Data: 2012-10-04 12:01:40

vendita prodotti di propria produzione nel posteggio di mercato

Ad una ditta individuale, iscritta nella sezione del registro imprese con la qualifica di "piccolo imprenditore-coltivatore diretto" (e non nella sezione speciale come "imprenditore agricolo") può essere rilasciata concessione di posteggio al mercato settimanale per effettuare la vendita dei propri prodotti ai sensi dell''articolo 4 del d. lgs. 228/01?
Grazie  ;)

riferimento id:7624

Data: 2012-10-04 12:59:36

Re:vendita prodotti di propria produzione nel posteggio di mercato

A mio avviso sono equiparabili come figure.

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228 Art. 2. Iscrizione al registro delle imprese
Comma  1.  [b] L'iscrizione  degli  imprenditori  agricoli,  dei  coltivatori diretti [/b] e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola nella sezione  speciale del registro delle imprese [...]

Infatti la Legge 29-12-1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" all'art. 8 comma 9 dice che "Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro [...]".

La distinzione tra imprenditore agricolo (colui che, ai  sensi dell'art. 2135 c.c., esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) e coltivatore diretto del fondo (colui che, ai sensi dell'art. 1647 c.c., è impegnato personalmente nell'attività agricola) a mio avviso è solo il collegamento diretto e immediato col fondo.

riferimento id:7624

Data: 2012-10-16 16:26:23

Re:vendita prodotti di propria produzione nel posteggio di mercato


A mio avviso sono equiparabili come figure.

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228 Art. 2. Iscrizione al registro delle imprese
Comma  1.  [b] L'iscrizione  degli  imprenditori  agricoli,  dei  coltivatori diretti [/b] e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola nella sezione  speciale del registro delle imprese [...]

Infatti la Legge 29-12-1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" all'art. 8 comma 9 dice che "Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro [...]".

La distinzione tra imprenditore agricolo (colui che, ai  sensi dell'art. 2135 c.c., esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) e coltivatore diretto del fondo (colui che, ai sensi dell'art. 1647 c.c., è impegnato personalmente nell'attività agricola) a mio avviso è solo il collegamento diretto e immediato col fondo.
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Concordo assolutamente!

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