Il D.lgs n. 147/2012 ha apportato modifiche al D.lgs. n. 59/2010. Dove era presente la dicitura dichiarazione di inizio attività la stessa é stata sostituita con segnalazione di inizio attività.
E' stata una dimenticanza del legislatore oppure il medesimo ha volutamente non modificato l'art. 83 che oggi recita: " ........., l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241". Se così fosse vorrei da Voi un parere in merito se applicare la Scia o la Dia alle strutture turistico-ricettive, nonostante penso sia comunque sempre vigente la normativa la quale ha sancito che, ovunque sia presente la parola dichiarazione di inizio attività deve intendersi sostituita dalla parola segnalazione (certificata o non) di inizio attività?
Saluti
Il D.lgs n. 147/2012 ha apportato modifiche al D.lgs. n. 59/2010. Dove era presente la dicitura dichiarazione di inizio attività la stessa é stata sostituita con segnalazione di inizio attività.
E' stata una dimenticanza del legislatore oppure il medesimo ha volutamente non modificato l'art. 83 che oggi recita: " ........., l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241". Se così fosse vorrei da Voi un parere in merito se applicare la Scia o la Dia alle strutture turistico-ricettive, nonostante penso sia comunque sempre vigente la normativa la quale ha sancito che, ovunque sia presente la parola dichiarazione di inizio attività deve intendersi sostituita dalla parola segnalazione (certificata o non) di inizio attività?
Saluti
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Non è dimenticanza ma IMPOTENZA.
Come sai lo Stato è intervenuto in materia con il CODICE DEL TURISMO (Dlgs 79/2011), impugnato da alcune Regioni e dichiarato parzialmente incostituzionale dalla Consulta con la sentenza 80/2012.
La sentenza dichiara in particolare incostituzionale la norma che prevede le PROCEDURE per le strutture ricettive in quanto, per la Corte Costituzionale, spetta alle Regioni la definizione delle procedure.
Ciò premesso, poichè continua comunque ad applicarsi l'art. 19 della legge 241/1990 anche in questa materia RESTANO FERME le procedure di SCIA laddove espressamente previste dalla normativa regionale o comunque rientranti nel campo di applicazione dell'art. 19.
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SENTENZA N. 80
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita costituzionale dellfart. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dellfarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), e degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 24, 30, comma 1, 68 e 69 dellfallegato 1 del citato decreto legislativo, promossi dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, con ricorsi notificati il 29 luglio-3 agosto 2011, il 4-12 agosto 2011 e il 5 agosto 2011, depositati in cancelleria il 5, il 9 e lf11 agosto 2011, ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 75, 76, 80 e 82 del registro ricorsi 2011.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nellfudienza pubblica del 6 marzo 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;
uditi gli avvocati Marcello Cecchetti per le Regioni Toscana e Puglia, Paola Manuali per la Regione Umbria, Bruno Barel e Luigi Manzi per la Regione Veneto, e lfavvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.. Con ricorso spedito per la notifica il 29 luglio 2011 e depositato il successivo 5 agosto (reg. ric. n. 75 del 2011), la Regione Toscana ha promosso questioni di legittimita costituzionale dellfarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dellfarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) e degli artt. 2, comma 2, 8, comma 2, 16, commi 1 e 2, 20, comma 2, 21, commi 1, 2 e 3, 23, commi 1 e 2, e 24 dellfallegato 1 del citato decreto legislativo, per violazione degli artt. 76, 77, primo comma, 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, della Costituzione, nonche del principio di leale collaborazione.
1.1.. Lfart. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, dispone che áE approvato il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui allfallegato 1â.
Con il citato decreto, secondo la ricorrente, il Governo avrebbe emanato un nuovo testo normativo, finalizzato a disciplinare in maniera organica la materia \turismo., senza coinvolgere adeguatamente le Regioni. Infatti, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia in esame, gia attribuita alla competenza legislativa concorrente, e rientrata tra quelle di competenza residuale delle Regioni, ai sensi dellfart. 117, quarto comma, Cost., sicche lo Stato non e legittimato a dettare una álegge-quadroâ sul turismo, ne, a fortiori, un ácodiceâ, inteso come corpo normativo tendenzialmente completo e organico in una data materia. Lo Stato, osserva la difesa regionale, puo emanare áleggi-quadroâ soltanto nelle materie di competenza concorrente e procedere alla regolamentazione organica, anche nel dettaglio, delle sole materie attribuite alla sua competenza esclusiva.
In proposito, la ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze in materia di turismo, a partire dalla sentenza n. 197 del 2003, con la quale la Corte ha riconosciuto che, nel nuovo assetto delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la materia \turismo. e assegnata alla potesta legislativa residuale regionale.
Nella sentenza citata la Corte costituzionale ha, tra lfaltro, dichiarato inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni aventi ad oggetto la legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), proposte da alcune Regioni, in quanto le disposizioni statali impugnate non precludevano lfadozione di apposite normative regionali in materia, ne potevano legittimare futuri interventi statali, invasivi della competenza regionale.
La Regione Toscana prosegue ricordando come la competenza residuale delle Regioni nella materia in esame sia stata riaffermata nelle sentenze n. 214 e n. 90 del 2006, con la precisazione, contenuta nella prima delle pronunce indicate, che lo Stato puo attribuire funzioni legislative al livello centrale e regolarne lfesercizio, con interventi proporzionati e, in ogni caso, rispettosi del principio di leale collaborazione. Nel relativo giudizio le Regioni avevano impugnato, tra lfaltro, i commi 2, 3, 4 e 7 dellfart. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nellfambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dallfart. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, con i quali e stata istituita lfAgenzia nazionale del turismo (in sostituzione dellfENIT). Queste norme sono state ritenute dalla Corte costituzionale non lesive del riparto di competenze, in quanto rispettose dei criteri di proporzionalita e del principio di leale collaborazione.
Nella specie, osserva la ricorrente, le competenze regionali erano áfatte salveâ dalla previsione, allfart. 12, comma 7, del d.l. n. 35 del 2005, dellfintesa con la Conferenza Stato-Regioni per lfadozione del regolamento di organizzazione e di disciplina dellfAgenzia.
Lfimpostazione di fondo delle sentenze sopra citate avrebbe poi trovato conferma nelle successive sentenze n. 88 del 2007 e n. 76 del 2009.
La Regione Toscana ritiene che la normativa contenuta nel cosiddetto codice del turismo non sia conforme agli indicati requisiti. Si assume infatti che lo Stato abbia disciplinato organicamente lfintera materia del \turismo., andando quindi ben oltre la regolamentazione di quei profili per i quali lfattrazione in sussidiarieta legittimerebbe (o potrebbe legittimare) lfintervento del legislatore statale.
Di qui lfimpugnazione per contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
1.2.. Peraltro, secondo la Regione ricorrente, la normativa impugnata sarebbe stata adottata in assenza di specifica delega legislativa. La relativa censura potrebbe essere fatta valere nel giudizio in via principale in quanto il vizio denunciato si risolverebbe in una violazione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo ex art. 117, quarto comma, Cost.
Cio premesso in punto di ammissibilita delle censure riferite ai parametri non attinenti al riparto di competenze, la ricorrente evidenzia che, per la parte relativa allfapprovazione del codice del turismo, il d.lgs. n. 79 del 2011 richiama le deleghe legislative contenute nellfart. 14, commi 14, 15 e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per lfanno 2005), che ha introdotto il meccanismo semplificatorio conosciuto come \sistema taglia-leggi..
La difesa regionale procede quindi ad illustrare il contenuto delle norme richiamate.
Lfart. 14 della legge n. 246 del 2005 prevede, al comma 14, la cosiddetta \delega salva-leggi., scaduta il 16 dicembre 2009, per lfadozione di decreti legislativi che individuino le disposizioni legislative da sottrarre alla abrogazione generalizzata, disposta a sua volta dal comma 14-ter, con decorrenza dal 16 dicembre 2010.
Il comma 14 indica, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi per lfesercizio della delega: ád) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dellfimpatto della regolazione; e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esseâ.
Il comma 15 del medesimo art. 14 conferisce al Governo una ulteriore delega, stabilendo che áI decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresi alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui allfarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1‹ gennaio 1970â.
Infine, il comma 18 dellfart. 14 prevede che áEntro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o piu decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19â.
La ricorrente segnala che, in attuazione delle deleghe fin qui richiamate, e stato emanato soltanto il decreto legislativo 1‹ dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1‹ gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dellfarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), contenente un articolo e due allegati, nei quali sono individuati, in ordine cronologico, 2.375 atti legislativi da salvare rispetto alla cosiddetta \ghigliottina taglia-leggi., e 861 atti legislativi da sottrarre allfeffetto abrogativo di cui allfart. 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa), convertito, con modificazioni, dallfart. 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9.
La difesa regionale rileva che il d.lgs. n. 179 del 2009 ha omesso di organizzare per materie o per settori omogenei le disposizioni antecedenti al 1970 da sottrarre al meccanismo abrogativo, come invece previsto dalla delega. Pertanto, sarebbe venuto meno il presupposto fondamentale delle \deleghe al riassetto. previste dai commi 15 e 18 dellfart. 14 della legge n. 246 del 2005, con la
conseguenza che lfimpugnato d.lgs. n. 79 del 2011 sarebbe stato emanato in carenza di potere legislativo delegato.
Inoltre, prosegue la ricorrente, la delega e stata esercitata nonostante lfavvenuta scadenza del termine fissato nel gia richiamato comma 18 dellfart. 14.
Lfart. 1, comma 1, del d.lgs. n. 179 del 2009 sarebbe dunque illegittimo, per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in quanto il potere legislativo del Governo sarebbe stato esercitato áin assenza di delega legislativa, al di fuori dellfambito oggettivo da questa individuato e, comunque, sulla base di una norma di delega del tutto priva di oggetto e ormai scaduta e, pertanto, carente anche in relazione alla fissazione di adeguati principi e criteri direttivi per lfesercizio del potere delegatoâ.
1.3.. La Regione Toscana procede quindi allfesame delle ulteriori norme impugnate, tutte inserite nellfallegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011.
1.3.1.. In particolare, e censurato lfart. 2, comma 2, del suddetto allegato 1, il quale prevede che áLfintervento legislativo dello Stato in materia di turismo e, altresi, consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario: a) valorizzazione, sviluppo e competitivita, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese; b) riordino e unitarieta dellfofferta turistica italianaâ.
La disposizione impugnata e preceduta dal comma 1, del seguente tenore: áLfintervento legislativo dello Stato nella materia del turismo e consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrenteâ.
A parere della ricorrente, la norma di cui al comma 2 e illegittima in quanto realizza una avocazione da parte dello Stato delle sole funzioni legislative, senza alcun collegamento o riferimento a quelle amministrative, con inversione dello schema di chiamata in sussidiarieta elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, ponendosi, quindi, in contrasto con le regole del riparto di competenze e precisamente con gli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
Sul punto, la difesa regionale ribadisce che lfavocazione allo Stato della funzione legislativa in relazione a materie di potesta concorrente o residuale e ammissibile solo per lfesercizio di funzioni specifiche e definite, mentre la norma impugnata si limita ad individuare obiettivi generali, realizzando per questo verso áuna generalizzata ed indefinita avocazione di funzioni legislative spettanti alle Regioniâ.
1.3.2.. Oggetto di specifica impugnazione e anche lfart. 8, comma 2, dellfallegato 1, secondo cui áPer attivita ricettiva si intende lfattivita diretta alla produzione di servizi per lfospitalita esercitata nelle strutture ricettive. Nellfambito di tale attivita rientra altresi, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonche la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali e fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attivita ricettiva e ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonche, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attivita legate al benessere della persona o allforganizzazione congressualeâ.
Secondo la ricorrente, il suddetto art. 8, comma 2, solo in apparenza si limita a definire lfattivita ricettiva, apportando, in realta, modifiche sostanziali allfattuale disciplina, in quanto ricomprende, nella licenza di esercizio dellfattivita in parola, la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande anche alle persone non alloggiate.
La ricorrente osserva come, per effetto della norma censurata, si determini un regime giuridico áincomprensibileâ, applicabile in maniera diversa a seconda che sia svolta esclusivamente lfattivita di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero anche quella ricettiva, giacche soltanto nel primo caso lfattivita rimarrebbe assoggettata alla disciplina dettata in materia di commercio.
In tal modo risulterebbero violate le competenze regionali in materia di turismo e commercio, attribuite alla competenza residuale delle Regioni dallfart. 117, quarto comma, Cost.
La difesa regionale richiama la sentenza n. 339 del 2007 della Corte costituzionale, che ha scrutinato disposizioni analoghe a quella oggi censurata ed ha dichiarato fondate le questioni aventi ad oggetto lfart. 4, commi 3 e 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dellfagriturismo), concernente la disciplina delle attivita agrituristiche.
Nellfoccasione, la Corte ha ritenuto che la disposizione contenuta nel comma 3, in quanto introduttiva di una presunzione ai fini del riconoscimento di unfattivita come agrituristica, operasse esclusivamente nelle materie agricoltura e turismo, e pertanto fosse lesiva delle prerogative costituzionali delle Regioni, alle quali le suddette materie sono attribuite in via residuale.
