Data: 2012-10-05 15:11:59

Procuratore con poteri di direttore generale e imprese di pulizia

Procuratore con poteri di direttore generale e imprese di pulizia – Due nuovi pareri del Ministero dello Sviluppo Economico



Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo in rete due nuovi pareri che riguardano, rispettivamente, l’iscrizione dei Direttori Generali al Registro delle imprese (Parere del 18 settembre 2012, Prot. 0192958) e le fasce di classificazione per le imprese di pulizie (Parere del 18 settembre 2012, Prot. 0192965).

Riguardo al primo problema il Ministero conferma quanto più volte sostenuto in nome del principio di tassatività delle iscrizioni: il Codice civile non prevede l’obbligo di iscrivere nel Registro delle imprese del direttore generale, sia nel caso in cui la carica abbia rilevanza solo interna, sia nel caso in cui alla stessa sia ricollegato il potere di rappresentare la società con effetti vincolanti nei rapporti esterni.

Il Ministero tuttavia prende in considerazione il caso in cui la nomina di un direttore generale sia incorporata in una procura, ex art. 2206 C.C.

Considerato che tale modalità è del tutto anomala, i poteri derivanti dalla procura possono essere trascritti nel riquadro 5 dell’Intercalare P, ma solo in quanto collegati alla carica/qualifica di procuratore e pertanto i poteri connessi alla carica di direttore generale non possono essere riportati nel riquadro 3 dell’Intercalare P.

Il secondo parere riguarda la determinazione della fascia di classificazione di un’impresa di pulizie nel caso in cui si ceda in affitto la propria azienda.

Secondo il Ministero, richiamando anche considerazioni già esposte in precedenti circolari e pareri, nulla osti affinchè si proceda alla valutazione degli effetti derivanti dal contratto di affitto di azienda ai fini dell’inserimento della impresa cessionaria nelle fasce di classificazione del cedente. Sarà necessario produrre tutta la documentazione necessaria prevista dalla normativa ai fini dell’inserimento nella fascia di classificazione richiesta (libri paga, libri matricola del cedente, elenco dei servizi prestati, le attestazioni INPS e INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti all’impresa, ecc.). Deve essere inoltre verificata l’effettività del trasferimento aziendale.



Per scaricare il testo dei due pareri ministeriali clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://snurl.com/2564zvy

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