Il Comando di Polizia Municipale ha rilevato la violazione, da parte di un parrocco delle disposizioni di cui all’art. 68 e 69 del TULPS, come sanzionate dall’art. 666 c.p., per aver organizzato uno spettacolo musicale in area pubblica con allestimento di palco, strumentazione musicale ed impianti elettrici, privo di autorizzazione e deroga sindacale al Nulla Osta acustico, trasmettendo il relativo verbale di accertamento per la determinazione della sanzione principale e quella accessoria al Dirigente Responsabile dello Sportello Unico.
Si chiede se nel caso di una manifestazione organizzata da una parrocchia per una festa religiosa svolta in luogo pubblico sia comunque necessaria la licenza di cui sopra.
Il Comando di Polizia Municipale ha rilevato la violazione, da parte di un parrocco delle disposizioni di cui all’art. 68 e 69 del TULPS, come sanzionate dall’art. 666 c.p., per aver organizzato uno spettacolo musicale in area pubblica con allestimento di palco, strumentazione musicale ed impianti elettrici, privo di autorizzazione e deroga sindacale al Nulla Osta acustico, trasmettendo il relativo verbale di accertamento per la determinazione della sanzione principale e quella accessoria al Dirigente Responsabile dello Sportello Unico.
Si chiede se nel caso di una manifestazione organizzata da una parrocchia per una festa religiosa svolta in luogo pubblico sia comunque necessaria la licenza di cui sopra.
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Nel caso di specie non essendo ammesso il pagamento in misura ridotta potrai adottare il provvedimento finale decorsi i 30 giorni per scritti difensivi.
Nel merito: se l'attività era aperta a chiunque, pubblicizzata e per le modalità di svolgimento non limitata all'ambio parrocchiale (ed era previsto il pagamento di un biglietto) si tratta di un PUBBLICO TRATTENIMENTO soggetto alla disciplina del TULPS e quindi la mancanza del titolo abilitativo rende sanzionabile la stessa. Lo stesso dicasi per la deroga acustica A CONDIZIONE che sia accertato il superamento dei limiti.
Qualora invece lo spettacolo era rivolto ai parrocchiani, era attinente al luogo (es. evento che riproduceva un passo del vangelo ecc...) e quindi si inseriva chiaramente nelle attività accessorie all'attività principale svolta dalla parrocchia, non vi era pagamento di biglietto ecc.... allora siamo fuori dal TULPS.
Esperienza mi porta a ritenere che siamo FUORI dal TULPS e che quindi dovrai procedere all'archiviazione.