Allo stesso modo, la disposizione contenuta nellfart. 4, comma 4, della legge n. 96 del 2006, la quale fissava una serie di criteri che lfimpresa agrituristica avrebbe dovuto rispettare nella somministrazione di pasti e di bevande, e stata considerata dalla Corte lesiva delle prerogative regionali, in quanto diretta a disciplinare aspetti inerenti lfattivita agrituristica.
1.3.3.. Gli art. 16, commi 1 e 2, e 21, commi 1, 2 e 3, dellfallegato 1, prevedono che siano assoggettati a segnalazione certificata di inizio attivita (SCIA) . come disciplinata dallfart. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) . rispettivamente lfavvio e lfesercizio delle strutture turistico-ricettive e lfapertura, il trasferimento e le modificazioni concernenti lfoperativita delle agenzie di viaggi e turismo.
A parere della Regione Toscana, si tratta di disposizioni con le quali lo Stato e intervenuto su procedimenti amministrativi relativi alla materia del \turismo., di competenza residuale delle Regioni. Sarebbero dunque violati gli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
E nuovamente richiamata la sentenza n. 339 del 2007, nella quale la Corte costituzionale ha affermato, tra lfaltro, che le norme statali recanti la disciplina del procedimento amministrativo che consente lfavvio dellfesercizio di un agriturismo, nonche della comunicazione delle eventuali variazioni dellfattivita autorizzata, áattengono unicamente ad aspetti relativi alla attivita agrituristica che, in quanto tali, sono sottratti alla competenza legislativa dello Statoâ.
La ricorrente sottolinea come la Corte costituzionale si sia espressa in termini analoghi nella sentenza n. 76 del 2009, dichiarando lfillegittimita costituzionale dellfart. 2, comma 194, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008). Nella pronunzia da ultimo citata, la Corte . dopo aver ribadito che ácon riguardo al settore turistico [c] la necessita di un intervento unitario del legislatore statale nasce dallfesigenza di valorizzare meglio lfattivita turistica sul piano economico interno e
internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessita di ricondurre ad unita la grande varieta dellfofferta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nellfambito dellfeconomia nazionale (sentenze n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006)â . ha precisato che áuna tale disciplina regolamentare e destinata ad incidere in maniera significativa sulle competenze delle Regioni in materia di turismo (in particolare introducendo procedure e termini che dovranno essere osservati anche dalle strutture amministrative regionali)â. Pertanto, la Corte ha ritenuto che la norma impugnata dovesse prevedere álfincisivo strumento di leale collaborazione con le Regioni rappresentato dallfintesa con la Conferenza Stato-Regioniâ, anziche la mera acquisizione di un parere di questfultima.
La difesa della Regione Toscana osserva come la disposizione oggetto dellfodierno ricorso non preveda alcuna intesa con le Regioni, donde la violazione del principio di leale collaborazione.
Dfaltra parte, la disciplina in esame non sarebbe riconducibile alla materia átutela della concorrenzaâ, di competenza esclusiva dello Stato, in quanto essa riguarda essenzialmente il rapporto tra la pubblica amministrazione e gli operatori privati, non ála concorrenza tra imprenditori che hanno diritto alla parita di trattamento e ad agire in un mercato libero senza barriereâ.
Le disposizioni impugnate nemmeno potrebbero essere ascritte alla fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni, pure di competenza legislativa esclusiva statale, pena la configurazione di un titolo ágeneraleâ di intervento statale su tutta lfattivita amministrativa regionale e locale.
Nella specie, del resto, non e predeterminato il livello della prestazione, e il momento in cui lfattivita puo essere iniziata non costituisce una prestazione concernente un diritto.
La difesa regionale evidenzia come, una volta esclusi i due titoli di competenza statale di cui sopra, le disposizioni impugnate ricadano nella materia \turismo. o al piu in quella del \commercio., e cioe in materie di potesta legislativa residuale delle Regioni, con conseguente violazione dellfart. 117, quarto comma, Cost.
1.3.4.. Lfart. 20, comma 2, dellfallegato 1 prevede che álfapertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie gia legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizioâ.
In proposito, la ricorrente richiama le argomentazioni svolte in riferimento agli artt. 16 e 21 dellfallegato 1, tenuto conto che pure la disposizione contenuta nellfart. 20, comma 2, e volta a disciplinare i procedimenti amministrativi, ásenza che tale disciplina sia necessitata dallfesercizio di una competenza esclusiva stataleâ.
A cio conseguirebbe la violazione delle attribuzioni regionali in materia di turismo e di commercio, e quindi degli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
1.3.5.. La Regione Toscana impugna anche lfart. 23, commi 1 e 2, dellfallegato 1, in quanto conterrebbe una previsione non riconducibile ad un titolo di competenza statale.
Le norme impugnate, infatti, definiscono i ásistemi turistici localiâ, prevedendone il riconoscimento da parte delle Regioni.
Secondo la ricorrente, i commi 1 e 2 dellfart. 23 recherebbero disposizioni di dettaglio in materia di turismo, come tali lesive del disposto del quarto comma dellfart. 117 Cost. Inoltre, non sussisterebbero le condizioni per ritenere legittima la chiamata in sussidiarieta da parte dello Stato,
in quanto le disposizioni in esame non riguardano funzioni e competenze amministrative, bensi contengono prescrizioni generali, destinate ad essere attuate dalle Regioni e dagli enti locali. Proprio questfultimo assunto dimostrerebbe lfinsussistenza della necessita di avocare allo Stato le funzioni amministrative e quelle legislative in materia.
La difesa regionale ricorda, inoltre, come la Corte costituzionale abbia ritenuto legittimo il ricorso alla chiamata in sussidiarieta in materia di turismo a condizione che esistano esigenze unitarie connesse alla promozione del sistema turistico nazionale, in particolare nei rapporti con lfestero. Condizione, questfultima, che non sussisterebbe nel caso di specie, trattandosi di azioni per le quali il livello regionale risulta adeguato.
In ogni caso, precisa la difesa regionale, la suddetta previsione sarebbe illegittima in quanto non lascia margini di intervento alle Regioni, che devono soltanto provvedere a riconoscere le strutture definite dalla legge statale, e cio in una materia rimessa alla competenza residuale regionale, anche con riguardo ai rapporti con gli enti locali.
Risulterebbero dunque violati gli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
1.3.6.. Da ultimo, e impugnato lfart. 24 dellfallegato 1, il quale dispone che áNel rispetto dellfarticolo 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblicaâ.
La ricorrente osserva come la disposizione in esame si collochi allfincrocio tra due materie: da un lato, il turismo, rimesso alla potesta residuale regionale, e, dallfaltro lato, la ávalorizzazione dei beni culturali e ambientaliâ, di competenza concorrente.
Al riguardo, la Regione Toscana assume che lfattivita promozionale prevista dalla norma impugnata ben possa essere svolta a livello regionale, non sussistendo valide ragioni per cui lo Stato debba operare secondo il meccanismo della chiamata in sussidiarieta. In ogni caso, la norma impugnata non avrebbe rispettato i requisiti procedimentali previsti dalla giurisprudenza costituzionale per la legittimita della chiamata in sussidiarieta; il censurato art. 24 non prevede, infatti, che lfattivita promozionale assegnata allo Stato sia esercitata previa una necessaria intesa in sede di Conferenza unificata, qualora gli interventi si pongano su un livello sovraregionale, o direttamente con la Regione interessata, nel caso di interventi limitati al territorio di questfultima.
A tal proposito, la difesa regionale richiama la sentenza n. 94 del 2008, nella quale la Corte costituzionale ha sottolineato il necessario coinvolgimento delle Regioni anche nelle procedure di adozione delle misure di sostegno al settore turistico.
In definitiva, lfart. 24, incidendo su profili attinenti alle materie del turismo e della valorizzazione dei beni culturali, senza prevedere la necessaria intesa con le Regioni, si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., nonche con il principio di leale collaborazione.
2.. Con ricorso spedito per la notifica il 4 agosto 2011 e depositato il successivo 5 agosto (reg. ric. n. 76 del 2011), la Regione Puglia ha promosso questioni di legittimita costituzionale dellfart. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011 e degli artt. 2, comma 2, 8, comma 2, 16, commi 1 e 2, 20,
comma 2, 21, commi 1, 2 e 3, 23, comma 1, e 24 dellfallegato 1 del citato decreto legislativo, per violazione degli artt. 76, 77, primo comma, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
2.1.. La ricorrente premette che con lfart. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011 e stato approvato il ácodice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismoâ, contenuto nellfallegato 1, mentre la rimanente parte del decreto ha modificato ed integrato il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dellfarticolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), in attuazione della direttiva 14 gennaio 2009, n. 2008/122/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio).
La difesa regionale osserva che, per questa seconda parte del d.lgs. n. 79 del 2011, estranea al presente ricorso, il decreto trova il proprio fondamento nella delega legislativa contenuta negli artt. 1 e 2 e nellfallegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per lfadempimento di obblighi derivanti dallfappartenenza dellfItalia alle Comunita europee. Legge comunitaria 2009). Diversamente, per la parte relativa allfapprovazione del cosiddetto codice del turismo, il decreto in questione, secondo quanto risulta dalla relativa premessa, dovrebbe trovare fondamento nelle deleghe legislative di cui allfart. 14, commi 14, 15 e 18, della legge n. 246 del 2005, cioe in quelle norme che hanno delineato il complesso meccanismo semplificatorio, comunemente definito \sistema taglia-leggi..
Quanto allfiter procedimentale che ha preceduto lfemanazione del d.lgs. n. 79 del 2011, la Regione Puglia ricorda, tra lfaltro, che sullo schema di decreto la Conferenza unificata ha espresso, in data 18 novembre 2010, un parere positivo per la parte attuativa della delega di cui alla legge n. 96 del 2010, e negativo per la parte relativa al cosiddetto codice del turismo. Il Consiglio di Stato ha, invece, espresso sul medesimo schema un parere favorevole con condizioni e osservazioni.
2.2.. In primo luogo, la Regione Puglia impugna lfart. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011 per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione alla lesione delle attribuzioni spettanti alle Regioni in base agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
In particolare, la difesa regionale rileva che le deleghe contenute nei commi 14 e 15 dellfart. 14 della legge n. 246 del 2005 sono scadute in data 16 dicembre 2009 (e comunque non oltre il 16 marzo 2010, in forza della previsione contenuta nellfultimo periodo del comma 22 del medesimo art. 14 della legge n. 246 del 2005). Inoltre, sempre secondo la ricorrente, la delega di cui al comma 14 abilita il Governo alla sola adozione di decreti meramente ricognitivi delle disposizioni legislative anteriori al 1970 da mantenere in vigore, sottraendole agli effetti abrogativi della cosiddetta clausola ghigliottina (e richiamata la sentenza n. 346 del 2010 della Corte costituzionale).
Alla luce di quanto appena riferito, la ricorrente sostiene che lfunica delega legislativa astrattamente in grado di fondare il potere del Governo di approvare il codice del turismo e quella contenuta nel comma 18 del citato art. 14, per la parte relativa allfemanazione di disposizioni ádi riassettoâ. La suddetta previsione, sostituita dallfart. 13 della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata allfottimizzazione della produttivita del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dellfeconomia e del lavoro e alla Corte dei conti), stabilisce che áentro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o piu decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19â.
Sarebbe evidente, a parere della Regione Puglia, che una delega siffatta, limitata al áriassettoâ dellfesistente, non possa abilitare il Governo ad adottare il codice del turismo, come non aveva mancato di rilevare la Conferenza unificata, nel parere negativo espresso in data 18 novembre 2010 sullo schema di decreto legislativo, in riferimento alla parte relativa allfapprovazione del suddetto codice.
A cio conseguirebbe, sempre secondo la ricorrente, lfillegittimita delle disposizioni impugnate per violazione dellfart. 77, primo comma, Cost., anche nellfipotesi in cui si accedesse allfinterpretazione sistematica della normativa contenuta nellfart. 14 della legge n. 246 del 2005, indicata dal Consiglio di Stato, sezioni riunite prima e normativa, nel parere 2 marzo 2010, n. 802, adunanza del 13 gennaio 2010.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, infatti, che la delega al áriassettoâ, contenuta nel comma 18 del citato art. 14, sia autonoma rispetto a quella integrativo-correttiva pure indicata nel medesimo comma 18, e che pertanto essa valga sostanzialmente come áprorogaâ per un ulteriore biennio della delega al áriassettoâ prevista dal comma 15 e gia scaduta il 16 dicembre 2009. Il predetto parere conclude, sul punto, affermando che áquanto allfoggetto [c] della delega esso e e rimane quello previsto dallfart. 14, comma 15, della legge n. 246 del 2005, e cioe il riassetto della materia oggetto dei decreti legislativi di cui al comma 14. Si evidenzia, in questa prospettiva, il legame che unisce la fase di riassetto, da compiersi ai sensi del nuovo comma 18, con la fase, in precedenza svolta, di identificazione della disciplina da mantenere in vigore. Lfopera di riassetto puo, infatti, essere realizzata per la prima volta nel biennio di cui allfart. 14, comma 18, ma e comunque sequenzialmente collegata con lfattivita svolta nelle fasi precedentiâ (punto 8 del Considerato).
