L’art.13 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ha modificato l’art.115 del TULPS come segue . Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili SENZA DARNE COMUNICAZIONE AL QUESTORE.
In pratica la frase : SENZA LICENZA DEL QUESTORE è stata sostituita da: SENZA DARNE COMUNICAZIONE AL QUESTORE.
Vorrei conoscere, visto che per le agenzie d’affari come Suap ho fatto sempre presentare una SCIA, se ciò è ancora lecito o seppure con la parola la COMUNICAZIONE si è inteso ulteriormente semplificare.
Nel caso sia così, è possibile conoscere in linea di massima come comportarsi e quale procedura adottare, visto che ho già avuto resistenze dal parte del Comando di Polizia Locale nel passaggio LICENZA – SCIA?
Saluti
L’art.13 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ha modificato l’art.115 del TULPS come segue . Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili SENZA DARNE COMUNICAZIONE AL QUESTORE.
In pratica la frase : SENZA LICENZA DEL QUESTORE è stata sostituita da: SENZA DARNE COMUNICAZIONE AL QUESTORE.
Vorrei conoscere, visto che per le agenzie d’affari come Suap ho fatto sempre presentare una SCIA, se ciò è ancora lecito o seppure con la parola la COMUNICAZIONE si è inteso ulteriormente semplificare.
Nel caso sia così, è possibile conoscere in linea di massima come comportarsi e quale procedura adottare, visto che ho già avuto resistenze dal parte del Comando di Polizia Locale nel passaggio LICENZA – SCIA?
Saluti
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Per farla semplice diciamo che la COMUNICAZIONE è una forma semplificata di SCIA.
La SCIA è una procedura che sostituisce un regime autorizzativo originario con un regime comunicativo.
La COMUNICAZIONE invece interviene in un settore liberalizzato (cioè privato del regime autorizzativo).
FORMALMENTE le due procedure sono SIMILI anche se nella comunicazione MANCA il contenuto autocertificativo (quindi una comunicazione è valida anche senza l'autocertificazione dei requisiti). Inoltre la comunicazione, se la legge lo prevede (ma non è questo il caso) può essere successiva all'attività mentre la SCIA è preventiva o al massimo concomitante.
Inoltre sulla SCIA si esercitano i poteri di controllo dell'art. 21 della legge 241/1990 mentre ciò non è per la comunicazione.
FORMALMENTE il modello può rimanere lo stesso e puoi anche chiamarlo SCIA ma giuridicamente deve intendersi come COMUNICAZIONE.
Intanto grazie per la risposta, però ....... mi sono aumentati i dubbi: POSSO ANCHE MANTENERE IL MODELLO SCIA però: GIURIDICAMENTE E' COMUNICAZIONE - se cosi é non sarebbe applicabile il procedimento che disciplina la Scia, ovvero l'art.19 delle legge 241/1990, nonché l'art.5 del d.p.r. n.160/2010, quindi:
1) nessun controllo automatizzato;
2) nessun rilascio della ricevuta;
3) nessun invio a uffici comunali o enti terzi per il parere istruttorio;
OPPURE il procedimento é sempre quello descritto per la SCIA)?
I tempi per poter interdire l'attività sono sempre di 60 giorni ma scaduti questi:
1) non sembra possibile intervenire ai sensi dell'art.21 e seguenti della legge 241/1990 ( in particolare in autotutela).
Pertanto quale procedimento amministrativo il Suap é tenuto a seguire per verificare la conformità della comunicazione alle norme vigenti?
LA COMUNICAZIONE credo che comunque debba essere accompagnata (esludendo le autocertificazioni) dalla documentazione allegata prevista dalle norme vigenti per ciascuna specifica attività disciplinata dall'art.115 Tulps, oppure NO? e quindi il controllo spetterà ai soli organi di vigilanza con accesso sui luoghi?
Saluti
Intanto grazie per la risposta, però ....... mi sono aumentati i dubbi: POSSO ANCHE MANTENERE IL MODELLO SCIA però: GIURIDICAMENTE E' COMUNICAZIONE - se cosi é non sarebbe applicabile il procedimento che disciplina la Scia, ovvero l'art.19 delle legge 241/1990, nonché l'art.5 del d.p.r. n.160/2010, quindi:
1) nessun controllo automatizzato;
2) nessun rilascio della ricevuta;
3) nessun invio a uffici comunali o enti terzi per il parere istruttorio;
OPPURE il procedimento é sempre quello descritto per la SCIA)?
[color=red]Anche le comunicazioni si presentano con il procedimento telematico obbligatorio.
Le stesse si inoltrano agli uffici per vigilanza e controllo (sempre in modalità telematica).
Come tutte le comunicazioni in arrivo saranno protocollate e sarà data ricevuta.
In pratica il regime procedurale è identico alla scia
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I tempi per poter interdire l'attività sono sempre di 60 giorni ma scaduti questi:
1) non sembra possibile intervenire ai sensi dell'art.21 e seguenti della legge 241/1990 ( in particolare in autotutela).
[color=red]Confermo[/color]
Pertanto quale procedimento amministrativo il Suap é tenuto a seguire per verificare la conformità della comunicazione alle norme vigenti?
[color=red]Lo stesso di una scia. Con la sola applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di carenza dei requisiti[/color]
LA COMUNICAZIONE credo che comunque debba essere accompagnata (esludendo le autocertificazioni) dalla documentazione allegata prevista dalle norme vigenti per ciascuna specifica attività disciplinata dall'art.115 Tulps, oppure NO?
[color=red]L'unico obbligo riguarda il TARIFFARIO. Per il resto non vi sono altri allegati obbligatori[/color]
e quindi il controllo spetterà ai soli organi di vigilanza con accesso sui luoghi?
[color=red]Con o senza accesso[/color]
Saluti