Data: 2012-10-08 15:14:30

Subingresso attività commerciali

Con le ultime modifiche apportate, l'art. 74, comma 4 LR 28/2005 recita così:
La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal comune [i][b]prima dell’effettivo avvio dell’attività[/b][/i] da parte del subentrante e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento
della gestione o della titolarità dell'esercizio;
b) entro un anno dalla morte del titolare.

"[i][b]Prima dell'effettivo avvio dell'attività[/b][/i]" vuol dire che anche se hai tempo sessanta giorni o un anno a seconda del caso, non puoi più aprire e poi nei tempi previsti comunicare al comune ma il contrario: prima comunichi e poi apri.
Giusto?
Per cosa è stato inserito questo inciso, per allinearsi con i tempi della Camera di Commercio (iscrizione entro trenta giorni dall'effettivo inizio) ed eliminare quindi le discrasie che si erano create con la precedente dicitura?

riferimento id:7698

Data: 2012-10-08 16:59:41

Re:Subingresso attività commerciali

Ti confermo che la precisazione contenutas nella legge regionale va letta nel senso da te indicato e cioè che COMUNQUE la comunicazione va presentata al massimo il giorno stesso dell'apertura di B che subentra ad A.

Perchè questa modifica?
Perchè siamo irrimediabilmente burocrati. La norma, in precedenza, rappresentava una forma evoluta di semplificazione che consentiva all'impresa di fare gli adempimenti notarili, fiscali e contributivi e di preoccuparsi solo dopo della stupida comunicazione di subingresso.

Purtroppo SIAMO TORNATI INDIETRO!!!!!

riferimento id:7698
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it