La difesa regionale osserva come anche siffatta interpretazione non consenta di ritenere il codice del turismo esente da vizi di costituzionalita relativi al suo procedimento di formazione. Al riguardo, la Regione Puglia ricorda che lfart. 14 della legge n. 246 del 2005 prevede, al comma 14, la cosiddetta \delega salva-leggi., scaduta il 16 dicembre 2009, per lfadozione di decreti legislativi recanti lfindividuazione delle disposizioni legislative da sottrarre allfabrogazione generalizzata, disposta a sua volta dal comma 14-ter, a decorrere dal 16 dicembre 2010.
Il comma 14 indica, tra i principi e criteri direttivi per lfesercizio della delega, quello dellfáorganizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esseâ (lettera e).
Il successivo comma 15 conferisce al Governo una ulteriore delega, da esercitare con gli stessi decreti legislativi di cui al comma 14 (dunque, sempre entro il 16 dicembre 2009), stabilendo che questi ultimi áprovvedono altresi alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui allfarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1‹ gennaio 1970â.
Secondo la Regione Puglia, il tenore della disposizione da ultimo richiamata rende palese che la delega al áriassettoâ contenuta nel comma 15 dellfart. 14 non ha un áoggetto definitoâ, dovendolo mutuare dai decreti legislativi attuativi della delega cosiddetta \salva-leggi., contenuta nel comma 14. Si tratta dunque di una delega con oggetto indefinito, ma ádefinibileâ attraverso successivi atti normativi.
In base a queste previsioni, dunque, sarebbe stato possibile per il Governo esercitare la prima delega, prevista nel comma 14, e in tal modo determinare una pluralita di áoggetti definitiâ, sui
quali poi esercitare la delega al áriassettoâ prevista nel comma 15, o, scaduta questfultima, quella di cui al comma 18, come prospettato dal Consiglio di Stato.
Tuttavia, prosegue la difesa regionale, anche ad ammettere la conformita a Costituzione di questa soluzione ermeneutica, resta il fatto che nulla di tutto cio si e verificato. Infatti, ad eccezione del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dellfordinamento militare), non rilevante in questa sede, lfesercizio delle deleghe previste nei citati commi 14 e 15 ha condotto allfemanazione del solo d.lgs. n. 179 del 2009 (entrato in vigore il 15 dicembre 2009), il quale contiene due elenchi, ordinati secondo il criterio cronologico, di atti legislativi da salvare rispetto alla cosiddetta \ghigliottina taglia-leggi. e di atti legislativi da sottrarre allfeffetto abrogativo di cui allfart. 2 del d.l. n. 200 del 2008.
Il d.lgs. n. 179 del 2009, a parere della ricorrente, si pone in palese contrasto con il principio della delega di cui allfart. 14, comma 14, lettera e), della legge n. 246 del 2005, giacche non contiene alcuna distinzione o organizzazione áper materieâ o áper settori omogeneiâ delle disposizioni individuate. Inoltre, anche a prescindere dalla illegittimita costituzionale del d.lgs. n. 179, la mancata organizzazione áper materieâ o áper settori omogeneiâ delle disposizioni ásalvateâ dallfabrogazione generalizzata ha determinato il venir meno del presupposto fondamentale delle deleghe al áriassettoâ, contenute nei commi 15 e 18 dellfart. 14 della legge n. 246 del 2005.
A ragionare diversamente, ammettendo cioe che il comma 18 abbia legittimato il Governo ad emanare decreti legislativi di riassetto nei due anni successivi allfentrata in vigore del d.lgs. n. 179 del 2009, e che tale riassetto debba coinvolgere anche le disposizioni legislative successive al 1‹ gennaio 1970, si arriverebbe a teorizzare che il Parlamento abbia conferito al Governo una delega a riformare lfintero ordinamento legislativo statale senza alcun limite che valga a definire lfambito oggettivo dellfintervento.
E chiaro allora, prosegue la ricorrente, che il canone dellfinterpretazione costituzionalmente orientata della disposizione di cui allfart. 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005 restringe il campo a due possibili soluzioni, in grado di evitare lfillegittimita costituzionale della delega: a) ritenere che la delega al riassetto presupponga la previa organizzazione delle disposizioni legislative anteriori al 1‹ gennaio 1970 per materie o per settori omogenei, cosi da avere un áoggetto definitoâ; b) ritenere che il riassetto (ex commi 15 e 18 dellfart. 14) sia riferito alle sole disposizioni legislative anteriori al 1‹ gennaio 1970 e fatte salve con il d.lgs. n. 179 del 2009, con la conseguenza che quelle successive alla predetta data possono essere prese in considerazione soltanto áal fine di armonizzareâ le prime con queste ultime.
Entrambe le soluzioni interpretative, conclude sul punto la difesa regionale, portano a ritenere palesemente illegittimo il d.lgs. n. 79 del 2011, nella parte in cui approva il codice del turismo, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.
Nellfipotesi sub a), il decreto sarebbe incostituzionale perche il Governo ha agito in assoluta carenza di potere, non sussistendo ne i presupposti generali della delega al áriassettoâ, ne unfaltra delega avente ad oggetto il riassetto della normativa in tema di ordinamento e di mercato del turismo.
Nellfipotesi sub b), lfillegittimita costituzionale del d.lgs. n. 79 del 2011 deriverebbe dal fatto che il Governo ha ecceduto i limiti della delega per la parte in cui ha provveduto al riassetto dellfintera disciplina legislativa statale esistente in materia di turismo, senza limitarsi alle sole disposizioni anteriori al 1970, mantenute in vigore dal d.lgs. n. 179 del 2009.
2.2.1.. Qualora gli argomenti finora svolti non dovessero risultare condivisibili, la Regione Puglia chiede che la Corte sollevi davanti a se stessa, in riferimento allfart. 76 Cost., la questione di legittimita costituzionale dellfart. 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005 in quanto contenente una delega priva di oggetto.
Al riguardo, la difesa regionale rileva che la delega di cui al comma 18 non potrebbe definirsi ad áoggetto definitoâ ove si ritenesse conferita al Governo la potesta di provvedere al riassetto di tutta la legislazione statale vigente, distinguendola in base al solo ácriterio soggettivoâ della struttura amministrativa competente. Se cosi fosse, secondo la ricorrente, saremmo in presenza di una áabilitazione take awayâ, rivolta a ciascuna amministrazione dello Stato, a scegliere liberamente, di volta in volta, i materiali legislativi da áriassettareâ, e a confezionare a piacimento la riforma . piu o meno organica . della ápropriaâ legislazione.
Inoltre, la definizione dellfoggetto della delega al riassetto non potrebbe dedursi dal richiamo, operato dal comma 15 dellfart. 14, ai principi e criteri direttivi di cui allfart. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), non trattandosi di criteri specifici per una determinata materia.
Per le ragioni anzidette, la ricorrente insiste affinche la Corte sollevi davanti a se stessa, in riferimento allfart. 76 Cost., la questione di legittimita costituzionale dellfart. 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, dallfaccoglimento della quale dovrebbe derivare la declaratoria di illegittimita costituzionale dellfart. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011 e dellfintero allegato 1.
2.2.2.. La ricorrente sostiene che la propria legittimazione ad evocare parametri estranei al riparto di competenze tra Stato e Regioni discenda dal fatto che la violazione degli stessi ridonda, nel caso di specie, nella lesione delle sfere di autonomia riconosciute alle Regioni dagli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost. La materia del \turismo. appartiene infatti alla competenza residuale delle Regioni, come la Corte costituzionale ha piu volte riconosciuto, e la normativa statale oggetto di impugnazione risulta finalizzata a vincolare le Regioni nellfesercizio di tale competenza nonche di rilevanti e numerose funzioni amministrative ad esse spettanti, ai sensi dellfart. 118, primo comma, Cost.
2.3.. In via subordinata, la Regione Puglia impugna alcune norme del codice del turismo, in quanto invasive delle competenze legislative o amministrative ad essa costituzionalmente attribuite.
2.3.1.. Preliminarmente, la ricorrente argomenta sullfinquadramento della materia \turismo. nella competenza residuale delle Regioni, ai sensi dellfart. 117, quarto comma, Cost., richiamando in particolare le numerose pronunce della Corte costituzionale, successive alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che hanno riconosciuto la competenza regionale in questo ambito (sono richiamate le sentenze n. 197 del 2003, n. 214 del 2006, n. 88 del 2007, n. 339 del 2007, n. 94 del 2008, n. 76 del 2009, n. 16 del 2010).
La stessa ricorrente riconosce, peraltro, che lo Stato, in taluni casi, e legittimato ad intervenire nella materia del turismo; cio avviene in relazione alle materie cosiddette trasversali, quali la tutela della concorrenza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il coordinamento informativo statistico e informatico, ovvero quando talune funzioni amministrative non possano essere efficacemente svolte a livello regionale. In questo secondo caso, lo Stato avoca a se lfesercizio di dette funzioni amministrative, congiuntamente alle corrispondenti funzioni legislative, secondo lo schema della cosiddetta chiamata in sussidiarieta.
Anche nella materia del turismo e dunque possibile che si realizzi tale meccanismo, come la giurisprudenza costituzionale ha affermato nelle gia citate sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006, ma cio deve avvenire secondo lo ástatutoâ elaborato dalla stessa Corte costituzionale nelle note sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004 (la ricorrente richiama anche le piu recenti sentenze n. 165 e n. 33 del 2011, n. 278 e n. 121 del 2010).
Infine, lo Stato puo disciplinare ambiti materiali che si pongono in stretta correlazione con quello del turismo o che hanno una indubbia influenza sulle attivita che si riferiscono ad esso, come ad esempio nel caso delle áprofessioniâ o dellfáordinamento civileâ, cui sono riconducibili, secondo la Regione Puglia, numerose disposizioni del codice del turismo.
In sostanza, il riconoscimento della competenza legislativa residuale regionale nella materia del turismo non esclude la possibilita, per lo Stato, di incidere con proprie discipline legislative su tale settore o su settori contigui.
Nel caso di specie, pero, lo Stato si sarebbe mosso nella prospettiva della álegge-quadroâ, e cioe della competenza concorrente in materia di turismo, esistente prima della riforma costituzionale del 2001. Pertanto, il cosiddetto codice del turismo sarebbe stato costruito ácon un impianto essenzialmente distonico rispetto allfattuale assetto delle competenzeâ.
Alla luce di quanto detto, la ricorrente sostiene che il codice del turismo non sia integralmente incostituzionale, ma lo sia solo in alcune sue norme, che vengono specificamente censurate.
2.3.2.. La Regione Puglia procede quindi allfesame delle disposizioni contenute negli artt. 2, comma 2, 8, comma 2, 16, commi 1 e 2, 20, comma 2, 21, commi 1, 2 e 3, 23, comma 1, e 24 dellfallegato 1 al d.lgs. n. 79 del 2011, e illustra i motivi di censura.
Gli argomenti svolti dalla ricorrente sono sostanzialmente analoghi a quelli sintetizzati nel punto 1.3 in riferimento al ricorso della Regione Toscana. Si puo pertanto fare rinvio alla richiamata sintesi.
3.. Con ricorso notificato il 4 agosto 2011 e depositato il successivo 9 agosto (reg. ric. n. 80 del 2011), la Regione Umbria ha promosso questioni di legittimita costituzionale dellfart. 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 e, in subordine, degli artt. 2, comma 2, 4, commi 1 e 2, 8, comma 2, 16, commi 1 e 2, 20, comma 2, 21, commi 1, 2 e 3, 23, commi 1 e 2, 24 e 30, comma 1, dellfallegato 1 del citato decreto legislativo, per violazione degli artt. 76, 77, primo comma, 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost., e del principio di leale collaborazione.
3.1.. La ricorrente richiama in sintesi il contenuto del d.lgs. n. 79 del 2011, e, in particolare, dellfart. 1, con il quale e approvato il ácodice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui allfallegato 1â, e quindi espone i motivi per cui la normativa in oggetto sarebbe illegittima, in quanto introdotta dal Governo in assenza di delega legislativa o, in alternativa, sulla base di una delega priva di oggetto, ovvero scaduta.
Gli argomenti svolti dalla ricorrente sono sostanzialmente analoghi a quelli sintetizzati nel punto 2 in riferimento al ricorso della Regione Puglia, a partire dal riepilogo della disciplina della delega conferita dal Parlamento al Governo con lfart. 14, commi 14, 15 e 18, della legge n. 246 del 2005, con i relativi aspetti problematici riguardanti lfinterpretazione delle indicate disposizioni.
Si puo pertanto fare rinvio alla richiamata sintesi con la precisazione che, a differenza della Regione Puglia, lfodierna ricorrente non chiede alla Corte di sollevare davanti a se stessa la questione di legittimita costituzionale della delega sopra richiamata.
