La C.C.I.A.A. di Monza Brianza ha inviato l’allegata nota per comunicare che non rilascia più le qualifiche professionali per acconciatori ed estetisti, e che gli interessati devono documentare il possesso dei requisiti professionali con la presentazione della SCIA di inizio attività.
Finora lo Sportello Unico, all’atto di presentazione della SCIA, verificava il possesso dell’attestato di riconoscimento della qualifica professionale da parte della Commissione Provinciale dell’Artigianato presso la CCIAA, e richiedeva di indicare nel modello SCIA - SCHEDA 3 la data di delibera della Commissione.
Si chiede cortesemente quali documentazioni/attestazioni il SUAP deve richiedere, al fine della verifica del possesso dei requisiti professionali per l’esercizio delle attività di acconciatore e di estetista (le normative di settore prevedono il superamento di un apposito esame tecnico-pratico preceduto da specifici corsi o da periodi lavorativi).
Grazie.
A mio avviso la scheda 3 di Regione Lombradia è l'unico documento che devono presentare, in quanto la SCIA (art.19 comma 1 della l. 241/90) non prevede la presentazione di allegati che dimostrino il requisito, se non le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, qundi la scheda 3...
Ora, se viene a mancare il requisito attestato dalla Commissione ci si deve accontentare della scheda 3 con indicati gli estremi del [i]corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni[/i] ovvero [i]da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica[/i], ma questo [u]è in contrasto con l'art. 3 della L. 17-8-2005 n. 174[/u] "Disciplina dell'attività di acconciatore", che prevede al comma 1 ancora oggi (in quanto non modificato dalla norma) "Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire [b]un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto[/b], in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
Non è ancora ben chiaro infine se il fatto che il responsabile tecnico debba essere iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività comporti per la CCIAA qualche verifica, anche se dubito fortemente.
Attendiamo una nota chiarificatrice del Ministero, visto che nella 3656/C del 12/09/2012 nulla viene detto in materia.
Buongiorno.
(premessa, siamo un comune in delega alla CCIAA)
Mi è stata presentata una SCIA di inizio attività di Acconciatore nella quale è stato allegato come requisito professionale una "certificazione da parte della Regione Emilia" in cui certifica che il tizio "soddisfa i requisiti richiesti dalla 1142/70 svolgendo almeno due anni di lavoro".
In un altro post mi è stato da voi confermato tale certificazione non è valida in quanto fa riferimento a normativa superata on piu' vigente in Lombardia.
Io ho richiesto una conformazione dell'attività richiedendo che fosse regolarizzato il requisito.
DOMANDA: se una persona ha lavorato 6 anni presso un acconciatore, dopo aver fatto un corso, quindi parliamo di 8-10 anni fa, deve comunque superare l'esame tecnico pratico previsto dalla 174/2005?
Ribadisco:
[i]Dal 1° dicembre 2011, data di entrata in vigore del Regolamento regionale 28 novembre 2011, n.6 “Disciplina dell’attività di acconciatore" in attuazione dell’art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, “Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo”, è possibile ottenere la qualifica di acconciatore unicamente dimostrando il possesso dei requisiti previsti dalla legge 174/2005.[/i]
ovvero:
[i]3. Abilitazione professionale.
1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un
rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecn ico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al
presente articolo.[/i]
Deve comunque superare l'esame tecnico pratico.
L'attestato allegato consente l'apertura di una attività professionale essendo stato conseguito prima della emanazione e attuazione della legge 174/05
Distinti saluti
Antonello Rodriguez
lo stesso documento "attestao Luberti" è stato gestito diversamente alla stessa persona in due mail differenti
cosa mi sono persa?
E' possibile essere abilitati senza effettuare il corso di specializzazione solo se l’attestato di qualifica regionale è stato conseguito a seguito di corsi regionali biennali (conclusi entro l’anno formativo 2008/09) o triennali (entro l’anno formativo 2009/2010), data di efficacia dalla pubblicazione del d.d.u.o. 30.07.2008 n. 8506 (BURL S.O. n. 34 del 18.08.2008) "Adozione percorso formativo per l'abilitazione di acconciatore".
I passaggi normativi e i vari possibili percorsi abilitativi possono effettivamente creare confusione.
si ma qui ci siamo noicomuni mortali a cui la regione lombardia chiede alla regione sicilia se è valida l'attestazione rilasciata
possibilie? :-X
La questione è che seppur non essendo, come scrive regione, abilitante per gli standard lombardi, potrebbe esserlo per quelli siciliani, e quindi abilitare comunque su tutto il territorio nazionale.
Quindi scrivi senza problemi a regione sicilia o chi per esso, e fino a risposta negativa ritieni valido il requisito.
quindi andranno tutti là a fare i corsi là - xchè è poco probabile che la regione sicilia dica che la sua certificazione non è valida
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