Un albergo ha richiesto di essere autorizzato a svolgere una festa danzante in un locale della struttura.
Essendo le funzioni inerenti la Polizia Amministrativa svolte dalla P.M. locale la stessa ha sempre rilasciato apposita autorizzazione.
Al momento operando il SUAP quale unico punto di accesso per ogni vicenda inerente le AA.PP. ho chiesto al richiedente:
1. se il locale è già stato oggetto di autorizzazione della Commissione di vigilanza quale "discoteca" dell'albergo non occorre alcuna autorizzazione specifica.
2. se il locale non è adibito a tale funzione deve invece esservi autorizzato per l'occasione con la differenza che nel caso di evento con 200 persone sia autorizzato dalla commissione vigilanza comunale (o basta solo la P.M.?) e nel caso di maggior afflusso di persone dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.
3. E' possibile avviare una procedura che conceda l'autorizzazione al locale in modo tale che sia superato il problema e se si in quale modo? Grazie
Le discoteche sono attività che rientrano nei "Locali di pubblico trattenimento e spettacolo (discoteche, night club, sale da ballo ed esercizi similari)" di cui al R.D. 773/1931 e relativo regolamento di attuazione, pertanto, quando si vuole esercitare un'attività di discoteca etc in un locale, anche se all'aperto, occorre richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione del Comune.
Prima di richiedere l'autorizzazione al Comune, occorre verificare che il locale sia compatibile con le norme urbanistico-edilizie vigenti nonché con le norme a tutela delle aree di particolare interesse e valore archeologico, storico, artistico ed ambientale; inoltre, per il rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere richiesti e ottenuti preventivamente il parere di fattibilità e la verifica di agibilità alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
L'autorizzazione viene rilasciata dietro presentazione di una domanda indirizzata al Comune, corredata di marca da bollo da Euro 14,62, e redatta su specifico modulo contenente i seguenti documenti e/o autocertificazioni:
a. autocertificazione da parte del socio/dei soci con poteri di firma, in caso di società, su requisiti soggettivi e antimafia;
b. attestazione di versamento di Euro ____ effettuato sul c/c postale n. _____, intestato a Comune di __________ - Tesoreria (o con strumenti informatici: BANCOMAT);
c. dichiarazione tecnica per conformità urbanistica e per abbattimento barriere architettoniche;
d. copia certificato di prevenzione incendi o richiesta al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per locali con capienza superiore a 100 persone;
e. dichiarazione tecnica attestante la conformità del locale alle norme in materia di inquinamento acustico;
f. copia della ricevuta attestante il pagamento dell'abbonamento speciale alla RAI (solo per locali nei quali sono installati apparecchi televisivi/radiofonici):
g. atto dal quale risulti che colui che richiede l'autorizzazione ha la piena disponibilità del locale (ai fini dell'autocertificazione è richiesta l'indicazione della disponibilità e del titolo, es. contratto di affitto fino al…, atto di proprietà, ecc.);
h. solo per il titolare dell'autorizzazione o socio con poteri di firma extracomunitario: permesso di soggiorno (ai fini dell'autocertificazione è richiesto il numero del permesso di soggiorno, l'autorità che l'ha rilasciato, la data di rilascio, la data di scadenza ed il motivo del rilascio);
i. solo per il titolare dell'autorizzazione o socio con poteri di firma straniero-comunitario: carta di soggiorno (ai fini dell'autocertificazione è richiesto il numero della carta di soggiorno, l'autorità che l'ha rilasciata, la data di rilascio, la data di scadenza ed il motivo del rilascio);
j. dichiarazione di inizio attività SIAE (ai fini dell'autocertificazione è richiesto il numero, la data e la validità della dichiarazione);
k. iscrizione alla Camera di commercio, solo per società e ditte individuali (ai fini dell'autocertificazione è richiesta l'indicazione della Camera di iscrizione e del relativo numero);
l. atto costitutivo della società/associazione (ai fini dell'autocertificazione è richiesta la data dell'atto, il nominativo del notaio, il numero del repertorio e il luogo, la data e il numero di registrazione).
Solo per i locali con capienza complessiva fino a 200 persone, come hai giustamente sottolineato, la relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri sostituisce le verifiche e gli accertamenti della commissione, come è stato anche specificato nella risoluzione n. 03605 del 27 settembre 2002 del Ministero dell'Interno che ha fornito alcuni chiarimenti sull'art. 4, lettera b), del D.P.R. n. 311/2001, precisando:
• che per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la relazione tecnica, presentata da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri e sostitutiva delle verifiche e degli accertamenti della commissione, deve attestare la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con il decreto ministeriale 19 agosto 1996 (G.U. 12 settembre 1996, n. 214), modificato con successivo decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 2001 e che non è intenzione del Ministero di emanare un nuovo decreto in materia;
• che per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati. Nel computo quindi non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne;
• che per gli allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.
Con risoluzione prot. n. P407/4109sott.37 del 7 maggio 2002, inoltre, il Ministero dell'Interno - Dip. protezione civile - ha precisato che “Con riferimento al quesito pervenuto in merito alla nuova formulazione dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, apportata dal D.P.R. n. 311/2001, relativamente ai locali con capienza sino a 200 persone, si ritiene che per tale tipologia di locali, la sola verifica ad opera realizzata è demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale, mentre resta demandato alla competenza della Commissione di vigilanza l'espressione del parere sul progetto di detti locali”.
Allora per intrattenimenti al di sotto di 200 persone è possibile acquisire una SCIA corredata da apposita asseverazione di un Tecnico abilitato che il locale è conforme ai requisiti richiesti o comunque va formulata una richiesta con asseverazione del Tecnico a cui corrisponderà il rilascio di apposita autorizzazione del Comune?
riferimento id:753a mio avviso in questo caso puoi applicare anche la scia, fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti!
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