È possibile sanzionare un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande il quale ha proceduto ad ampliare la propria superficie di somministrazione senza darne comunicazione ai competenti uffici comunali, tenendo presente che il testo unico del commercio della regione lombardia all’ articolo 71 comma 1prevede la comunicazione e l’utilizzo dell’area dopo 30 giorni, mentre il decreto legislativo 59/2010 all’articolo 64 viene preso ijn considerazione solo l'apertura e il trasferimento di proprietà.
grazie
L'ampliamento della superficie va comunicato per due motivi:
- la verifica che i locali abbiano ancora il requisito della sorvegliabilità;
- la verifica che siano rispettati, qualora previsti, gli standard a parcheggio.
Reputo da disapplicare l'art. 71 della l.r. 6/2010 quando prevede la comunicazione preventiva (30 giorni).
Detto questo l'art. 80 non prevede specifiche sanzioni se non al comma 2, quando rimanda all'art. 17-bis comma 3 del TULPS.
Mi inserisco segnalando, oltre naturalmente ad eventuali sanzioni di natura urbanistica, quanto indicato dal regime sanzionatorio in attuazione della direttiva CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare (art. 6, comma 3, D.Lgs 193/2007: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione".
I tecnici del nostro distretto ASL lo applicano in ogni occasione. La polizia locale un pò meno perchè i proventi vanno alle ASL.
Mi inserisco segnalando, oltre naturalmente ad eventuali sanzioni di natura urbanistica, quanto indicato dal regime sanzionatorio in attuazione della direttiva CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare (art. 6, comma 3, D.Lgs 193/2007: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione".
I tecnici del nostro distretto ASL lo applicano in ogni occasione. La polizia locale un pò meno perchè i proventi vanno alle ASL.
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MI permetto di segnalare che a Milano viene sanzionata regolarmente la violazione di cui all'art. 6 comma 3^ secondo paragrafo del D.to L.vo 193/2007 nel caso che venga modificata la titolarità di un esercizio in carenza della comunicazione che deve essere presentata al S.U.A.P. mediante Modello B.
Mi inserisco segnalando, oltre naturalmente ad eventuali sanzioni di natura urbanistica, quanto indicato dal regime sanzionatorio in attuazione della direttiva CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare (art. 6, comma 3, D.Lgs 193/2007: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione".
I tecnici del nostro distretto ASL lo applicano in ogni occasione. La polizia locale un pò meno perchè i proventi vanno alle ASL.
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MI permetto di segnalare che a Milano viene sanzionata regolarmente la violazione di cui all'art. 6 comma 3^ secondo paragrafo del D.to L.vo 193/2007 nel caso che venga modificata la titolarità di un esercizio in carenza della comunicazione che deve essere presentata al S.U.A.P. mediante Modello B.
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Ovviamente mi riferivo alla Polizia Locale, il fatto che i proventi vengano incamerati dall'ASL è irrilevamente