Data: 2012-10-14 18:52:50

Notifica a mezzo posta - perfezionamento

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 14 settembre 2012 n. 15430


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Provincia Autonoma di Bolzano propone ricorso per cassazione alle Sezioni Unite, affidato ad otto motivi, avverso la sentenza del TSAP che, accogliendo il ricorso della Rendelstein s.r.l., ha annullato la determinazione dell'assessore all'urbanistica recante inammissibilità dell'istanza di piccola derivazione idroelettrica, la nota dell'ufficio elettrificazione, recante invito a produrre il titolo comprovante la disponibilità dell'area, ed ogni altro atto connesso.
La Rendelstein s.r.l. resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.


MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la Provincia Autonoma reitera l'eccezione di tardività del ricorso dinanzi al TSAP, sul rilievo che l'atto, notificato a mezzo posta direttamente dal difensore costituito e non tramite ufficiale giudiziario, risulta inserito nel sistema informatico delle poste il 16/11/10 e cioè il sessantunesimo giorno dalla notifica dell'atto impugnato, tenuto conto della sospensione feriale dei termini.
Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la Provincia Autonoma assume che, nel caso di notifica effettuata direttamente dai difensore, la notificazione si perfeziona anche per il notificante nel momento in cui il destinatario riceve l'atto.
1.1- I primi due motivi sono infondati, essendo pacifica la giurisprudenza di questa Corte sul principio per cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata, anche nel caso in cui venga eseguita personalmente dal difensore, alla data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'ufficio postale (Cass. 13/9/06 n. 19577; Cass. 30/7/09 n. 17748; Cass. 1/4/04 n. 6402; Cass. 2/3/09 n. 5024; Cass. 19/1/04 n. 709).
II TSAP ha d'altro canto accertato, in fatto, che l'atto è stato spedito a mezzo posta dal difensore il 15/11/10 e cioè il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto impugnato.
2.- Con il terzo motivo la ricorrente reitera l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo dinanzi al TSAP per non avere l'Azienda Elettrica indicato il proprio codice fiscale e quello della convenuta.
2.1.- Il terzo motivo è infondato, in quanto la mancata indicazione del codice fiscale non è causa di nullità del ricorso, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto (cfr. Cass. 23/11/2011 n. 24717).
3.- Con i successivi cinque motivi la ricorrente, quanto al merito, lamenta, tra l'altro, la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, deducendo la mancanza di una adeguata spiegazione dell'iter logico seguito dal giudice.
3.1.- I cinque motivi sono, per quanto di ragione, fondati, in quanto la sentenza da un lato sembra ritenere che la contrarietà di un provvedimento amministrativo con principi costituzionali, sotto profili non esplicitati, sia causa di illegittimità dell'atto, a prescindere dalla sua conformità ad una norma di legge e, dall'altro, ritiene che l'atto sia contrario anche a direttive comunitarie ("al che deve aggiungersi..."), anche qui senza tuttavia chiarire sotto quale profilo.
4.- I motivi dal quarto all'ottavo vanno dunque accolti per quanto di ragione, rigettati i primi tre. La sentenza impugnata deve perciò essere cassata, con rinvio, anche per le spese, al TSAP.


P.Q.M.
la Corte accoglie i motivi dal quarto all'ottavo, per quanto di ragione, rigettati i primi tre; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al TSAP. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 10 luglio 2012.
Depositata in Cancelleria il 14 settembre 2012.




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