Buongiorno a tutti. Ho letto alcuni articoli con due diverse intepretazioni dell'introduzione del comma 2bis all'art. 86 del TULPS ad opera del D.L. 79/2012.
Secondo una prima versione è necessario che i circoli privati, anche già esistenti, facciano una comunicazione in questura secondo un'altra versione invece la norma è stata scritta male e quindi, al di fuori della SCIA, non si capisce cosa effettivamente si debbba fare. Voi di che avviso siete?
Grazie e buona giornata a tutti.
Io sono dell'idea che i CIRCOLI non debbano fare alcun adempimento per la somministrazione (salva la sola comunicazione alla Questura per gli alcolici).
TUTTAVIA, poichè comunque dovranno fare la notifica sanitaria e spesso potranno aprire come esercizi aperti al pubblico è preferibile dare l'informazione di FARE UNA COMUNICAZIONE DI AVVIO + NOTIFICA SANITARIA + COMUNICAZIONE QUESTURA (se vi sono alcolici).
La norma è scritta male ... molto!
A mio avviso:
- per gli ALCOLICI comunicazione al Questore (se si interpreta letteralmente l'articolo), anche se l'art. 86 è soggetto a SCIA (e non comunicazione) al SUAP/Comune (e non al Questore) per il resto delle attività...
- per i NON ALCOLICI ai sensi del DPR 235/2001, non essendo stato modificato il DPR, rimane la SCIA al Comune.
Più ovviamente la notifica sanitaria.
comunque sia la competenza è del suap. secondo me deve essere presentata la scia al comune che vale per ogni adempimento (pubblica sicurezza e notifica sanitaria). il suap trasmette la scia al questore ed all'asl.
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