Se un Pubblico Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande offre il sabato sera della musica dal vivo all'interno del locale senza far pagare apposito biglietto, come si definisce: intrattenimento o pubblico spettacolo? Il DM 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" in cui non dà una definizione delle due fattispecie, va applicato indifferentemente a tutte e due le tipologie? In quale atto si trovano le definizioni di cui sopra? Inoltre, se il locale è ubicato sotto il livello stradale (ma sopra i 7 metri di profondità), l'appartenenza a l'una o all'altra definizione comporta accorgimenti diversi?
Materia incasinata........ ::)
C'è una vecchia circolare del Ministero degli Interni che afferma:
[i]per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (articoli, 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.). La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.). [/i]
Aggiungo però che il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla legge n. 35/2012), ha abrogato il comma 2 dell’art. 124 del regolamento al TULPS (RD n. 635/1940) che disponeva: [i]sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge[/i].
Riporto tutto l'articolo com'era scritto prima della modifica:
[i]È richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si dànno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.
Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si dànno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge.
[/i]
Quindi, per musica di allietamento tramite DJ o cantante, piccoli spettacoli, karaoke, cabaret, ecc. con la condizione che queste attività non incidano sulla prevalenza dell’attività principale; che gli avventori non paghino biglietti; che i locali non subiscano modifiche nel loro assetto funzionale, non occorre nessuna procedura abilitativa.
Se un Pubblico Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande offre il sabato sera della musica dal vivo all'interno del locale senza far pagare apposito biglietto, come si definisce: intrattenimento o pubblico spettacolo? Il DM 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" in cui non dà una definizione delle due fattispecie, va applicato indifferentemente a tutte e due le tipologie? In quale atto si trovano le definizioni di cui sopra? Inoltre, se il locale è ubicato sotto il livello stradale (ma sopra i 7 metri di profondità), l'appartenenza a l'una o all'altra definizione comporta accorgimenti diversi?
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Oltre a quanto indicato da Mario ti consiglio queste letture:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=306.msg710#msg710
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6610.msg13372#msg13372
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5735.msg11994#msg11994
http://www.edkeditore.it/edk/newsletter/PLCOM/2012/PLCOM_08-2012/PLCOM_08-2012_02.html
http://www.edkeditore.it/edk/newsletter/PLCOM/2012/PLCOM_30-2012/PLCOM_30-2012_02.html
http://www.polizialocale.com/wp-content/uploads/2012/07/Confesercenti_1.pdf
http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/poliziamunicipale/struttura/comando/novita/pdf/12-020.pdf