3.2.. La Regione Umbria procede quindi ad illustrare le censure prospettate, in via subordinata, nei confronti delle disposizioni contenute negli artt. 2, comma 2, 4, commi 1 e 2, 8, comma 2, 16, commi 1 e 2, 20, comma 2, 21, commi 1, 2 e 3, 23, commi 1 e 2, 24 e 30, comma 1, dellfallegato 1.
Anche a tale riguardo, la parziale identita tra gli argomenti svolti dallfodierna ricorrente e quelli prospettati nei ricorsi delle Regioni Toscana e Puglia suggerisce di rinviare alle sintesi gia svolte nei paragrafi precedenti, evidenziando nel prosieguo soltanto le ragioni di censura prospettate nei confronti delle norme contenute negli artt. 4, commi 1 e 2, e 30, comma 1, dellfallegato 1, non impugnate ne dalla Regione Toscana ne dalla Regione Puglia.
3.2.1.. Lfart. 4, comma 1, dellfallegato 1 reca la definizione di impresa turistica, mentre il comma 2 prevede che álfiscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 [c], ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate allfimpresa turisticaâ.
Secondo la ricorrente la previsione da ultimo indicata sarebbe lesiva della competenza regionale in materia di turismo, in quanto condiziona la concessione di benefici economici in favore delle imprese turistiche alla previa iscrizione delle stesse al registro delle imprese ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative.
La violazione dellfart. 117, quarto comma, Cost. risulterebbe ancor piu evidente leggendo il comma 2 in combinato disposto con il comma 1 dellfart. 4, giacche limiterebbe il potere delle Regioni di erogare benefici alle sole imprese turistiche che rientrano nella definizione dettata nel comma 1, peraltro priva di riscontro nella disciplina del codice civile.
3.2.2.. Lfart. 30, comma 1, dellfallegato 1 prevede che áal fine di aumentare la competitivita del settore e lfofferta dei servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire lfaccesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguitoâ.
La ricorrente osserva come la norma statale realizzi lfattrazione di funzioni in materia di turismo senza che si possano scorgere ragioni di carattere unitario tali da giustificare la significativa deroga alle regole sul riparto di competenza, essendo il livello regionale del tutto adeguato allfesercizio delle predette funzioni. In ogni caso, poi, non e stata prevista alcuna forma di intesa con le Regioni, sicche sarebbe evidente la violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost., e del principio di leale collaborazione.
4.. Con ricorso notificato il 5 agosto 2011 e depositato il successivo 11 agosto (reg. ric. n. 82 del 2011), la Regione Veneto ha promosso questioni di legittimita costituzionale dellfart. 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 e degli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 68 e 69 dellfallegato 1 del citato decreto legislativo, per violazione degli artt. 76, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost.
4.1.. La ricorrente espone diffusamente le ragioni dellfimpugnativa che investe in via principale lfintera normativa statale contenuta nellfallegato 1, approvato dallfart. 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, e in subordine numerose disposizioni contenute nello stesso allegato.
La censura prospettata in via principale, finalizzata alla declaratoria di illegittimita costituzionale dellfintero ácodice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismoâ di cui allfallegato 1, e formulata in riferimento allfart. 76 Cost.: secondo la Regione Veneto il d.lgs. n. 79
del 2011 sarebbe stato emanato in assenza di delega, o comunque in violazione della delega sulla quale dichiara di fondarsi.
In proposito, la ricorrente svolge argomenti sostanzialmente riconducibili a quelli rappresentati nel ricorso proposto dalla Regione Puglia, alla cui sintesi si fa rinvio. Cio vale anche con riguardo allfistanza formulata affinche la Corte, ove ritenesse legittimo lfesercizio della delega contenuta nellfart. 14 della legge n. 246 del 2005, sollevi dinanzi a se stessa la questione di legittimita costituzionale della normativa di delega, in particolare del citato art. 14, comma 18 (in relazione ai commi 14 e 15), per violazione degli artt. 76, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.
4.2.. La Regione Veneto impugna altresi singole disposizioni del cosiddetto codice del turismo, precisando che le relative censure debbono intendersi comunque estese allfart. 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, di approvazione dellfallegato 1.
Gli artt. 1 e 2 di questfultimo, dai quali risulta il dichiarato intento del legislatore statale di adottare una disciplina organica della materia, senza la previsione della necessaria intesa con le Regioni, si porrebbero in contrasto con le regole del riparto di competenza e con il principio di leale collaborazione.
In particolare, il comma 2 dellfart. 2 avrebbe disposto una ágeneraleâ avocazione allo Stato della competenza legislativa in materia di turismo, stante la genericita e indeterminatezza delle esigenze unitarie ivi rappresentate. Il comma 3 dello stesso art. 2, invece, risulterebbe equivoco nella parte in cui fa riferimento allfattribuzione delle funzioni amministrative áesercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2â. I commi 1 e 2, infatti, non riguardano funzioni amministrative bensi competenze legislative. Cio comporta che il citato comma 3, ove interpretato come inclusivo di tutte le funzioni amministrative riconducibili alle competenze legislative indicate nei commi procedenti, determina una significativa compressione delle competenze amministrative regionali in materia di turismo, in assenza di condizioni che ne giustifichino lfavocazione, e in attuazione di un árovesciamentoâ dello schema della chiamata in sussidiarieta.
Allo stesso modo, il successivo art. 3 del cosiddetto codice del turismo, il quale impone allo Stato il compito di garantire che le persone con disabilita (motorie, sensoriali e intellettive) possano fruire dellfofferta turistica, a parita di qualita e senza aggravio di costi rispetto agli altri fruitori, determina lfavocazione di funzioni amministrative generiche in assenza di comprovata inadeguatezza delle Regioni allo svolgimento di tali funzioni. Ne deriverebbe la violazione dellfart. 118, primo comma, Cost.
La ricorrente impugna gli artt. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 del cosiddetto codice del turismo, con i quali sarebbe stata introdotta una disciplina di dettaglio in assenza di un titolo di competenza esclusiva statale, e in carenza dei presupposti per la chiamata in sussidiarieta.
Con gli artt. 8 e 9, le strutture ricettive sono classificate in modo analitico; lfart. 10 riserva allo Stato la fissazione di standard qualitativi e istituisce un sistema di rating associabile alle ástelleâ che contrassegnano il livello attribuito agli esercizi alberghieri; con gli artt. 12, 13 e 14 sono qualificate le strutture ricettive extralberghiere, allfaperto, e di mero supporto; lfart. 15 riserva allo Stato la fissazione di standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni ai fini della classificazione delle strutture ricettive; lfart. 16 prevede lfapplicazione della speciale disciplina dello sportello unico, a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi.
Le predette disposizioni, si osserva dalla ricorrente, intervengono sulla materia gia regolata dagli articoli da 22 a 43 della legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
Peraltro, prosegue la difesa regionale, con riguardo alle funzioni amministrative di classificazione delle strutture ricettive (art. 13, comma 8), di rilascio della licenza di esercizio (art. 8, comma 2), e di ricevimento e controllo della SCIA (art. 16), non e prevista alcuna avocazione delle stesse funzioni ad autorita statali, con la conseguenza che viene meno la possibile giustificazione dellfintervento statale sul piano organizzativo, confermandosi lfavocazione della mera competenza legislativa, per disciplinare ála parte principale della materia del turismoâ in sostituzione delle Regioni.
Le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.; inoltre, nella parte in cui la definizione dellfattivita ricettiva e volta a specificare quali attivita accessorie sono comprese nella relativa licenza di esercizio (somministrazione di alimenti e bevande, fornitura di generi di varia natura), potrebbe profilarsi la violazione delle competenze regionali nella materia del commercio, anchfessa attribuita alla competenza residuale delle Regioni.
La ricorrente procede allfesame dellfimpugnato art. 11, comma 1, del cosiddetto codice del turismo, che prevede lfobbligo a carico degli operatori turistici di comunicare i prezzi praticati ásecondo quanto disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzanoâ.
In tal modo, osserva la difesa regionale, viene imposto alle Regioni di disciplinare lfobbligo a carico degli operatori, sul presupposto che le stesse Regioni dispongano del relativo potere. Ma cio contrasta con il riparto di competenze stabilito dallfart. 117 Cost. in forza del quale la materia dei prezzi delle strutture ricettive appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, poiche rientra nella generale competenza statale riguardante il ácomplesso delle strutture commercialiâ (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 370 e 188 del 1992).
Pertanto, il citato art. 11, comma 1, in quanto impone alle Regioni un intervento normativo nel settore, si porrebbe in contrasto con lfart. 117, secondo e quarto comma, Cost.
Gli artt. 18, 19, 20 e 21 del codice in esame intervengono sulla disciplina del turismo operando la definizione e classificazione degli operatori (art. 18), imponendo loro lfobbligo di assicurazione (art. 19), riservando allo Stato la fissazione dei requisiti professionali dei direttori tecnici (art. 20) e disponendo misure di semplificazione amministrativa (art. 21).
La difesa regionale evidenzia come, fatta eccezione per lfart. 20, le predette disposizioni regolino segmenti della materia disciplinati dalla gia richiamata legge regionale n. 33 del 2002, negli articoli da 62 a 81, in assenza di un titolo di legittimazione dellfintervento statale.
Questfultimo non sarebbe giustificabile alla stregua della chiamata in sussidiarieta, ai sensi dellfart. 118 Cost., giacche non e individuata alcuna funzione amministrativa da avocare allo Stato, essendo di contro evidente lfavocazione della mera competenza legislativa al fine di disciplinare la materia in sostituzione delle Regioni; di conseguenza, le disposizioni contenute negli artt. 18, 19 e 21 si porrebbero in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.
Sono quindi esaminati gli impugnati artt. 68 e 69 del cosiddetto codice del turismo.
Lfart. 68 istituisce un servizio di assistenza al turista ed uno sportello del turista, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita del turismo, e lfart. 69 configura una procedura di gestione dei reclami, affidata al medesimo Dipartimento.
Lfart. 69, comma 3, prevede che il Dipartimento comunichi lfesito dellfattivita istruttoria svolta a seguito del reclamo, ma non indica quali provvedimenti possono essere adottati, di modo che vi sarebbe una áassoluta indeterminatezza quanto al potere demandato alla pubblica amministrazioneâ, e cio non consentirebbe di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per realizzare lfavocazione allo Stato di funzioni amministrative in via di sussidiarieta, ai sensi dellfart. 118 e nel rispetto dellfart. 120 Cost.
Inoltre, poiche lfart. 69, comma 4, rimanda ad un regolamento la definizione dei provvedimenti sanzionatori a carico degli operatori turistici, sarebbe violato, oltre al principio di legalita, anche lfart. 117, sesto comma, Cost. che riserva allo Stato la potesta regolamentare nelle sole materie di competenza esclusiva.
La ricorrente segnala, ancora, il mancato coinvolgimento delle Regioni nella gestione dei reclami, in violazione del principio di leale collaborazione.
La stessa ricorrente sottolinea, infine, come lfattribuzione di nuove funzioni ad una struttura amministrativa governativa, qual e il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita del turismo, nonostante lfabrogazione della legge istitutiva del Ministero del turismo (legge 31 luglio 1959, n. 617, recante áIstituzione del Ministero del turismo e dello spettacoloâ) a seguito del referendum svoltosi il 18 aprile 1993, renda áse possibile ancor piu evidente la generale finalita del Governo di riappropriarsi di competenze e funzioni nella materia del turismo, nonostante la scelta contraria compiuta dal legislatore costituzionaleâ.
5.. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallfAvvocatura generale dello Stato, si e costituito in ciascuno dei giudizi chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate inammissibili e/o infondate.
La difesa statale svolge argomentazioni analoghe in tutti gli atti di costituzione, che, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.
5.1.. Con riferimento alle questioni promosse dalle Regioni Toscana (reg. ric. n. 75 del 2011) e Puglia (reg. ric. n. 76 del 2011), aventi ad oggetto lfart. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, la difesa statale preliminarmente eccepisce lfinammissibilita dei relativi ricorsi, sul rilievo della mancata indicazione dei parametri evocati . gli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost. . nelle rispettive delibere regionali con le quali e stata autorizzata la proposizione dei ricorsi.
Analoga eccezione e formulata con riferimento alle questioni promosse dalla Regione Veneto (reg. ric. n. 82 del 2011), aventi ad oggetto sia lfart. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, sia le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 68 e 69 dellfallegato 1 al predetto decreto. Anche in questo caso, secondo lfAvvocatura dello Stato, la delibera regionale di autorizzazione alla proposizione del ricorso non conterrebbe lfindicazione dei parametri.
Ancora in via preliminare, in riferimento alle questioni promosse dalle Regioni Toscana (ric. n. 75 del 2011), Puglia (ric. n. 76 del 2011) e Umbria (ric. n. 80 del 2011), la difesa statale eccepisce lfinammissibilita del primo motivo di ricorso nella parte in cui e richiamato il parametro,
asseritamente inconferente, dellfart. 77, primo comma, Cost., a fronte dellfimpugnazione di un decreto legislativo adottato sulla base di una delega del Parlamento.
