Con le ultime modifiche apportate, l'art. 74, comma 4 LR 28/2005 recita così:
La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal comune [i][b]prima dell’effettivo avvio dell’attività[/b][/i] da parte del subentrante e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento
della gestione o della titolarità dell'esercizio;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
"[i][b]Prima dell'effettivo avvio dell'attività[/b][/i]" vuol dire che anche se hai tempo sessanta giorni o un anno a seconda del caso, non puoi più aprire e poi nei tempi previsti comunicare al comune ma il contrario: prima comunichi e poi apri.
Giusto?
Per cosa è stato inserito questo inciso, per allinearsi con i tempi della Camera di Commercio (iscrizione entro trenta giorni dall'effettivo inizio) ed eliminare quindi le discrasie che si erano create con la precedente dicitura?
Ti confermo che la precisazione contenutas nella legge regionale va letta nel senso da te indicato e cioè che COMUNQUE la comunicazione va presentata al massimo il giorno stesso dell'apertura di B che subentra ad A.
Perchè questa modifica?
Perchè siamo irrimediabilmente burocrati. La norma, in precedenza, rappresentava una forma evoluta di semplificazione che consentiva all'impresa di fare gli adempimenti notarili, fiscali e contributivi e di preoccuparsi solo dopo della stupida comunicazione di subingresso.
Purtroppo SIAMO TORNATI INDIETRO!!!!!