Il caso che vi sottopongo non è ancora accaduto ma potrebbe accadere anche se spero proprio di no... Un locale attualmente libero (prima c'era un autosalone che era solo in gestione a seguito di affitto del ramo d'azienda) è stato affittato ad una persona (che vorrebbe mettere un esercizio di vicinato). Qualche giorno fa si presenta un'altra persona che sostiene vorrebbe riaprire il salone automobilistico anche perché la raccomandata per il recesso del contratto di affitto è stata mandata al gestore del salone ma non all'effettivo affittuario... Lo so vi è già venuto mal di testa... ma il mio dubbio è il seguente qualora si presentino entrambi muniti di SCIA per l'apertura ed allegando i rispettivi contratti d'affitto io che faccio? ho chiesto alla seconda persona che risolvano il problema a monte cosicché quando presenteranno la corretta modulistica possa agire in tutta tranquillità....
Altro quesito... nelle tabacchierie che esercitano l'attività in modo non esclusivo ci sono vincoli di peso (così mi hanno chiesto) sulla vendita delle altre merci? l'esempio che mi facevano era quello delle caramelle...
Grazie!
Mirko
La tabaccheria è una rivendita di generi di monopolio, che può prestare diversi altri servizi (es. vendita di valori bollati telematici , riscossioni, ricariche telefoniche gratta e vinci, lotto, …) oltre allo svolgimento di un’attività commerciale (bar o attività di vendita).
In particolare le caramelle rientrano nell’elenco dei prodotti della tabella dei cosiddetti articoli complementari alla tabaccheria (tabella speciale per titolari di rivendita generi di monopolio) essendo ricomprese nel termini pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili).
Non è quindi prevista alcuna limitazione (vincoli di peso?) alla vendita di prodotti diversi dai generi di monopoli.
Il caso che vi sottopongo non è ancora accaduto ma potrebbe accadere anche se spero proprio di no... Un locale attualmente libero (prima c'era un autosalone che era solo in gestione a seguito di affitto del ramo d'azienda) è stato affittato ad una persona (che vorrebbe mettere un esercizio di vicinato). Qualche giorno fa si presenta un'altra persona che sostiene vorrebbe riaprire il salone automobilistico anche perché la raccomandata per il recesso del contratto di affitto è stata mandata al gestore del salone ma non all'effettivo affittuario... Lo so vi è già venuto mal di testa... ma il mio dubbio è il seguente qualora si presentino entrambi muniti di SCIA per l'apertura ed allegando i rispettivi contratti d'affitto io che faccio? ho chiesto alla seconda persona che risolvano il problema a monte cosicché quando presenteranno la corretta modulistica possa agire in tutta tranquillità....
Altro quesito... nelle tabacchierie che esercitano l'attività in modo non esclusivo ci sono vincoli di peso (così mi hanno chiesto) sulla vendita delle altre merci? l'esempio che mi facevano era quello delle caramelle...
Grazie!
Mirko
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Rinvio alla risposta di Morena sulla seconda parte.
Quanto al tema della DOPPIA SCIA, se tu accerti la presenza di due titoli astrattamente idonei dovrai considerare valide entrambe le SCIA.
infatti non spetta a te (ma al giudice civile) verificare la legittima titolarità dell'azienda. E pertanto di fronte ad un titolo astrattamente idoneo devi accettare la scia.
il giudice civile dirà poi chi, DI FATTO, potrà occupare i locali. E l'altro dopo un anno decadrà dalla scia.
I requisiti per ottenere l'autorizzazione alla rivendita speciale in un bar interno ad un Centro sportivo.
[color=red][b]TAR Lazio, Roma, sez. II sent. 29 marzo 2016 n. 3850[/b][/color]
[img width=300 height=175]http://www.romagnashoppingvalley.it/assets/sezioni/logo%20tabacchi%20312x183.jpg[/img]
Il TAR, ricostruito il quadro normativo vigente in materia (1.- art. 22 della legge n. 1293 del 1957 – recante l’organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio; 2.- art. 53 del D.P.R. n. 1074 del 1958, recante il regolamento di esecuzione della L. n. 1293; 3.- D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, recante il regolamento della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo di cui al D.L. n. 98 del 2011 n. 98, convertito nella L. n. 211 del 2011), con sentenza n. 3850 del 29 marzo 2016 (della II Sezione) ha rigettato il ricorso.
http://buff.ly/1PGXBAs