Data: 2012-10-10 09:28:03

TITOLO EDILIZIO PER COSTRUZIONE CABINA IN TOSCANA ai sensi della LR Toscana39/05

Buongiono, sono a porre questo quesito:
è pervenuto in questo Comune la richiesta di autorizzazione (autorizzazione paesaggistica, autorizzazione vincolo idrogeologico e permesso di costruire) per la posa di una cabina ENEL di trasformazione da 400 kVA da fonte convenzionale, ( dimensioni di metri 2,66 x 2,16 con altezza di metri 2,30) la sua costruzione è necessaria in quanto andrà a sostituire un'altra cabina posta al momento in luogo inaccessibile ed impervio, la cui manutenzione è quasi impossibile.
L'intervento è alquanto importante poichè serve una intera borgata fra l'altro sede del Palazzo Comunale, la nuova posizione è in aderenza sul retro del Palazzo comunale su terreno che questa amministrazione cederà all'ENEL.
La procedura è la DIA (ora SCIA) previo ottenimento dei pareri dei vari Enti oppure autorizazzione unica ex art. 11 LR n° 39/2005 ??
In quest'ultimo caso la norma prevede che possono essere acquisiti i vari pareri anche in modo autonomo direttamente dall'interessato ( art.12 comma 1 LR n° 39/2005) ma dopo tale acquisizione è indispensabile convocare ugualmente la conferenza dei servizi ex art. 12 comma 2 LR n° 39/2005, mi pare un aggravio di procedura amministrativa??
Che ne pensate?

Cordiali saluti

riferimento id:7718

Data: 2012-10-11 04:14:28

Re:TITOLO EDILIZIO PER COSTRUZIONE CABINA IN TOSCANA ai sensi della LR Toscana39/05


Buongiono, sono a porre questo quesito:
è pervenuto in questo Comune la richiesta di autorizzazione (autorizzazione paesaggistica, autorizzazione vincolo idrogeologico e permesso di costruire) per la posa di una cabina ENEL di trasformazione da 400 kVA da fonte convenzionale, ( dimensioni di metri 2,66 x 2,16 con altezza di metri 2,30) la sua costruzione è necessaria in quanto andrà a sostituire un'altra cabina posta al momento in luogo inaccessibile ed impervio, la cui manutenzione è quasi impossibile.
L'intervento è alquanto importante poichè serve una intera borgata fra l'altro sede del Palazzo Comunale, la nuova posizione è in aderenza sul retro del Palazzo comunale su terreno che questa amministrazione cederà all'ENEL.
La procedura è la DIA (ora SCIA) previo ottenimento dei pareri dei vari Enti oppure autorizazzione unica ex art. 11 LR n° 39/2005 ??
In quest'ultimo caso la norma prevede che possono essere acquisiti i vari pareri anche in modo autonomo direttamente dall'interessato ( art.12 comma 1 LR n° 39/2005) ma dopo tale acquisizione è indispensabile convocare ugualmente la conferenza dei servizi ex art. 12 comma 2 LR n° 39/2005, mi pare un aggravio di procedura amministrativa??
Che ne pensate?

Cordiali saluti
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Dalla descrizione sembra che si sia fuori dal campo di applicazione dell'autorizzazione unica. Qui siamo di fronte ad un gruppo di TRASFORMAZIONE e non di produzione di energia.
Quindi si tratta di SCIA sotto il profilo edilizio (oltre all'attivazione degli altri procedimenti necessari).

********************************

L.R. 24-2-2005 n. 39
Disposizioni in materia di energia.
Pubblicata nel B.U. Toscana 7 marzo 2005, n. 19, parte prima.
Art. 11
Autorizzazione unica.

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 17, sono assoggettati all’autorizzazione unica la costruzione e l’esercizio dei seguenti impianti:

a) impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o degli impianti non soggetti all’autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) linee elettriche e relativi impianti;

c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutture costituenti opere di urbanizzazione e delle modifiche di oleodotti esistenti non individuate dal regolamento di cui all’articolo 39, come nuova opera;

d) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacità superiore a 25 metri cubi, fatto salvo quanto previsto alle lettere e) ed f);

e) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, nei casi di cui all’articolo 1, comma 56 della L. 239/2004;

f) impianti di deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) nei casi di cui all’articolo 1, comma 56, della L. 239/2004, ad eccezione dei depositi destinati ad uso non commerciale aventi capacità complessiva non superiore a 26 metri cubi e dei depositi in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;

g) impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi, fatto salvo quanto previsto alla lettera h);

h) impianti di lavorazione e trasformazione oli minerali nei casi di cui all’articolo 1, comma 56, della L. 239/2004;

i) impianti per la produzione, trasporto e utilizzo dell’idrogeno come individuati dal regolamento di cui all’articolo 39 (30).

2. Con l'autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 12, comma 2, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale. Limitatamente alle opere ad essa soggette non si applica il procedimento di "sportello unico" di cui al titolo II, capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). L'esercizio degli impianti rimane comunque subordinato agli adempimenti susseguenti alla realizzazione delle opere, imposti dalle norme vigenti.

3. Con l'autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi.

4. Su richiesta dell'interessato con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 può essere dichiarata la pubblica utilità dei lavori e delle opere ed apposto, laddove non esistente, il vincolo preordinato all'esproprio, con le procedure di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 52-ter e 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

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