In sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio il Comune deve verificare il rispetto da parte dell’istante dei limiti privatistici, senza necessità tuttavia di procedere ad un’accurata e approfondita disanima dei rapporti civilistici
Per consolidata giurisprudenza in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio sussiste l’obbligo per il comune di verificare il rispetto da parte dell’istante dei limiti privatistici, a condizione che tali limiti siano effettivamente conosciuti o immediatamente conoscibili o non contestati, di modo che il controllo da parte dell’ente locale si traduca in una semplice presa d’atto dei limiti medesimi senza necessità di procedere ad un’accurata e approfondita disanima dei rapporti civilistici (v., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6332; C.d.S., Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1654).
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 28.9.2012, n. 5128)
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