5.2.. Quanto al merito, la difesa statale contesta lfaffermazione delle ricorrenti secondo cui il codice del turismo sarebbe stato adottato senza alcun coinvolgimento delle Regioni. A tal proposito, lfAvvocatura generale ricorda che lo schema del decreto legislativo e stato sottoposto al parere della Conferenza unificata nella seduta del 18 novembre 2010.
In relazione allfasserita violazione delle competenze regionali in materia di turismo, il resistente non nega che, a seguito della riforma costituzionale del 2001, le Regioni abbiano acquisito una competenza legislativa residuale in materia, ma precisa come non sia venuto meno il carattere vincolante di alcuni limiti derivanti dalla legislazione statale (ad esempio, il rispetto delle norme di diritto privato, di diritto penale e di diritto processuale). A cio si aggiungano i rilevanti condizionamenti che possono derivare dallfintervento legislativo statale in altre materie affidate espressamente alla sua competenza, esclusiva o concorrente (ad esempio, in tema di tutela della concorrenza, di tutela dellfambiente e di governo del territorio).
In particolare, la difesa statale evidenzia come, in virtu della giurisprudenza della Corte costituzionale, non possano ricondursi allfambito materiale del turismo le normative in tema di professioni turistiche (sentenze n. 132 del 2010, n. 271 del 2009, n. 222 del 2008 e n. 459 del 2005), di rapporti civilistici (sentenza n. 369 del 2008), di canoni dfuso per le concessioni dei beni demaniali marittimi (sentenze n. 180 del 2010, n. 94 del 2008 e n. 88 del 2007), di diritti aeroportuali (sentenza n. 51 del 2008), di bevande ed alimenti trattati e somministrati nelle aziende di agriturismo (sentenza n. 339 del 2007).
Da ultimo, lfAvvocatura generale ricorda la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha riconosciuto la possibilita per la legge statale di attribuire funzioni amministrative al livello centrale e di regolarne lfesercizio in base ai principi di sussidiarieta, adeguatezza e differenziazione, pur in presenza di determinate condizioni. Al riguardo, sono richiamate le pronunzie nelle quali e stata ritenuta áattratta in sussidiarietaâ la funzione legislativa in relazione a funzioni amministrative esercitate dallo Stato nella materia del turismo (sentenze n. 76 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 del 2007, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006).
A questo proposito, il resistente ritiene che lfáatteggiamento di prudenzaâ, tenuto dalla Corte costituzionale nel riconoscere i nuovi spazi di autonomia regionale in materia di turismo, sia dovuto alla necessita di bilanciare le opposte esigenze di una piu decisa regionalizzazione della materia del turismo e di un nuovo accentramento delle competenze.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la difesa statale ritiene che il codice del turismo sia rispettoso dei principi di ragionevolezza, di adeguatezza e di leale collaborazione, cui e subordinata la chiamata in sussidiarieta.
5.3.. Quanto allfasserita carenza di delega, lfAvvocatura generale dello Stato eccepisce, innanzitutto, lfinammissibilita della relativa censura, trattandosi di vizio che non ridonderebbe sulle competenze legislative delle Regioni.
Nel merito, la violazione dellfart. 76 Cost. sarebbe del tutto insussistente; al riguardo, la difesa statale ritiene sufficiente richiamare il parere del Consiglio di Stato, sezioni riunite prima e normativa, 2 marzo 2010, n. 802, adunanza del 13 gennaio 2010. In particolare, il suddetto parere consentirebbe di superare i rilievi mossi dalle ricorrenti in relazione sia allfassenza di specifica
delega, sia allfavvenuta scadenza del termine per lfesercizio della delega conferita con il comma 18 dellfart. 14 della legge n. 246 del 2005.
5.4.. Passando alle censure mosse alle singole norme del cosiddetto codice del turismo, lfart. 1 dellfallegato 1 non presenterebbe gli asseriti profili di illegittimita costituzionale, in quanto si tratterebbe di una norma avente la chiara finalita di operare il coordinamento sistematico delle plurime e frammentarie disposizioni normative vigenti nel settore.
In riferimento alle questioni di legittimita costituzionale dellfart. 2 del codice, il resistente ritiene che la necessita di un intervento unitario del legislatore statale sia facilmente desumibile dal tenore letterale della disposizione censurata, che avrebbe ripreso talune affermazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006).
La questione di legittimita costituzionale dellfart. 3, comma 1, del codice non sarebbe fondata poiche la norma in esame avrebbe carattere programmatico e, comunque, prevedrebbe il coinvolgimento delle autonomie locali.
La difesa statale contesta le censure mosse allfart. 4, commi 1 e 2, del codice, osservando che la norma in parola si limita a riprendere e rielaborare la definizione di impresa turistica di cui allfart. 7 della legge n. 135 del 2001. Al riguardo, il resistente precisa che lfattivita turistica puo essere esercitata anche da chi non e imprenditore ai sensi del codice civile e, pertanto, la natura turistica dellfattivita non vale a qualificare lfimpresa come definita dal codice civile. La nozione di impresa turistica prevista nella norma oggetto di censura varrebbe soltanto ai fini della normativa pubblicistica.
Il comma 2 dellfart. 4 avrebbe corretto lfáimprecisioneâ contenuta nellfart. 7, comma 3, della legge n. 135 del 2001, che considerava lfiscrizione nel registro delle imprese ácondizione per lfesercizio dellfattivita turisticaâ, sicche lfiscrizione nel registro delle imprese e da reputarsi condizione, non gia per lfesercizio di attivita commerciale del turismo, bensi per accedere ai finanziamenti ed alle provvidenze previste dalla legislazione speciale.
In forza delle considerazioni di cui sopra, le norme di cui ai commi 1 e 2 dellfart. 4 sarebbero riconducibili alla competenza statale ásia in termini privatistici, sotto il profilo della definizione della nozione di impresa turistica, sia in termini pubblicistici rispetto agli ambiti materiali concernenti la sicurezza, lfordine pubblico, nonche la tutela della concorrenza e dei soggetti fruitori dellfattivita di impresa in questioneâ.
Quanto allfart. 8, comma 2, del codice del turismo, lfAvvocatura generale ne rinviene la ratio nella necessita di uniformare e coordinare lfofferta turistica nel territorio nazionale e di garantire, allo stesso tempo, livelli adeguati di tutela del turista e di concorrenza tra gli operatori del mercato.
Sarebbe pertanto insussistente lfasserita violazione delle competenze regionali in materia di turismo e di commercio.
Con riferimento allfimpugnativa dellfart. 11, comma 1, del codice, il resistente confuta le argomentazioni spese dalla Regione Veneto, la quale si duole del fatto che sia stato imposto alle Regioni di disciplinare lfobbligo degli operatori turistici di comunicare i prezzi praticati alla clientela. Al riguardo, la difesa statale rileva come lfart. 11, comma 1, si limiti a fare salvo quanto stabilito dalla legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche).
Sarebbero infondate anche le questioni promosse nei confronti degli artt. 16, commi 1 e 2, e 21, commi 1, 2 e 3, del codice. Secondo la difesa statale, tali disposizioni sono volte a garantire il diritto di iniziativa economica privata, sancito dallfart. 41 Cost., la tutela della concorrenza delle imprese turistico-ricettive ed i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui allfart. 117, secondo comma, lettere e) ed m), Cost., in adempimento della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno) e dellfart. 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
In particolare, lfintervento del legislatore statale sarebbe volto a realizzare áeconomie di scala ed un contenimento dei costi di gestione delle imprese operanti nel settoreâ, attraverso la predisposizione di una disciplina recante áprocedure acceleratorie e di semplificazioneâ. Lo strumento utilizzato per il perseguimento di questi fini sarebbe quello della segnalazione certificata di inizio attivita (SCIA); istituto, che . secondo quanto stabilisce lfart. 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita economica), convertito, con modificazioni, dallfart. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 . attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Da ultimo, il resistente osserva come lfintroduzione di strumenti di semplificazione sia richiesta dalla stessa legge di delega attraverso il richiamo dei principi e criteri direttivi di cui allfart. 20 della legge n. 59 del 1997.
In relazione alle censure che la Regione Veneto muove agli artt. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16, il Presidente del Consiglio dei ministri, preliminarmente, eccepisce lfinammissibilita delle relative questioni per la manifesta genericita della motivazione, in quanto la ricorrente avrebbe denunciato, in modo del tutto indistinto, lfillegittimita costituzionale delle anzidette disposizioni, alcune delle quali composte da piu commi.
Nel merito, nessuna delle norme indicate presenterebbe vizi di costituzionalita.
Lfart. 8 si limiterebbe a uniformare la classificazione e la definizione di strutture ricettive operanti sul territorio nazionale.
Lfart. 9 avrebbe la medesima ratio dellfart. 8 e definirebbe le strutture ricettive alberghiere e paralberghiere.
Lfart. 10 richiamerebbe il procedimento seguito in relazione alla disciplina approvata in sede di Conferenza unificata e contenuta nel decreto ministeriale 21 ottobre 2008 (Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nellfambito dellfarmonizzazione della classificazione alberghiera), mediante il quale lo Stato ha proceduto allfidentificazione di standard nazionali per le imprese turistico-alberghiere. Al riguardo, lfAvvocatura generale osserva che le Regioni, gia nella formulazione originaria dellfart. 117 Cost., erano competenti a dettare regole in materia di classificazione delle strutture ricettive, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dellfofferta turistica).
La trasformazione della competenza regionale da concorrente in esclusiva, a seguito della riforma costituzionale del 2001, non avrebbe escluso lfintervento statale, finalizzato a tutelare sia la concorrenza tra strutture ricettive, sia il consumatore.
In particolare, lfart. 10, comma 3, del codice sarebbe volto ad attuare la disciplina di cui agli artt. 6 e 7 del citato d.m. 21 ottobre 2008.
In merito alle censure mosse allfart. 16, la difesa statale contesta le affermazioni della ricorrente in base agli argomenti indicati poco sopra.
Per quanto invece attiene alle questioni di legittimita costituzionale degli artt. 18, 19 e 21 del codice, lfAvvocatura generale, dopo aver richiamato la normativa statale, regionale e dellfUnione europea, vigente in materia di agenzie di viaggio e turismo, sottolinea come lfintervento legislativo contestato si muova nella prospettiva di uniformare la disciplina in materia, introducendo la SCIA in tutte le Regioni allo scopo di evitare distorsioni della concorrenza determinate dalla previsione di differenti discipline regionali. Cio sarebbe in linea con quanto prescritto, tra lfaltro, dalla direttiva n. 2006/123/CE, nel cui ambito di applicazione rientrano anche i servizi relativi alle agenzie di viaggio (punto 33 della premessa).
Infine, il censurato intervento statale di semplificazione amministrativa si sarebbe reso necessario anche alla luce di una segnalazione dellfAutorita garante della concorrenza e del mercato, che ha evidenziato le possibili distorsioni della concorrenza determinate dalla disciplina recata dalla legislazione regionale e provinciale in materia di autorizzazione allfapertura delle agenzie di viaggi e turismo.
La questione di legittimita costituzionale dellfart. 20, comma 2, sarebbe infondata sia perche tale comma dispone la previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sia perche esso recepirebbe quanto affermato dalla Corte costituzionale in tema di apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie gia legittimate ad operare (sono richiamate le sentenze n. 362 del 1998 e n. 375 del 2003).
In merito allfart. 23 del codice, lfAvvocatura generale rileva come la nozione di sistemi turistici locali sia stata ripresa dallfart. 5 della legge n. 135 del 2001 e non sia affatto vincolante per la legislazione regionale. Pertanto, le Regioni godrebbero della ámassima autonomia sia nellfidentificazione delle linee di indirizzo cui i sistemi dovranno attenersi nella loro azione, sia nella determinazione delle modalita e della misura dei finanziamenti ai progetti presentati a tali articolazioni organizzativeâ.
Da quanto appena detto deriva la conclusione per cui la átrasposizioneâ, nel censurato art. 23, del riferimento ai sistemi turistici locali, gia contenuto nellfart. 5 della legge n. 135 del 2001, sarebbe avvenuta nel pieno rispetto dei limiti della competenza statale in materia di turismo.
Quanto allfart. 24 del codice, la relativa questione dovrebbe essere rigettata perche spetta allo Stato la competenza in materia di promozione unitaria del settore turistico, áquale bene indispensabile per il rilancio dellfeconomia nazionale e prodotto di comunicazione nazionale ed internazionaleâ.
Da ultimo, il resistente contesta che, con gli artt. 68 e 69 del codice, lo Stato abbia voluto riappropriarsi di competenze e funzioni spettanti alle Regioni.
6.. In prossimita dellfudienza, le Regioni Toscana, Puglia e Veneto hanno depositato memorie nelle quali contestano quanto affermato dalla difesa statale ed insistono nelle conclusioni gia rassegnate nei rispettivi ricorsi.
