Cass. Sez. III n. 35803 del 19 settembre 2012 (Ud. 17 apr. 2012)
Pres. Squassoni Est. Fiale Ric. Armeli ed altro
Urbanistica. Nozione di manutenzione straordinaria
Per manutenzione straordinaria l'art. 3. 1° comma - lett. b), del T.U. n. 380\2001 [con definizione già fornita dall'art. 31, 1° comma - lett. b), della legge n. 457/1978] ricomprende in tale nozione le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. La legge pone, dunque, un duplice limite: uno, di ordine funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano rivolti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell'edificio, e l'altro di ordine strutturale consistente nel divieto di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di mutare la loro destinazione. Interventi devono essere inoltre effettuati nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e formali nella loro originaria edificazione
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