Integro il quesito postato stamani con il chiarimento richiesto.
Una azienda autorizzata a svolgere attività di agriturismo ha segnalato l’ampliamento dell’attività agrituristica mediante l’aggiunta di 4 camere per 365 giorni all’anno, con esercizio nei locali ubicati fuori dall’area dove detta attività si svolge.
Conseguentemente questo ufficio, richiamando l’art. 17 della L.R. 30/2003, per il quale negli edifici posti all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa è possibile effettuare l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, ha disposto il di divieto di prosecuzione dell’attività di ampliamento segnalata.
Con memoria apposita l’Azienda, ha sostenuto che la disposizione riguarda beni al di fuori della disponibilità dei beni aziendali fondiari, mentre nel caso concreto l’immobile oggetto dell’ampliamento rientra tra i beni fondiari aziendali nella disposizione dell’Azienda in virtù di un contratto di affitto agrario pluriennale e che il suddetto fabbricato, tramite il contratto di affitto agrario ha assunto i requisiti di ruralità ai sensi della L. 557/1993 e del D.P.C.R. c139/1998 e s. m. ed i.
Quale è la lettura corretta dell'art. 17?
Di nuovo grazie per l'attenzione
Al di là di aspetti urbanistici peculiari legati al coso specifico, se il fabbricato in questione è posto su un terreno agricolo in grado di produrre un reddito agrario allora non ci vedo niente di strano, l’imprenditore agricolo può adibire il fabbricato alla ricezione.
Ai sensi dell’art. 17 citato, a parere mio, il solo fatto che il fabbricato abbia il carattere fiscale della “ruralità” non esprime una condizione già sufficiente perché lo stesso possa essere adibito a ricezione agrituristica.
Diciamo che se il fabbricato può essere adibito ad agriturismo, allora acquista il carattere della ruralità (ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, lett. e)) ma non si può affermare il “viceversa”. Per capire se un fabbricato può essere adibito ad attività ricettiva agrituristica occorre vedere le disposizione della legge regionale.
Anche la legge statale afferma (legge 96/2006):
[i]Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.[/i]
(la legge statale ammette la solita deroga per le attività ricreative ecc.)