Considerato in diritto
1.. Le Regioni Toscana (reg. ric. n. 75 del 2011), Puglia (reg. ric. n. 76 del 2011), Umbria (reg. ric. n. 80 del 2011) e Veneto (reg. ric. n. 82 del 2011) hanno promosso questioni di legittimita costituzionale dellfarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dellfarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) e degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 24, 30, comma 1, 68 e 69 dellfallegato 1 del citato decreto legislativo, per violazione degli artt. 76, 77, primo comma, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, 119 e 120 della Costituzione, nonche del principio di leale collaborazione.
I giudizi, in considerazione della loro connessione oggettiva, devono essere riuniti, per essere decisi con unfunica pronuncia.
2.. Preliminarmente, questa Corte deve delimitare lfoggetto delle questioni promosse.
Il d.lgs. n. 79 del 2011 si compone di quattro articoli e di un allegato (previsto dallfart. 1).
Lfart. 1 (composto di un solo comma) dispone lfapprovazione del ácodice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismoâ, contenuto nellfallegato 1.
Il successivo art. 2 reca, invece, modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dellfarticolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), in attuazione della direttiva 14 gennaio 2009, n. 2008/122/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio).
Lfart. 3 del d.lgs. n. 79 contiene lfelenco delle leggi e degli atti aventi forza di legge abrogati a seguito dellfentrata in vigore dello stesso decreto legislativo, mentre il successivo art. 4 reca alcune disposizioni finanziarie.
Infine, lfallegato 1 contiene il ácodice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismoâ, che si compone di 69 articoli.
Dunque, con il d.lgs. n. 79 del 2011 il legislatore delegato ha inteso esercitare due deleghe distinte e separate: la prima, prevista dallfart. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per lfanno 2005), in virtu della quale e stato approvato il codice del turismo (art. 1, comma 1, e allegato 1 del decreto); la seconda, che non viene in rilievo in questa sede, contenuta negli artt. 1 e 2 e nellfallegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per lfadempimento di obblighi derivanti dallfappartenenza dellfItalia alle Comunita europee. Legge comunitaria 2009), in forza della quale sono state apportate modifiche al codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005 (art. 2 del d.lgs. n. 79 del 2011).
Le odierne ricorrenti impugnano il solo art. 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 e gli artt. 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 24, 30, comma 1, 68 e 69 dellfallegato 1, che, come gia detto, e approvato mediante lfart. 1 del decreto. Non sono impugnate, invece, le ulteriori norme del decreto medesimo.
3.. Le Regioni ricorrenti muovono, nei confronti delle norme sopra indicate, due ordini di censure: innanzitutto, e impugnato lfart. 1, comma 1, del decreto, e di riflesso lfallegato 1, ivi richiamato, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione alle attribuzioni regionali di cui agli
artt. 117 e 118 Cost.; in secondo luogo, sono impugnate singole norme contenute nellfallegato 1, perche ritenute lesive delle competenze delle Regioni.
Nel caso di specie, si deve ribadire quanto piu volte affermato da questa Corte a proposito della ápregiudizialita logico-giuridicaâ delle censure riferite allfart. 76 Cost., ágiacche esse investono il corretto esercizio della funzione legislativa e, quindi, la loro eventuale fondatezza eliderebbe in radice ogni questione in ordine al contenuto precettivo della norma in esameâ (ex plurimis, sentenza n. 293 del 2010).
Pertanto, devono essere esaminate in primo luogo le questioni di legittimita costituzionale prospettate in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.
4.. Prima di esaminare il merito delle suddette questioni, peraltro, occorre soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilita sollevate dallfAvvocatura generale dello Stato con specifico riguardo allfasserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.
4.1.. Innanzitutto, la difesa statale rileva come nelle delibere delle Giunte regionali della Toscana e della Puglia, con le quali e stata disposta lfautorizzazione a proporre i relativi ricorsi, non siano indicati, fra i parametri evocati, gli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost., in relazione alla censura promossa nei confronti dellfart. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011.
In realta, limitatamente al ricorso della Regione Toscana, la lamentata carenza della delibera della Giunta regionale e smentita, in fatto, dal tenore della suddetta delibera, la quale reca chiaramente . in relazione alla censura proposta nei confronti dellfart. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 . lfindicazione sia degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., sia degli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost., oltre ad una sintetica motivazione circa la violazione degli anzidetti parametri.
In ogni caso, con specifico riguardo al ricorso della Regione Puglia, lfasserita lacunosita della delibera regionale attiene alle norme costituzionali richiamate dalla ricorrente per dimostrare la ridondanza della violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. sulle proprie attribuzioni e non incide pertanto sullfindicazione dei parametri costituzionali direttamente violati.
In via generale, questa Corte ha chiarito che lfindicazione dei parametri evocati si rende necessaria solo quando siano impugnate áintere leggi dal contenuto non omogeneoâ; in questi casi, infatti, áuna sintetica motivazioneâ, in relazione ai singoli parametri che si assumono violati, e necessaria per áricostruire quali specifiche norme lforgano consiliare abbia inteso effettivamente censurare, tra le molte che compongono, senza omogeneita, lfintero testo normativo oggetto dellfimpugnazioneâ (sentenza n. 98 del 2007).
Lfeccezione di inammissibilita deve essere pertanto rigettata.
4.2.. LfAvvocatura generale dello Stato formula unfeccezione analoga a quella appena esaminata anche con riferimento al ricorso della Regione Veneto, in quanto la relativa delibera della Giunta regionale conterrebbe lfelenco delle disposizioni censurate e dei parametri evocati, senza lfindicazione delle ragioni di censura.
Al riguardo, possono valere le considerazioni svolte nel punto precedente. In particolare, si deve ribadire come questa Corte abbia precisato che lfonere di una ásintetica motivazioneâ grava sullforgano politico, che autorizza la proposizione del ricorso, solo quando siano impugnate áintere leggi dal contenuto non omogeneoâ, ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie, trattandosi piuttosto di una raccolta della normativa statale pertinente ad un unico settore.
Pertanto, anche siffatta eccezione di inammissibilita non e fondata.
4.3.. Un ulteriore profilo di inammissibilita dei ricorsi delle Regioni Toscana, Puglia e Umbria . sempre in relazione alla censura per eccesso di delega . risiederebbe, secondo lfAvvocatura generale dello Stato, nellfaver evocato áin modo del tutto inconferenteâ, fra i parametri costituzionali, lfart. 77, primo comma, Cost.
Tale norma, comfe noto, stabilisce che áIl Governo non puo, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinariaâ. A parere della difesa statale, questfultima sarebbe unfipotesi áche non ricorre nel caso di specie, avendo, il ricorso che ci occupa, ad oggetto un decreto legislativo, adottato sulla base di una delega del Parlamentoâ.
Lfeccezione deve essere respinta. Negli odierni giudizi, infatti, e contestata lfesistenza stessa di una apposita delega per il cosiddetto codice del turismo; pertanto, non puo mettersi in dubbio la correttezza dellfevocazione, come parametri costituzionali asseritamente violati, degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.
4.4.. Un ultimo profilo di inammissibilita attiene alla ridondanza, sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni, delle questioni prospettate in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.
Ancora di recente (sentenza n. 22 del 2012), questa Corte ha motivato la ridondanza di una questione prospettata in relazione allfart. 77, secondo comma, Cost., sullfassunto che la violazione denunciata risultava ápotenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioniâ, incidendo le norme impugnate su un ambito materiale di potesta legislativa concorrente (in particolare, si trattava della materia áprotezione civileâ).
Negli odierni giudizi questa Corte e chiamata a valutare la ridondanza, sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni, delle questioni di legittimita costituzionale proposte per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., ed aventi ad oggetto un intero corpus normativo (il cosiddetto codice del turismo), che sicuramente incide, in misura prevalente, sugli ambiti materiali di competenza esclusiva regionale in tema di turismo e di commercio, ma che interferisce pure con ambiti rimessi alla competenza esclusiva dello Stato (ad esempio, con la materia áordinamento civileâ: sul punto, sentenza n. 369 del 2008).
Al riguardo, questa Corte ha altresi precisato che la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo non esclude la legittimita di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare lfesercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella stessa materia (ex plurimis, sentenze n. 76 e n. 13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 e n. 88 del 2007, n. 214 del 2006).
Alla luce di tali considerazioni, risulta evidente come la valutazione della ridondanza, sulle attribuzioni regionali, delle censure proposte ai sensi degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., debba essere effettuata in relazione alle specifiche norme del cosiddetto codice del turismo, impugnate dalle odierne ricorrenti, e non rispetto allfintero corpus normativo di cui allfallegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011.
Pertanto, lfammissibilita delle questioni poste in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. deve essere valutata individuando preliminarmente gli ambiti materiali su cui incidono le singole norme impugnate. Di conseguenza, la stessa verifica della legittimita costituzionale dellfart. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011 deve essere compiuta . in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. . non sulla disposizione in se e per se, ma avendo riguardo alle singole censure
basate sullfasserita carenza di delega, considerate alla luce della loro specifica ridondanza su competenze legislative costituzionalmente garantite delle Regioni.
5.. La questione di legittimita costituzionale dellfart. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, sollevata da tutte le ricorrenti per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., e ammissibile e fondata nei termini e nei limiti di seguito precisati.
5.1.. Lfesame delle censure prospettate in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. deve essere preceduto dalla ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce la delega attuata con lfart. 1 del decreto legislativo in esame.
Il comma 12 dellfart. 14 della legge n. 246 del 2005 stabiliva che il Governo individuasse, entro il termine del 16 dicembre 2007, le disposizioni legislative statali vigenti, áevidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativiâ e trasmettendo una relazione finale al Parlamento.
Il successivo comma 14 . nel testo modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita nonche in materia di processo civile) . ha delegato il Governo ad adottare, entro il 16 dicembre 2009, decreti legislativi che indicassero, tra le disposizioni legislative statali pubblicate prima del 1‹ gennaio 1970, quelle di cui si ritenesse indispensabile la permanenza in vigore. Fra i principi e criteri direttivi della suddetta delega rileva, ai fini del presente giudizio, quello riportato alla lettera e): áorganizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esseâ.
Il comma 14-ter ha stabilito che, ádecorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14 [e quindi a partire dal 16 dicembre 2010], ovvero del maggior termine previsto dallfultimo periodo del comma 22 [e quindi dal 16 marzo 2011], tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogateâ.
In attuazione della delega prevista dal comma 14, il Governo ha adottato il decreto legislativo 1‹ dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1‹ gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dellfarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246). Con tale atto normativo il Governo si e limitato ad individuare le leggi ritenute indispensabili, senza dare attuazione al criterio di cui alla citata lettera e) del comma 14 dellfart. 14 della legge n. 246 del 2005, senza cioe procedere alla áorganizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esseâ.
Il comma 15 dellfart. 14 della legge n. 246 del 2005 ha disposto, a sua volta: ái decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresi alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui allfarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1‹ gennaio 1970â.
Il richiamato art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), al comma 3, stabilisce: áSalvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, lfesercizio delle deleghe legislative [c] si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi [c]â.
Il comma 18 dellfart. 14 della legge n. 246 del 2005 . come modificato dallfart. 13 della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata allfottimizzazione della produttivita del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dellfeconomia e del lavoro e alla Corte dei conti) . ha ulteriormente previsto: áEntro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o piu decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 [c]â.
Sulla base di questfultima disposizione e stato adottato il d.lgs. n. 79 del 2011, oggetto del presente giudizio.
5.2.. La ricostruzione del quadro normativo, di cui al punto precedente, consente di disattendere la censura di tardivita dellfesercizio della delega legislativa da parte del Governo.
Se si considera il combinato disposto dei commi 14, 15 e 18 dellfart. 14 della legge n. 246 del 2005, deve ritenersi che la delega prevista nellfultimo dei commi citati potesse essere esercitata entro il 15 dicembre 2011. Il comma 18, infatti, fa decorrere i due anni per lfesercizio della delega dallfentrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14. Lfunico atto normativo emanato, fra questi ultimi, e stato il d.lgs. n. 179 del 2009, entrato in vigore . secondo quanto disposto dal suo art. 1, comma 5 . il 15 dicembre 2009. Di conseguenza, il decreto oggi impugnato, che porta la data del 23 maggio 2011, e stato emanato piu di sei mesi prima della scadenza del termine per lfesercizio della delega legislativa. Del resto, in tal senso si e espresso il Consiglio di Stato (sezioni riunite prima e normativa, parere 2 marzo 2010, n. 802, adunanza del 13 gennaio 2010; sezione consultiva per gli atti normativi, parere 21 gennaio 2011, n. 307, adunanza del 13 gennaio 2011).
