E' possibile che l'attività agrituristica sia considerata come un ramo di azienda per la stipula di un associazione in partecipazione per la relativa gestione, rimanendo la piena titolarità amministrativa al titolare dell'azienda ?
Grazie per la collaborazione.
Saluti.
Dalla definizione dell’attività agrituristica si comprende che l’attività agrituristica deve essere esercitata da un imprenditore agricolo, tramite l’utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione con l'attività agricola di cui all'articolo 2135 c.c. che deve rimanere principale.
Quindi, l'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, non ad altri.
Inoltre, possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all’articolo 230 bis del codice civile e tutti i lavoratori con contratti di lavoro ammessi nel settore agricolo.
Può essere stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda agricola. L’affittuario (imprenditore agricolo) potrà poi esercitare l’attività agrituristica dimostrando la complementarietà e la principalità della sua attività agricola.