotti alcolici e gli esercizi di somministrazione rientrano nella tipologia di soggetti che sono tenuti a richiedere la licenza fiscale per la vendita di bevande alcoliche, all'Ufficio delle Dogane ai sensi dell'art. 29 del DLgs 504/1995.
Grazie. Salvatore Molinari
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[color=red]Premessa, quando ho visto la tua firma ho pensato ad uno scherzo. MOLINARI che chiede della licenza per alcolici
:) :) :) :D :D :D :D
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In base all’art. 29 del D. Lgs. 504/95 sono tenuti a licenza fiscale, da chiedere all’Agenzia delle Dogane competente per territorio, chiunque svolge un’attività commerciale nel settore degli spiriti (mescita, vendita al dettaglio, commercio all’ingrosso, deposito a scopo di vendita) e di altri prodotti come liquori, vino, birra, profumeria, alcool puro, alcool denaturato.
Le attività interessate al commercio degli spiriti sono: rivendite alimentari a posteggio fisso  e ambulante, bar, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, trattorie, bottiglierie, enoteche, drogherie, fast food, pub, piano bar, discoteche, circoli, associazioni ricreative, profumerie, istituti di bellezza, parrucchieri, farmacie, erboristerie, deposito all’ingrosso, spacci interni, mense aziendali, commercio all’ingrosso, tabaccherie, supermercati, ipermercati, alberghi, tavole calde, locande, chioschi ecc

ALLEGO UN ESEMPIO DI MODELLO DI DOMANDA

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D.Lgs. 26-10-1995 n. 504
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
Pubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre 1995, n. 279, S.O.
Art. 29  Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa[Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Artt. 5 e 6 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 (109) - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 (110) - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 - Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415]


1.  Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. (111)

2.  Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.

3.  Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:

a)  alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2 (112);
b)  alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri;
c)  aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;
d)  profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri;
e)  birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;
f)  vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume (114).
4.  Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche. (113) (115)

(109)  Il riferimento al D.L. n. 3/1956 riguarda il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1956, n. 108.

(110)  Il riferimento al D.L. n. 216/1978 riguarda il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388.

(111) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ee), n. 1, D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 48/2010.

(112) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. ee), n. 2, D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 48/2010.

(113) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ee), n. 3, D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 48/2010.

(114) In relazione ai limiti di applicabilità delle norme contenute nel presente comma, vedi il comma 4 dell'art. 20, D.M. 27 marzo 2001, n. 153.

(115) In relazione ai limiti di applicabilità delle norme contenute nel presente comma, vedi il comma 4 dell'art. 20, D.M. 27 marzo 2001, n. 153. Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1997, n. 219 e la Det. 26 settembre 2007.

riferimento id:7799

Data: 2012-11-02 18:57:47

Re:licenza fiscale per la vendita di bevande alcoliche

Considerato che trattasi, sì di una licenza, ma in pratica, esclusa la verifica sui carichi pendenti, trattasi di una denuncia e considerata la direttiva Bolkstein ed oltre.... sulla eccezionalità,  di mantenere ancora in essere l'istituto dell'autorizzazione, sarebbe ERRATO far presentare una semplice SCIA al Suap e procedere con la comunicazione da parte di quest'ultimo all'ufficio Dogane?
Grazie e saluti

riferimento id:7799

Data: 2012-11-03 07:56:45

Re:licenza fiscale per la vendita di bevande alcoliche


Considerato che trattasi, sì di una licenza, ma in pratica, esclusa la verifica sui carichi pendenti, trattasi di una denuncia e considerata la direttiva Bolkstein ed oltre.... sulla eccezionalità,  di mantenere ancora in essere l'istituto dell'autorizzazione, sarebbe ERRATO far presentare una semplice SCIA al Suap e procedere con la comunicazione da parte di quest'ultimo all'ufficio Dogane?
Grazie e saluti
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Premesso che a mio avviso la competenza è senz'altro del SUAP devo però segnalarti la direttiva dell'Agenzia delle Dogane che si ritiene esclusa dalle procedure SUAP (?!?!?!?!?!?!?!).
Ovviamente tale decisione unilaterale è priva di fondamento giuridico se riferita agli adempimenti amministrativi mentre è fondata se riferita a meri adempimenti FISCALI (tutta la materia fiscale è fuori campo SUAP). Vedi anche la nota della Regione Sardegna.

Nel caso di specie, trattandosi di adempimento fiscale:
1) siamo fuori campo SUAP
2) non si applica la SCIA

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