5.3.. Quanto allfestensione e alla portata della delega legislativa contenuta nella legge n. 246 del 2005 in riferimento allfoggetto del d.lgs. n. 79 del 2011 censurato nel presente giudizio, si deve osservare . sulla base della ricostruzione normativa contenuta nel punto 5.1 . come il legislatore delegante abbia autorizzato il Governo a compiere tre distinte operazioni, ordinate in modo sincronico e diacronico: a) individuazione delle leggi statali in vigore; b) individuazione delle disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1‹ gennaio 1970, ritenute indispensabili, e simultanea organizzazione delle stesse áper settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esseâ, nonche semplificazione e riassetto delle materie oggetto . nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui allfart. 20 della legge n. 59 del 1997 . áanche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigoreâ, dopo lfabrogazione generale delle leggi non \salvate. ai sensi del comma 14-ter dellfart. 14 della stessa legge, con quelle pubblicate successivamente alla data del 1‹ gennaio 1970; c) emanazione di disposizioni integrative, di riassetto e correttive dei decreti di cui alle operazioni indicate sub b), entro due anni dalla loro entrata in vigore, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
5.4.. Dalla sintesi che precede si deduce indubbiamente che lfoggetto della delega era circoscritto al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, con facolta di introdurre le integrazioni e le correzioni necessarie ad un coerente riassetto normativo delle singole materie. Il fine dichiarato di questa serie di operazioni era quello della semplificazione normativa, resa concreta dalla formazione di atti normativi contenenti le discipline statali vigenti . anteriori e successive al 1970 . in differenti materie, cosi da agevolarne la conoscenza da parte dei cittadini. Lfesito complessivo di tale articolato iter di interventi legislativi doveva quindi essere la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili.
5.5.. Esula dallfambito della delega, quale precisato nel punto precedente, il riassetto generale dei rapporti tra Stato e Regioni in materie non di competenza esclusiva statale ai sensi dellfart. 117, secondo comma, Cost., in quanto la disciplina necessaria per operare tale riassetto non puo rimanere ristretta alla sfera legislativa di competenza dello Stato, ma coinvolge quella delle Regioni, sia nel rapporto tra principi fondamentali e legislazione di dettaglio, nelle materie di competenza concorrente, sia, a fortiori, nellfesercizio del potere di avocazione da parte dello Stato di funzioni amministrative, e conseguentemente legislative, sulla base dellfart. 118, primo comma, Cost., nelle materie di competenza regionale residuale.
Nella legge n. 246 del 2005 non si rinviene alcun cenno alla disciplina dei rapporti tra Stato e Regioni, campo di interventi legislativi particolarmente delicato, per il quale non puo valere una generica delegazione al Governo ad operare un riassetto di norme statali, ma sono necessari principi e criteri direttivi appositi, mirati alla regolamentazione interordinamentale di singole materie, ognuna delle quali presenta specificita da considerare partitamente, non compatibili con principi e criteri direttivi di natura formale e metodologica, valevoli per tutti gli oggetti di normazione che compongono lfordinamento giuridico dello Stato.
La specificita delle singole materie si coglie anche nella rilevazione attenta degli incroci e degli intrecci tra le varie sfere di competenza, statale e regionale, rispetto ai quali la precisazione dei rispettivi confini e degli strumenti adeguati di leale collaborazione deve essere frutto di valutazione nel merito delle problematiche e degli interessi coinvolti. Tale valutazione di merito, se effettuata dal legislatore delegato, deve essere preceduta da una precisa delimitazione dellfoggetto della disciplina . che peraltro non puo estendersi genericamente ad intere materie . e dalla fissazione di principi e criteri direttivi, mirati a indirizzare la normazione particolare affidata al Governo. Si tratta di incidere su equilibri importanti e complessi tra interessi nazionali e locali, rispetto ai quali il Parlamento e chiamato a dare indicazioni di merito idonee, pur se in linea generale e di principio, a prefigurare i contenuti delle norme e le forme di interlocuzione e collaborazione con le Regioni, quando necessarie.
5.6.. Con riferimento ai limiti della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005, si deve rilevare che essa non si puo considerare generica, e quindi in contrasto con lfart. 76 Cost., se si osserva la sua essenziale finalita di realizzare una generale semplificazione del sistema normativo statale, mediante abrogazione di leggi ormai superate e inutili, raggruppamento di quelle superstiti per settori omogenei, armonizzazione e riassetto delle stesse. Le innovazioni autorizzate dal legislatore delegante erano pertanto strettamente funzionali al migliore adempimento di tale compito di sistematizzazione normativa e non erano suscettibili di allargamento allfintroduzione di norme nuove, destinate, per di piu, a disciplinare in modo organico, in forma codicistica, una materia compresa nella competenza legislativa residuale delle Regioni.
In definitiva, il legislatore delegato ben poteva raggruppare e riordinare le norme statali incidenti sulla materia del turismo, negli ambiti di sua competenza esclusiva e per la tutela di interessi di sicuro rilievo nazionale, come precisato, in piu pronunce, da questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2009, n. 369 del 2008, n. 88 del 2007, n. 214 del 2006). Cio che invece la delega non consentiva era la disciplina ex novo dei rapporti tra Stato e Regioni nella medesima materia, peraltro con il ripetuto ricorso al metodo della cosiddetta \attrazione in sussidiarieta., che, qualificandosi . ai sensi dellfart. 118, primo comma, Cost. e secondo la giurisprudenza di questa Corte . come forma non ordinaria di esercizio, da parte dello Stato, di funzioni amministrative e legislative attribuite alle Regioni da norme costituzionali, richiede in tal senso una precisa manifestazione di volonta legislativa del Parlamento, con indicazione, tra lfaltro, di adeguate forme collaborative, del tutto assente nella legge di delegazione n. 246 del 2005.
5.7.. Sul piano piu generale dei rapporti tra legge di delegazione e decreti legislativi . nei casi in cui il Parlamento abbia inteso dare mandato al Governo ad operare il riassetto di uno o piu settori normativi . si deve richiamare la giurisprudenza di questa Corte, che ha sempre inquadrato in limiti rigorosi lfesercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente, non strettamente necessari in rapporto alla finalita di ricomposizione sistematica perseguita.
A proposito delle deleghe che abbiano ad oggetto ála revisione, il riordino ed il riassetto di norme preesistentiâ, álfintroduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente e [c] ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalita del legislatore delegatoâ, giacche questfultimo non puo innovare áal di fuori di ogni vincolo alla propria discrezionalita esplicitamente individuato dalla legge-delegaâ (sentenza n. 293 del 2010). Nel caso oggetto del presente giudizio, non si rinviene alcun principio e criterio direttivo nella materia \turismo., come pure e richiesto dallfart. 20 della legge n. 59 del 1997, espressamente richiamato dalla legge n. 246 del 2005.
Anche dal punto di vista del rapporto complessivo tra delega e decreto legislativo, si deve riscontrare, nel caso di specie, una evidente distonia. Questa Corte ha difatti precisato che áper valutare se il legislatore abbia ecceduto [i] . piu o meno ampi . margini di discrezionalita, occorre individuare la ratio della delegaâ (sentenza n. 230 del 2010). Come gia si e chiarito, la ratio della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005 era quella di riordinare e riassettare la normativa statale, e non quella di riformulare i rapporti tra Stato e Regioni in diverse materie . anche di competenza residuale regionale . facendo ricorso allfavocazione in sussidiarieta di competenze legislative situate al livello regionale.
Lo scrutinio sulla carenza di delega prescinde quindi dalla correttezza dellfavocazione delle competenze legislative da parte dello Stato, ed e volto piuttosto a verificare se questo accentramento di competenze sia stato, anche in via generale, voluto e autorizzato dalla legge del Parlamento. Al riguardo, si deve concludere per la soluzione negativa, giacche la finalita fondamentale di semplificazione, che costituiva la ratio propria della legge n. 246 del 2005, era quella di creare insiemi normativi coerenti, a partire da una risistemazione delle norme vigenti, sparse e non coordinate, apportando quelle modifiche rese necessarie dalla composizione unitaria delle stesse. I rapporti tra Stato e Regioni stanno evidentemente su un altro piano e la modifica della loro disciplina richiede scelte di politica legislativa, che, seppur per grandi linee, devono provenire dal Parlamento.
6.. Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, lfanalisi della fondatezza della censura di carenza di delega si deve condurre non sullfintero d.lgs. n. 79 del 2011, ma sulle singole disposizioni impugnate . nei limiti della loro ridondanza sul riparto di competenze di cui allfart. 117, secondo, terzo e quarto comma, Cost. e sullfallocazione delle funzioni amministrative, e conseguentemente legislative, di cui allfart. 118, primo comma, Cost. . allo scopo di verificare se ciascuna di esse possa essere catalogata tra le norme statali da riassettare ed armonizzare, o se invece si tratti di una nuova disciplina dei rapporti tra Stato e Regioni su oggetti particolari, non compresa nella delega.
Si deve pertanto procedere allfesame delle singole disposizioni contenute nellfallegato 1 del d.lgs. n. 79 ed impugnate dalle Regioni ricorrenti.
6.1.. Lfart. 1, che definisce lfambito di applicazione del cosiddetto codice del turismo, precisa che lo stesso áreca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie allfesercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre norme in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e allfintegrazione delle
disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dellfordinamento dellfUnione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti localiâ.
La disposizione sopra riportata sfugge, nel suo complesso, alla censura di carenza di delega, in quanto precisa che le norme seguenti si mantengono nei confini della competenza statale e si limitano a dare attuazione alla delega di riordino e riassetto contenuta nella legge n. 246 del 2005. Cio che esula dallfambito consentito dalla delega e la finalita di provvedere áallfesercizio unitario delle funzioni amministrativeâ, che, ricalcando la formula dellfart. 118, primo comma, Cost., si riferisce al possibile accentramento di competenze amministrative, e conseguentemente legislative, secondo limiti e modalita precisati dalla giurisprudenza di questa Corte. Si tratta quindi di una finalita che attiene non al riassetto della legislazione statale in materia di turismo, ma che riassume sinteticamente lforientamento a disciplinare, in senso innovativo, lfassetto dei rapporti tra Stato e Regioni nella medesima materia.
Sulla base delle precedenti considerazioni si deve ritenere che la questione prospettata sia non solo ammissibile . in quanto lfasserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda, in tutta evidenza, nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo . ma anche fondata, per carenza di delega, limitatamente alle parole ánecessarie allfesercizio unitario delle funzioni amministrativeâ e áed altre norme in materiaâ.
6.2.. Lfart. 2 contiene i áprincipi sulla produzione del diritto in materia turisticaâ e pone le condizioni per lfintervento legislativo dello Stato nella stessa materia, riprendendo alcune affermazioni contenute nella sentenza di questa Corte n. 76 del 2009. Si tratta di disposizione del tutto nuova, che, pur nellfintenzione di adeguare la normativa ai principi stabiliti nella giurisprudenza costituzionale, per sua stessa natura incide sui rapporti tra Stato e Regioni in materia turistica e fuoriesce pertanto dai limiti della delega. Il seguito legislativo delle sentenze di questa Corte richiede, comunque, una manifestazione di volonta, pur generale e di principio, del legislatore delegante. In caso contrario, sarebbe il potere esecutivo delegato ad inserire nuove norme nellfordinamento, in diretta attuazione di orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, superando il potere legislativo del Parlamento delegante.
Per quanto sopra detto, la questione di legittimita costituzionale dellfart. 2 dellfallegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 e ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione allfart. 117, quarto comma, Cost.
6.3.. Lfart. 3 contiene áprincipi in tema di turismo accessibileâ. Si deve rilevare che tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che lfart. 1 dellfáaccordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per lfarmonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dellfadozione del provvedimento attuativo dellfart. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135â . recepito come allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 . aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome.
Indipendentemente da ogni considerazione di merito su tale disposizione, si deve rilevare che essa attiene, con evidenza, ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni, salvo che lo Stato non operi lfavocazione delle stesse, con lfosservanza dei limiti e delle modalita precisati dalla giurisprudenza di questa Corte.
La questione di legittimita costituzionale promossa e, pertanto, ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.4.. Lfart. 4, commi 1 e 2, contiene norme che regolano le imprese turistiche. Si tratta di una sostanziale riproduzione dellfart. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), emanata prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. La disciplina in questione non incide sui rapporti tra Stato e Regioni in materia turistica, ma si mantiene nellfambito della materia áordinamento civileâ, di competenza esclusiva dello Stato.
Pertanto, in riferimento allfart. 4, commi 1 e 2, del cosiddetto codice del turismo, lfasserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. non ridonda in una lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni; di conseguenza, la relativa questione deve essere dichiarata inammissibile.
Lfart. 4, commi 1 e 2, e altresi impugnato dalla Regione Umbria per violazione dellfart. 117, quarto comma, Cost., in quanto sarebbe lesivo delle competenze regionali in materia di turismo.
Per le ragioni sopra evidenziate, questfultima questione di legittimita costituzionale non e fondata.
6.5.. Lfart. 8 contiene una classificazione delle strutture ricettive. Tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che lfart. 1 del gia citato accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal menzionato d.P.C.m. 13 settembre 2002, aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome.
Anche in questo caso si tratta di un accentramento di funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni, in forza della loro competenza legislativa residuale in materia di turismo. Tale variazione del riparto delle competenze esula pertanto dal riordino della legislazione statale e incide sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni, superando cosi i limiti della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005. Per tale motivo la questione di legittimita costituzionale promossa per eccesso di delega e ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.6.. Lfart. 9 contiene una classificazione e una disciplina delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere. Anche tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dallfart. 1 dellfaccordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002.
