Ciao,
riguardando la normativa per una richiesta di accesso pervenuta ho trovato anche la L.R. TOSCANA 40/2009 che ne parla e vorrei un tuo parere sul suo ambito di applicazione, perchè, leggendo art. 5 c. 2, mi pare si riferisca a soggetti specifici;
Inoltre:
- abolisce l'obbligo di motivazione della richiesta;
- dimezza i tempi ad es per opposizione controinteressati - art. 7 c. 3!
Alla luce di questo mi chiedo se è corretto che noi continuiamo a riferirci alla 241/90 (ancor più che al T.U. 267/00, per il cittadino residente) ed al DPR 184/2006 ed a ignorare la norma regionale.
Grazie.
Ciao,
riguardando la normativa per una richiesta di accesso pervenuta ho trovato anche la L.R. TOSCANA 40/2009 che ne parla e vorrei un tuo parere sul suo ambito di applicazione, perchè, leggendo art. 5 c. 2, mi pare si riferisca a soggetti specifici;
Inoltre:
- abolisce l'obbligo di motivazione della richiesta;
- dimezza i tempi ad es per opposizione controinteressati - art. 7 c. 3!
Alla luce di questo mi chiedo se è corretto che noi continuiamo a riferirci alla 241/90 (ancor più che al T.U. 267/00, per il cittadino residente) ed al DPR 184/2006 ed a ignorare la norma regionale.
Grazie.
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Ciao,
il diritto di accesso costituisce un LEP (livello essenziale delle prestazioni). La Regione può legiferare in materia prevedendo MAGGIORI DIRITTI rispetto a quelli della normativa nazionale ma LIMITATAMENTE ai procedimenti di competenza regionale.
La Toscana ha scelto di APPLICARE DIREETTAMENTE la L.R. 40/2009 ad alcuni enti (quelli dalle lettere a) a d):
[color=red]Art. 5 - Diritto di accesso.
1. La presente sezione disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti senza obbligo di motivazione.
2. La presente sezione si applica ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a d).
3. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da e) a g), nel rispetto della loro autonomia regolamentare e organizzativa, le disposizioni della presente sezione si applicano a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti
Art. 3 - Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione.
1. Possono essere effettuate anche in via telematica le comunicazioni ai seguenti soggetti:
a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;
b) agli organismi di diritto privato, comunque denominati, controllati dalla Regione;
c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale;
d) ai concessionari dei servizi pubblici regionali;
e) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie;
f) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali, agli organismi di diritto privato comunque denominati controllati dagli enti locali;
g) ai concessionari dei servizi pubblici locali;
h) ai soggetti di diritto privato, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse disciplinate dalla normativa vigente.[/color]
Per gli ENTI LOCALI la normativa si applica solo se RECEPITA nel proprio regolamento interno (non conosco Comuni che lo abbiano fatto).