Ciao.
Mi chiedono se è possibile e con che procedura poter svolgere delle specie di "Aste" in negozio- esercizio di vicinato (credo venda mobili). La cosa funzionerebbe così loro mettono all'asta a prezzo molto ribassato un oggetto e poi si procede al rialzo fino all'aggiudicazione. Una specie di vendita promozionale con prezzi fissati solo in partenza. So che alcuni negozi a Prato lo fanno, ma a noi non è mai capitato.
Come posso configurarlo?
Grazie!!!
Ciao.
Mi chiedono se è possibile e con che procedura poter svolgere delle specie di "Aste" in negozio- esercizio di vicinato (credo venda mobili). La cosa funzionerebbe così loro mettono all'asta a prezzo molto ribassato un oggetto e poi si procede al rialzo fino all'aggiudicazione. Una specie di vendita promozionale con prezzi fissati solo in partenza. So che alcuni negozi a Prato lo fanno, ma a noi non è mai capitato.
Come posso configurarlo?
Grazie!!!
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Fattibile, non servono requisiti particolari!
E' un classico esercizio di vicinato. Da ricordare all'astatore che non deve aver commesso i reati indicati nella norma sotto riportata.
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L’Albo dei commissionari, mandatari ed astatori, istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 2959, n. 125, è [color=red]SOPPRESSO [/color]a decorrere dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore dell’art. 9 del D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”.
Con tale articolo è stato aggiunto l’art. 71-ter al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di recepimento della direttiva servizi), nel quale si stabilisce testualmente quanto segue:
“Art. 71-ter (Attivita' di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoflorofrutticoli, carnei, ittici)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e' soppresso l'albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici ed e' abrogato l'articolo 3, secondo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.
[color=red]2. Il comune inibisce l'attivita' di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attivita' nel registro delle imprese, sono o sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene. Il provvedimento viene comunicato dallo sportello unico per le attivita' produttive ai gestori dei mercati all'ingrosso perche' non consentano all'inibito l'accesso al mercato e telematicamente al registro delle imprese per l'iscrizione del provvedimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). [/color]
3. Il primo periodo del comma 11 dell'articolo 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente : "L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”