Localizzazione di Kebab, money transfer e di centri di telefonia fissa – Vietato introdurre ostacoli di tipo normativo o amministrativo
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato – all’interno del bollettino settimanale n. 35 del 17 settembre 2012 - alcune osservazioni in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dalle disposizioni che regolano l’insediamento delle attività di “Kebap e simili, compresi gli esercizi ove vi è asporto e consumazione in loco di alimenti e bevande, centri di telefonia internazionale e simili, centri di trasferimento del denaro”.
Sotto osservazioni sono quattro deliberazioni comunali degli anni 2009 e 2010 aventi ad oggetto la “Definizione di programma di localizzazione di particolari attività suscettibili di determinare situazioni di disagio sociale, viabilistico e di quiete pubblica ai fini del loro insediamento sul territorio di ….”.
Le richiamate deliberazioni introducono il divieto di insediamento delle attività sopra indicate in tutto il territorio comunale, ad eccezione di alcuni ambiti identificati, nei quali eventuali richieste di insediamento saranno valutate nell’ambito di una apposita procedura negoziale volta ad individuare “se la zona urbanistica può accogliere l’insediamento richiesto; le particolari prescrizioni a tutela della collettività insediata nella zona; gli eventuali standard qualitativi dettati dalla particolare attività in relazione alla situazione viabilistica ed urbana consolidata nella zona d’insediamento”.
Le delibere di cui trattasi, prevedendo un divieto di insediamento di esercizi di vendita di kebab, di telefonia in sede fissa e trasferimento del denaro e simili, ovvero limitandolo a specifiche zone, introducono un elemento di rigidità del sistema tale da tradursi, nei diversi mercati interessati, in una programmazione quantitativa dell’offerta, in contrasto con le esigenze di salvaguardia della concorrenza.
Come ribadito in più occasioni dall’Autorità, infatti, l’ingresso di nuovi operatori non deve incontrare ostacoli di tipo normativo o, come nel caso di specie, amministrativo, miranti a determinare un’impostazione di regolamentazione strutturale del mercato consistente in particolare nel predeterminare rigidamente limiti quantitativi alle possibilità di entrata nel mercato.
L’Autorità ritiene, pertanto, che le deliberazioni in questione siano in contrasto con i principi concorrenziali e con la disciplina nazionale di liberalizzazione, e ne auspica una profonda revisione da parte degli organi competenti.
Per scaricare il testo del bollettino n. 35 clicca sul link riportato sotto.
LINK:
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3300-35-12.html
Fonte: Tuttocamere