Salve
Vorrei sottoporvi il seguente quesito
in seguito all'entrata in vigore della L.R. Toscana n. 52 del 28 settembre 2012, con la modifica dell'art. 14 i requisiti professionali non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bibite preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale attività abbia carattere residuale rispetto all'attività prevalente.
Si chiede se all'interno delle bibite preconfezionate possono essere ricomprese anche le bibite alcoliche (birrra in bottiglia o in lattina, vino in cartone o in bottiglia).
Ringrazio e saluto.
adriano
Salve
Vorrei sottoporvi il seguente quesito
in seguito all'entrata in vigore della L.R. Toscana n. 52 del 28 settembre 2012, con la modifica dell'art. 14 i requisiti professionali non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bibite preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale attività abbia carattere residuale rispetto all'attività prevalente.
Si chiede se all'interno delle bibite preconfezionate possono essere ricomprese anche le bibite alcoliche (birrra in bottiglia o in lattina, vino in cartone o in bottiglia).
Ringrazio e saluto.
adriano
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Sì, dalla formulazione della legge non sembra che si possano escludere i prodotti alcolici (purchè non contenenti latte o derivati del latte).