TAR Lazio (RM) Sez. II n. 5017 del 4 giugno 2012
Elettrosmog.Disattivazione impianto radiodiffusione.
L’Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni non è competente ad adottare l’ordine di disattivazione di un impianto di radiodiffusione in ambito nazionale non temporanea, “sine die”, con effetti riconducibili alla revoca della concessione. Agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni, spettano interventi di controllo ed ispezione, con possibilità di imporre modifiche tecniche ove necessario e anche di ordinare la disattivazione degli impianti, ma come misura temporanea, indirizzata alla rimozione delle disfunzioni rilevate. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/elettrosmog/79/8530-elettrosmogdisattivazione-impianto-radiodiffusione.html