Toscana - Modifiche al Codice del Commercio (L.R. 52/2012) per liberalizzazioni
LEGGE REGIONALE n. 52 del 28/09/2012
Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012. n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005.
In allegato il testo della legge regionale e del Codice del Commercio (L.R. 28/2005) aggiornato e coordinato con le modifiche.
Perché sono state reintrodotte le chiusure festive e domenicali? ed inoltre perche gli esercizi di somm.ne determinano gli orari,quindi se lo fanno da solo,ma poi si dice che lo devono fare entro limiti che stablisce il comune?- gli orari non erano stati liberalizzati dalla legge statale?????
riferimento id:7543Non ho capito cosa cambia per aprire una msv .Ho letto in alcuni siti che esiste una legge che nel caso che due negozi di vicinato adiacenti e operanti sul territorio da almeno tre anni possono trasformarsi in una msv , cioè l' autorizzazione da parte del comune e dovuta. Se questo e vero sapreste indicarmi l' articolo di legge preciso ?
In ultima analisi mi pare di capire che in Toscana per aprire una msv occorra sempre il parere del comune che attraverso lo strumento urbanistico o il parere stesso mantiene di fatto il controllo del mercato e quindi queste liberalizzazioni sono soltanto teoriche . Grazie
e noi in lombardia ????????????????????? :-X
riferimento id:7543
Perché sono state reintrodotte le chiusure festive e domenicali? ed inoltre perche gli esercizi di somm.ne determinano gli orari,quindi se lo fanno da solo,ma poi si dice che lo devono fare entro limiti che stablisce il comune?- gli orari non erano stati liberalizzati dalla legge statale?????
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E' una disposizione consequenziale all'impugnativa da parte della Regione delle norme statali sulle liberalizzazioni.
Commenterò il testo nel FORUM ma vi invito da subito ad andare cauti nel ripristinare gli orari!!!!!!!!!!!
Entro poche settimane arriva la sentenza della Corte Costituzionale.
Non ho capito cosa cambia per aprire una msv .Ho letto in alcuni siti che esiste una legge che nel caso che due negozi di vicinato adiacenti e operanti sul territorio da almeno tre anni possono trasformarsi in una msv , cioè l' autorizzazione da parte del comune e dovuta. Se questo e vero sapreste indicarmi l' articolo di legge preciso ?
In ultima analisi mi pare di capire che in Toscana per aprire una msv occorra sempre il parere del comune che attraverso lo strumento urbanistico o il parere stesso mantiene di fatto il controllo del mercato e quindi queste liberalizzazioni sono soltanto teoriche . Grazie
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Quanto all'autorizzazione dovuta per le MSV e le GSV vedi le disposizioni riportate in calce.
In realtà il passaggio dal 150 a 300 mq è già una piccola liberalizzazione. Ed anche per le medie SPARISCE la possibilità di programmare sotto il profilo commerciale. Rimane solo la programmazione URBANISTICA che potrà essere sindacata se va a valutare profili commerciali.
Ovviamente alcuni Comuni faranno i FURBI e tenteranno di reintrodurre limitazioni numeriche e quantitative (che spesso piacciono agli amministratori) ... ma esistono i GIUDICI!!!
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D.P.G.R. 1-4-2009 n. 15/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
Pubblicato nel B.U. Toscana 6 aprile 2009, n. 11, parte prima.
Art. 10
Autorizzazione dovuta alle medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera h), L.R. n. 28/2005).
1. L’autorizzazione all’ampliamento di una media struttura di vendita, attiva da almeno tre anni, è dovuta in caso di accorpamento alla stessa di preesistenti esercizi di vicinato o medie strutture, localizzati sul territorio comunale ed attivi da almeno tre anni, fermo restando il rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV del presente regolamento, in relazione alla superficie di vendita complessiva realizzata a seguito dell’accorpamento e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 8, comma 3 del presente regolamento.
2. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 comporta la decadenza o la perdita di efficacia dei titoli abilitativi preesistenti.
D.P.G.R. 1-4-2009 n. 15/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
Pubblicato nel B.U. Toscana 6 aprile 2009, n. 11, parte prima.
Art. 20
Autorizzazione dovuta alle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera h), L.R. n. 28/2005).
1. L’autorizzazione all’ampliamento di una grande struttura è dovuta quando l’ampliamento si realizza attraverso l’accorpamento di esercizi commerciali localizzati sul territorio comunale ed attivi da almeno tre anni, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2 e dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV e delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, esclusa la lettera c), del presente regolamento, in relazione alla superficie complessivamente realizzata a seguito dell’ampliamento.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, le superfici accorpate vengono ripartite tra settori merceologici alimentare e non alimentare, in relazione agli originari titoli abilitativi e, in caso di esercizi misti, per i quali non sia possibile identificare esattamente il dimensionamento di ciascun settore, il riparto tra settori merceologici viene stabilito nella misura del 50 per cento ciascuno.
3. L’autorizzazione al trasferimento di una grande struttura di vendita è dovuta in caso di spostamento nell’ambito dello stesso bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana di cui all’allegato B al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle previsioni urbanistiche comunali, delle disposizioni di cui all’articolo 14, dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV e delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, esclusa la lettera c), del presente regolamento. Qualora il bacino omogeneo di utenza o l’area commerciale metropolitana siano ripartiti in quadranti o in sub-aree, il trasferimento della grande struttura può essere effettuato solo nell’ambito dello stesso quadrante o sub-area di insediamento originario.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, in caso di contestuale ampliamento, si ha consumo di SVAG solo per la quota di superficie ampliata.
5. Nell’ipotesi di cui al comma 3, la domanda di trasferimento è presentata contestualmente al comune sede dell’attività ed a quello nel cui territorio si intende trasferire l’attività stessa, i quali collaborano nella fase istruttoria. L’autorizzazione è rilasciata dal comune nel quale la grande struttura si trasferisce e non è richiesto l’assenso del comune sede dell’attività.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, il rilascio dell’autorizzazione è sottoposto alle procedure di cui alla presente sezione e l’attivazione dell’autorizzazione comporta la decadenza delle autorizzazioni preesistenti.
D.P.G.R. 1-4-2009 n. 15/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
Pubblicato nel B.U. Toscana 6 aprile 2009, n. 11, parte prima.
TITOLO VII
Norme transitorie e finali
Art. 39
Norme transitorie in materia di autorizzazione alle medie e alle grandi strutture di vendita (articolo 22 L.R. n. 28/2005).
1. Le domande di autorizzazione alle medie strutture di vendita, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono esaminate secondo le norme vigenti al momento della loro presentazione e decise con provvedimento espresso entro e non oltre novanta giorni dalla suddetta data.
2. Le domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque presentate prima della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) della deliberazione di cui all’articolo 14, comma 5, sono esaminate secondo le norme e la programmazione vigenti al momento della loro presentazione.
3. Fino al 31 dicembre 2009, l’autorizzazione alla concentrazione di preesistenti medie strutture di vendita adiacenti tra loro, è dovuta. Qualora tale concentrazione determini la realizzazione di una grande struttura, fino al limite massimo di 2500 metri quadrati, l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 18 del Codice, dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV ed in deroga all’articolo 19 del presente regolamento.
4. Fino all’adeguamento degli atti di programmazione e dei regolamenti comunali, di cui all’articolo 110, comma 2, del Codice, possono essere rilasciate autorizzazioni alle medie ed alle grandi strutture di vendita solo se compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti.