un industria di abbigliamento intende vendere i propri prodotti e utilizzare la denominazione di outlet.
I dubbi sono i seguenti:
-art.15 comma 1 lett.h) punto 1: gli industriali possono effettuare la vendita solo in locali adiacenti? non nello stesso locale di produzione? che significa fatte salve le ipotesi di cui all'art.11 comma 2 lett g? che la disposizione di cui all'art.15 comma 1 lett.h) punto 1 riguarda solo i locali sopra i 300mq e che ad essi si applica tutta la normativa commerciale compreso quella degli outlet? al contrario se trattasi di industria che vende in locale adiacente al luogo di produzione e non supera i 300mq nn si applica la normativa del commercio e quindi non può utilizzare neanche la denominazione di outlet? La ditta in questione ha voluto presentare la SCIA anche se il locale è solo di 30mq...
-art.15 comma 1 lett h punto 2: il produttore titolare di marchio può essere anche un industriale? se si allora in base a tale disposizione può vendere non necessariamente in un locale adiacente purchè la merce sia della stagione passata?
In conclusione anche leggendo i disposti degli articoli 19 bis e 19 ter (dove credo ci sia un refuso nel richiamare la lettera gbis dell'art.15 perchè non esiste più) outlet è prerogativa delle sole attività commerciali o cmq di quelle che pur non essendo commerciali sottostanno alla disciplina relativa?
grazie.
Vediamo le disposizioni di legge:
Definizione di outlet:
h) per outlet:
1) gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, lettera g);
2) gli esercizi nei quali produttori titolari del marchio o imprese commerciali vendono al dettaglio merci non alimentari, che siano state prodotte almeno trecentosessantacinque giorni prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o che presentino lievi difetti non occulti di produzione.
Art. 11, comma 2, lett. g)
Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano
g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;
Art. 102, comma 2
L’utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all’articolo 19-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.
Art. 19-ter
La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne , nelle ditte e nei marchi
propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di cui all’articolo 15, comma 1, lettera g bis),
e nella relativa pubblicità.
[i](l’articolo 19-ter non è stato coordinato con la nuova rubrica della definizione outlet che adesso è: art. 15, comma 1, lett h))[/i]
Art. 19-bis
1. La vendita in outlet può essere effettuata all’interno di un esercizio di vicinato, di una media
struttura di vendita, di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale.
Veniamo alle tue domande.
Gli industriali possono effettuare la vendita solo in locali adiacenti? non nello stesso locale di produzione?
[b]Se vogliono denominarsi outlet possono effettuare la vendita solo in locali adiacenti. O meglio, solo la parte adiacente potrà essere outlet.[/b]
Che significa fatte salve le ipotesi di cui all'art.11 comma 2 lett g? che la disposizione di cui all'art.15 comma 1 lett.h) punto 1 riguarda solo i locali sopra i 300mq e che ad essi si applica tutta la normativa commerciale compreso quella degli outlet?
[b]Se l’industriale fa vendita diretta in locali di produzione o adiacenti e questi non superano nel suo complesso i 300 mq di superficie di vendita, lo può fare liberamente senza presentare SCIA (l’industriale resterà tale e non sarà anche un esercizio di commercio). Quindi, l’industriale che ha un esercizio adiacente per la vendita diretta di superficie minore di 300 mq può essere outlet? Direi di no perché a questo non si posso applicare le disposizioni di legge e quindi non rientra nella definizione.
Se il legislatore avesse voluto dire che è outlet anche l’esercizio adiacente di, esempio, 150 mq allora doveva scrivere che la definizione di outlet si applica anche (in deroga) ai casi di esclusione di cui all’art. 11, comma 2, lett. g) e comunque, vedendo l’art. 19-bis, si desume che l’outlet è sempre un esercizio di vicinato o una media o un grande struttura. L’ipotesi di cui stiamo parlando non rientra in nessuna delle tre categorie
[/b]
La ditta in questione ha voluto presentare la SCIA anche se il locale è solo di 30mq...
[b]Se fa vendita diretta NON DEVE presentare la SCIA per esercizio di vicinato. Se vende anche prodotti altrui allora deve presentare la SCIA per esercizio di vicinato[/b]
-art.15 comma 1 lett h punto 2: il produttore titolare di marchio può essere anche un industriale? se si allora in base a tale disposizione può vendere non necessariamente in un locale adiacente purchè la merce sia della stagione passata?
[b]Sì, in questo caso sarà un “normale” esercizio di commercio (vedi centro commerciale)[/b]