Data: 2012-10-11 13:52:22

comunicazione cessazione attivita'

E' sanzionabile la mancata comunicazione di cessazione attivita' di cui al D.Lgs. 214/05 - L.R.T. 29/2011 considerato che l'art. 10 della L.R.T. 29/11 prevede la decadenza delle autorizzazioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore della legge stessa a meno che non siano state comunicate al servizio fitosanitario regionale  entro il  31.1.2012.
Grazie in anticipo per la risposta, saluti.

riferimento id:7754

Data: 2012-10-11 15:44:56

Re:comunicazione cessazione attivita'


E' sanzionabile la mancata comunicazione di cessazione attivita' di cui al D.Lgs. 214/05 - L.R.T. 29/2011 considerato che l'art. 10 della L.R.T. 29/11 prevede la decadenza delle autorizzazioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore della legge stessa a meno che non siano state comunicate al servizio fitosanitario regionale  entro il  31.1.2012.
Grazie in anticipo per la risposta, saluti.
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In tema di sanzioni amministrative pecuniarie vige il principio di LEGALITA'. Una sanzione amministrativa è applicabile se prevista dalla legge. In assenza si potranno eventualmente attivare solo le sanzioni interdittive (chiusura), sempre però se previste dalla legge.

Nel caso di specie, il Dlgs 214/2005 contiene una previsione articolata di sanzioni amministrative. A mio avviso trovano applicazione nel caso descritto le sanzioni per esercizio in difetto di autorizzazione.


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D.Lgs. 19-8-2005 n. 214
Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.
TITOLO XII

Sanzioni amministrative e norme finanziarie.

54. Sanzioni amministrative.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci in violazione dei divieti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro (96).

3. Chiunque non rispetta i divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro (97).

3-bis. Chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro (98).

4. Chiunque esercita attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati dal presente decreto in assenza o sospensione delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e 26 nonché dalle normative nazionali emanate in applicazione del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro (99).

5. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 e non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

6. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, dichiara di propria produzione vegetali prodotti da terzi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio al pubblico o per finalità diverse dall'uso personale, vegetali, prodotti vegetali od altre voci ed omette di conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi nei propri registri, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro (100).

8. Chiunque acquista vegetali, prodotti vegetali od altre voci, al fine di commercializzarli all'ingrosso ed omette di iscrivere gli estremi dei loro passaporti nei propri registri è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non consente l'accesso nell'azienda da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera g), ovvero ne ostacola l'attività, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro (101).

10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, lettere i) ed l), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro (102).

11. Chiunque emette il passaporto delle piante previsto dall'articolo 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 26, oppure apponga il marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro (103).

12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non emette o non compila correttamente il passaporto delle piante in ogni sua parte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro (104).

13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, all'articolo 28, comma 2, all'articolo 29, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 30, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro (105).

14. Chiunque non osservi gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e 33, comma 1, in relazione all'introduzione, alla circolazione ed al transito di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci nelle zone protette è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

15. Chiunque modifica la destinazione d'uso di un vegetale, di un prodotto vegetale o di altre voci, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.

16. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro (106).

17. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di osservare le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

18. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

19. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, privi della prescritta autorizzazione del Servizio fitosanitario, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.

20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro (107).

21. Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci, oggetto delle ispezioni eseguite conformemente all'articolo 43, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.

22. Il responsabile delle attività di cui all'articolo 45 che cede a qualunque titolo materiali prima dello svincolo ufficiale di cui all'articolo 47, comma 3, o che non si attiene agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 1, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro (108).

24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione è raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini (109).

25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena disposti dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai decreti ministeriali emanati conformemente al presente decreto, in impianti non in possesso del previsto riconoscimento o con modalità non conformi alle norme vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

26. Chiunque, dopo essere stato riconosciuto responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere è sottoposto anche alla sospensione delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non superiore a centoventi giorni.

26-bis. Per le violazioni alle disposizioni del presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro (110).

26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro (111).

26-quater. I fornitori accreditati ai sensi di legge per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali, previste dalla normativa comunitaria, che non adempiono agli obblighi relativi alle analisi di laboratorio presso laboratori accreditati nonché presso i laboratori della rete nazionale di cui all'articolo 53 del presente decreto, o che sono inadempienti riguardo alla messa a diposizione dei risultati delle medesime analisi, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro (112).

27. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad irrogare le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci dei suddetti enti e devono essere destinati esclusivamente al potenziamento delle attività dei Servizi fitosanitari (113).

(96) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.

(97) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.

(98) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.

(99) Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.

(100) Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.

(101) Comma così sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.

(102) Comma così sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.

(103) Comma così sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.

(104) Comma così sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.

(105) Comma così sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.

(106) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.

(107) Comma così sostituito dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.

(108) Comma così sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.

(109) Comma così sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.

(110) Comma aggiunto dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.

(111) Comma aggiunto dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.

(112) Comma aggiunto dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.

(113) Comma così sostituito dalla lettera l) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.

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Data: 2012-10-12 10:48:42

Re:comunicazione cessazione attivita'

l'attivita' di cui trattasi e' di fatto cessata dal 2004 non e' stata però comunicata la cessazione, in questo caso quale sanzione e' applicabile?

ringrazio e saluto.

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Data: 2012-10-12 17:31:53

Re:comunicazione cessazione attivita'


l'attivita' di cui trattasi e' di fatto cessata dal 2004 non e' stata però comunicata la cessazione, in questo caso quale sanzione e' applicabile?

ringrazio e saluto.
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NESSUNA. Se la cessazione è del 2004 si è prescritta ogni sanzione decorsi 5 anni dalla data di cessazione.

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