Si realizza, quindi, un accentramento di funzioni legislative spettanti in via ordinaria alle Regioni, in virtu della loro competenza legislativa residuale in materia di turismo. Tale spostamento altera il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella suddetta materia.
Di conseguenza, deve ritenersi che la censura prospettata per eccesso di delega sia, non solo ammissibile, ma anche fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.7.. Lfart. 10 contiene una classificazione degli standard qualitativi delle imprese turistiche ricettive. Valgono ancora una volta le considerazioni gia formulate in relazione ad altre norme del cosiddetto codice del turismo; infatti, pure lfart. 10 accentra in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dallfart. 1 dellfaccordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002.
La norma impugnata realizza, dunque, un accentramento di funzioni legislative che, in base alla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo, spettano in via ordinaria a queste ultime e il cui spostamento implica una variazione del riparto di competenze tra Stato e
Regioni, che esula dalla delega contenuta nella legge n. 246 del 2005. Deve pertanto ritenersi che la censura prospettata per eccesso di delega sia, non solo ammissibile, ma anche fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.8.. Lfart. 11, comma 1, contiene una disciplina della pubblicita dei prezzi, stabilendo lfobbligo per gli operatori turistici di comunicare alle Regioni e alle Province autonome i prezzi praticati. Si tratta di norma che riprende in parte il contenuto dellfart. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) emanata anteriormente alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Lfimposizione dellfobbligo di comunicazione indicato rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia turistica ed implica, di conseguenza, unfalterazione del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni stesse, quale emerge dopo la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), variazione non compresa nellfambito della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005.
Per quanto detto, si deve ritenere che la questione di legittimita costituzionale in esame sia ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.9.. Lfart. 12 contiene una classificazione ed una disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. Tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dallfart. 1 dellfaccordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002.
Il legislatore delegato ha operato un accentramento statale di funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni, in base alla loro competenza legislativa residuale in materia di turismo, determinando, quindi, una variazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni nella predetta materia, non contemplata nella delega contenuta nella legge n. 246 del 2005.
Per quanto detto, la questione di legittimita costituzionale prospettata per eccesso di delega deve essere ritenuta ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost.
6.10.. Lfart. 13 contiene una classificazione ed una disciplina delle strutture ricettive allfaperto. Con tale disposizione si accentrano in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dallfart. 1 dellfaccordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002.
Ancora una volta, il legislatore delegato ha operato un accentramento di funzioni che spettano in via ordinaria alle Regioni, sulla base della loro competenza legislativa residuale in materia di turismo, con la conseguenza di produrre una variazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni nella detta materia, non contemplata nella delega contenuta nella legge n. 246 del 2005.
Per quanto detto, la questione di legittimita costituzionale prospettata per eccesso di delega deve essere ritenuta ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.11.. Lfart. 14 contiene la definizione delle strutture ricettive di mero supporto. Si tratta di norma del tutto nuova, che incide con evidenza nella materia \turismo., di competenza legislativa residuale delle Regioni, e fuoriesce pertanto dalla delega di riordino e riassetto delle leggi statali
nella suddetta materia, contenuta nella legge n. 246 del 2005. Si deve, di conseguenza, ritenere che la censura prospettata per eccesso di delega sia ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.12.. Lfart. 15 contiene una disciplina degli standard qualitativi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive. Tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dallfart. 1 dellfaccordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002.
La norma impugnata realizza un accentramento statale di funzioni che spettano alle Regioni, titolari di competenza legislativa residuale nella materia del turismo; si determina cosi una variazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni, non autorizzata dalla delega contenuta nella legge n. 246 del 2005.
Per quanto detto, lfimpugnativa promossa per eccesso di delega e, non solo ammissibile, ma anche fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.13.. Lfart. 16 detta norme sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico-ricettive. Con tale disposizione lo Stato incide sulla disciplina dei procedimenti amministrativi relativi ad attivita turistiche, riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni. Si tratta quindi di una variazione del riparto delle competenze, quale risulta dal Titolo V della Parte II della Costituzione, dopo la riforma operata dalla legge cost. n. 3 del 2001, non rientrante nei limiti della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005.
Si deve pertanto ritenere che la questione prospettata per eccesso di delega sia ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.14.. Lfart. 18 contiene ádefinizioniâ in materia di agenzie di viaggio e turismo. Con tale disposizione vengono accentrati in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dallfart. 1 dellfaccordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002.
Si tratta, ancora una volta, di un accentramento di competenze spettanti in via ordinaria alle Regioni, in forza della loro competenza legislativa esclusiva in materia di turismo. Si opera in tal modo una variazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni nella detta materia, che esula dalla delega contenuta nella legge n. 246 del 2005.
Per quanto detto, deve essere ritenuta ammissibile e fondata la censura sollevata per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.15.. Lfart. 19 contiene una norma che sancisce, a carico delle agenzie di viaggio e turismo, lfobbligo di stipulare ácongrue polizze assicurative a garanzia dellfesatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offertiâ. Si tratta di disposizione che incide sul sistema di garanzie posto a tutela del cliente delle agenzie di viaggio e turismo, e quindi sulla materia dellfordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dellfart. 117, secondo comma, Cost. Poiche la norma citata si mantiene in un ambito strettamente attinente a competenze statali, la censura delle ricorrenti
relativa alla carenza di delega non e ammissibile. Lfasserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. non ridonda, infatti, in una lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni.
Lfart. 19 del cosiddetto codice del turismo e, inoltre, impugnato dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost., in quanto opererebbe lfattrazione in sussidiarieta delle competenze amministrative e legislative delle Regioni in assenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte.
Come gia detto in relazione alla questione avente ad oggetto lo stesso art. 19, ma in riferimento al vizio di eccesso di delega, la norma impugnata reca una disciplina riconducibile, per prevalenza, allfambito di competenza legislativa esclusiva statale in materia di áordinamento civileâ.
Pertanto, la questione promossa in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost. deve essere ritenuta non fondata.
6.16.. Lfart. 20, comma 2, dispone che lfapertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie, gia legittimate ad operare, non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio. Con tale disposizione si disciplina un aspetto di dettaglio nella materia \turismo., attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni. Si opera in tal modo una variazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni, quale emerge dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, a seguito della legge cost. n. 3 del 2001, variazione non contemplata dalla delega contenuta nella legge n. 246 del 2005.
Pertanto, la questione promossa per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione allfart. 117, quarto comma, Cost., deve essere dichiarata ammissibile e fondata.
6.17.. Lfart. 21 reca norme in tema di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e turismo. Si tratta di disposizione del tutto nuova, che modifica la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di turismo, spettante in via ordinaria alla competenza legislativa residuale delle Regioni. Lfincidenza della norma impugnata su ambiti rimessi al legislatore regionale e il suo carattere innovativo (non consentito dalla delega contenuta nella legge n. 246 del 2005) determinano lfammissibilita e la fondatezza della questione prospettata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione allfart. 117, quarto comma, Cost.
6.18.. Lfart. 23, commi 1 e 2, definisce e regola i ásistemi turistici localiâ. La stessa definizione, che la norma impugnata da di questi, dimostra lfinerenza di tale disciplina alla materia \turismo., di competenza residuale delle Regioni. Si definiscono in tal modo, infatti, ái contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dallfofferta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dellfagricoltura e dellfartigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associateâ.
Una disposizione simile era contenuta nellfart. 5 della legge n. 135 del 2001, emanata in data anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione operata dalla legge cost. n. 3 del 2001, che ha attribuito la materia \turismo. alla competenza legislativa residuale delle Regioni. La norma censurata introduce pertanto una variazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di turismo, quale emerge dal Titolo V della Parte II della Costituzione. Tale variazione, come gia piu volte evidenziato, non era compresa nella delega contenuta nella legge n. 246 del 2005.
Per quanto detto, si deve ritenere che la questione di legittimita costituzionale dellfart. 23, commi 1 e 2, sia ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione allfart. 117, quarto comma, Cost.
6.19.. Lfart. 24 disciplina lfáincentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italianoâ.
La disposizione in esame prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita culturali, ápromuov[a] la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblicaâ.
La norma in oggetto e impugnata, unitamente alle altre del cosiddetto codice del turismo, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., e singolarmente, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., e del principio di leale collaborazione.
Con riguardo al secondo gruppo di censure, a parere delle ricorrenti il legislatore statale avrebbe disposto lfattrazione in sussidiarieta delle funzioni amministrative e legislative in un ambito materiale di competenza legislativa residuale (\turismo.) o, in alternativa, in un ambito di competenza legislativa concorrente (ávalorizzazione dei beni culturali e ambientaliâ).
Le questioni promosse devono essere rigettate, in quanto inammissibili (quelle sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.) e infondate (quelle prospettate in relazione agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 120 Cost., ed al principio di leale collaborazione).
Il censurato art. 24 sottende, infatti, un principio generale di valorizzazione e di promozione dei beni culturali con finalita turistica. Peraltro, lfattivita di valorizzazione e di promozione svolta a livello nazionale dallo Stato, e per esso dal Governo, non inibisce alle Regioni di intervenire attraverso analoghe attivita volte a promuovere e a valorizzare, a fini turistici, i beni culturali presenti nel territorio regionale.
Il riconoscimento di siffatto principio in tema di ávalorizzazione dei beni culturaliâ non altera il riparto di competenze tra Stato e Regioni ma, al contrario, ne esalta le potenzialita in quanto permette di evidenziare come lo scopo perseguito da Stato e Regioni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, non possa che essere quello di realizzare un incremento qualitativo dellfofferta turistica.
Con la norma impugnata, pertanto, il legislatore statale non ha oltrepassato i limiti posti dallfart. 117, terzo comma, Cost., di talche deve essere dichiarata inammissibile la questione prospettata per eccesso di delega, in quanto la relativa censura non ridonda in una lesione di attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle Regioni.
Per le medesime ragioni deve essere, poi, dichiarata non fondata la questione formulata in riferimento ai parametri relativi al riparto di competenze.
6.20.. Lfart. 30, comma 1, disciplina le agevolazioni in favore dei turisti con animali domestici al seguito. Si tratta di norma del tutto nuova, che rientra in modo evidente nella competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo. Poiche introduce una variazione al riparto di
competenze legislative tra Stato e Regioni nella suddetta materia, quale emerge dal Titolo V della Parte II della Costituzione, dopo la riforma del 2001, la norma citata non rientra nellfambito della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005. Si deve percio ritenere che la questione prospettata per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione allfart. 117, quarto comma, Cost., sia ammissibile e fondata.
6.21.. Lfart. 68 disciplina le attivita di assistenza al turista. Non risultano disposizioni legislative statali preesistenti. La norma in questione puo essere assimilata a quanto disposto, in maniera generica, dallfart. 1 dellfaccordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002. Con la disposizione impugnata vengono accentrate allo Stato funzioni amministrative e legislative spettanti in via ordinaria alle Regioni, in base agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
La riconducibilita della normativa censurata allfambito materiale del \turismo. determina lfammissibilita della questione promossa per violazione della delega legislativa.
Poiche la delega contenuta nella legge n. 246 del 2005 non contemplava la variazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di turismo, la suddetta norma deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.22.. Lfart. 69 disciplina la gestione dei reclami nei confronti delle imprese e degli operatori turistici. La disposizione in oggetto presenta un contenuto genericamente assimilabile a quello dellfart. 4 della legge n. 135 del 2001, anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione operata con la legge cost. n. 3 del 2001. Poiche tale disposizione accentra allo Stato attivita che in via ordinaria spettano alle Regioni, in base alla loro competenza legislativa residuale in materia di turismo, essa fuoriesce dal campo della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005, con la conseguenza di rendere la questione ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
7.. Sono assorbiti gli altri profili di illegittimita costituzionale prospettati dalle Regioni ricorrenti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara lfillegittimita costituzionale dellfarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dellfarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone lfapprovazione dellfart. 1, limitatamente alle parole ánecessarie allfesercizio unitario delle funzioni amministrativeâ e áed altre norme in materiaâ, nonche degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dellfallegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimita costituzionale dellfart. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, in relazione allfart. 4, commi 1 e 2, dellfallegato 1 del medesimo decreto legislativo, promossa dalla Regione Umbria per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimita costituzionale dellfart. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, in relazione allfart. 19 dellfallegato 1 del medesimo decreto legislativo, promossa dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimita costituzionale dellfart. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, in relazione allfart. 24 dellfallegato 1 del medesimo decreto legislativo, promossa dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.;
5) dichiara non fondata la questione di legittimita costituzionale dellfart. 4, commi 1 e 2, dellfallegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, promossa dalla Regione Umbria per violazione dellfart. 117, quarto comma, Cost.;
6) dichiara non fondata la questione di legittimita costituzionale dellfart. 19 dellfallegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, promossa dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.;
7) dichiara non fondata la questione di legittimita costituzionale dellfart. 24 dellfallegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, promossa dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 120 Cost., e del principio di leale collaborazione.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Scusate, ma l'Art. 83 D.lgs. 59/2010 è stato abrogato!
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