Salve, sono un chinesiologo con PIVA, ho preso in affitto un appartamento cat A10 dove vorrei svolgere la mia attività professionale privata non aperta al pubblico solo su appuntamento. volevo chiedere per iniziare la mia attività devo richiedere una Scia/dia e una conformità dell Asl?
ho sentito dire che nn c'è bisogno, ma vorrei sapere se vi è qualche legge che lo idica! e inoltre se viene la Asl come devo compartarmi?
la regione è la Calabria
grazie
Salve, sono un chinesiologo con PIVA, ho preso in affitto un appartamento cat A10 dove vorrei svolgere la mia attività professionale privata non aperta al pubblico solo su appuntamento. volevo chiedere per iniziare la mia attività devo richiedere una Scia/dia e una conformità dell Asl?ho sentito dire che nn c'è bisogno, ma vorrei sapere se vi è qualche legge che lo idica! e inoltre se viene la Asl come devo compartarmi?
la regione è la Calabria
grazie
[/quote]
Salve:
1) non serve alcuna autorizzazione o scia
2) non serve perchè NON esiste una legge che lo imponga (va trovata la legge che obbliga non quella che non prevede l'obbligo)
3) può usare la sua abitazione (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6025.0)
4) la ASL potrà fare verifiche e controlli (ovviamente, trattandosi di civile abitazione lei potrà negare l'accesso in assenza di un mandato .... ma lo sconsiglio). Si faccia trovare con il titolo (laurea) e gli strumenti in ordine
ATTENZIONE: potrebbe avere dei problemi dal SUO CONDOMINIO se non fosse previsto l'uso a fini di studio della sua abitazione. Faccia una verifica
ma volendo fare la scia/dia per essere più sicuro, poi dovrei richiedere la verifica dei locali all'Asl?
nello studio ho qualche macchinario per la posturale e un lettino per la visita.
ma volendo fare la scia/dia per essere più sicuro, poi dovrei richiedere la verifica dei locali all'Asl?
nello studio ho qualche macchinario per la posturale e un lettino per la visita.
[/quote]
La SCIA non rende più sicuri di niente. Se la presenta il Comune gliela deve dichiarare IRRICEVIBILE in quanto non dovuta.
Ovviamente niente le vieta di fare una COMUNICAZIONE FACOLTATIVA (ma lo sconsiglio "excusatio non petita accusatio manifesta".
I macchinari posturali che ha saranno senz'altro OMOLOGATI ed il lettino immagino che sarà fatto da 4 zampe ed un piano!!!!
Le consiglio di iniziare l'attività senza adempimenti verificando solo eventuali limiti del Condominio cira l'uso dei locali e l'eventuale targa.
Saluti
grazie per la disponibilità, un ultima cosa. il bagno deve essere a norma per i portatori di handicap?
riferimento id:7615oggi sono andato al comune e mi hanno detto che devo rifarmi alla legge regionale
legge regionale n 24 del 18 luglio 2008 articolo 3 comma 2 f.
quindi?
io leggo sopra che sono strutture sanitarie e sociosanitarie ma come posso fargli capire che io nn sono una struttura sanitaria?
grazie per la disponibilità, un ultima cosa. il bagno deve essere a norma per i portatori di handicap?
[/quote]
NO, in quanto usa della sua civile abitazione e utilizzerà il suo servizio igienico
oggi sono andato al comune e mi hanno detto che devo rifarmi alla legge regionale
legge regionale n 24 del 18 luglio 2008 articolo 3 comma 2 f.
quindi?
io leggo sopra che sono strutture sanitarie e sociosanitarie ma come posso fargli capire che io nn sono una struttura sanitaria?
[/quote]
STANNO SBAGLIANDO e ciò è dimostrato dall'art. 3 della legge regionale che ne definisce il campo di applicazione e include gli studi medici che rispondano alle caratteristiche indicate (si veda le parti in rosso), fra cui non sembra rientrare lo studio da lei indicato.
***************************************
Art. 3
Autorizzazioni sanitarie.
1. L'autorizzazione sanitaria è il provvedimento con il quale, verificato il possesso dei requisiti necessari, si consente l'esercizio della attività sanitaria o socio-sanitaria da parte di una struttura pubblica o privata o di professionisti.
2. Sono assoggettate ad autorizzazione:
a) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale di branche a visita;
b) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale di diagnostica per immagine;
c) i laboratori di analisi chimico-cliniche;
d) i poliambulatori;
e) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza domiciliare;
f) le strutture che erogano prestazioni di recupero e rieducazione funzionale;
g) le strutture che erogano prestazioni di terapia iperbarica;
h) i consultori familiari;
i) i centri e le strutture, anche residenziali, che erogano prestazioni di tutela della salute mentale;
j) le strutture che erogano prestazioni di trattamento delle dipendenze patologiche;
k) i servizi di immunoematologia e trasfusione ed i centri trasfusionali;
l) i presidi di ricovero e cure ospedaliere;
m) le strutture residenziali sanitarie assistenziali;
n) le case protette;
o) i complessi termali;
p) i centri estetici dove si praticano attività sanitarie;
q) le strutture che erogano prestazioni di cure palliative, ovvero "hospice";
[color=red]r) gli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche che comportino un rischio per la sicurezza e la salute del paziente;
[/color]
s) i servizi di ambulanza ed eliambulanza;
t) le case della salute, intendendosi per tali le strutture polifunzionali diffuse in grado di erogare materialmente l'insieme delle cure primarie e di garantire la continuità assistenziale con l'ospedale e le attività di prevenzione, a tal fine integrando le attività del personale del distretto tecnico-amministrativo, infermieristico, della riabilitazione, dell'intervento sociale, dei medici di base con il loro studio associato, degli specialisti ambulatoriali;
u) i centri e le strutture, anche residenziali che erogano prestazioni di riabilitazione estensiva extra ospedaliera.
3. Non sono assoggettati ad autorizzazione:
a) gli studi medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta che rispondono ai requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali;
[color=red]b) gli studi medici, odontoiatrici, delle altre professioni sanitarie e quelli che non sono attrezzati ad erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche che comportino un rischio per la sicurezza e la salute del paziente.
[/color]
4. È autorizzato il completamento dei procedimenti amministrativi per l'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento, per le strutture delle Aziende Sanitarie realizzate con i fondi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, già affidate con gare ad evidenza pubblica, e per le strutture per le quali, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, siano state già investite le Commissioni delle Aziende sanitarie competenti per territorio per la verifica dei requisiti (legge regionale 19 marzo 2004, n. 11), laddove dalle istruttorie compiute risulti positivamente riscontrato il possesso dei requisiti nel rispetto delle compatibilità finanziarie e di quanto disposto al comma 9 dell'art. 11.
5. L'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie pubbliche e private, è rilasciata dal Comune territorialmente competente, ferma restando la libertà di impresa e previa verifica di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale da parte del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
6. Per il settore socio-sanitario, le attività gestionali disciplinate dalla presente legge sono svolte d'intesa con le strutture regionali competenti in materia di politiche sociali, sulla base di un apposito protocollo operativo, di carattere generale, assunto con delibera di Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimere entro 15 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento.