ciao,
con riferimento al parere espresso dalla regione toscana per quanto relativo alla vendita, non solo di pastigliaggi ma anche di bibite, da parte di tabaccai e edicolanti, che esonera gli stessi dal possesso del requisito professionale per la vendita del settore alimentare, vi chiedo se i singoli comuni possono derogare a tale parere e chiedere comunque tale requisito.
In sostanza il parere è un parere vincolante?
grazie
a.
ciao,
con riferimento al parere espresso dalla regione toscana per quanto relativo alla vendita, non solo di pastigliaggi ma anche di bibite, da parte di tabaccai e edicolanti, che esonera gli stessi dal possesso del requisito professionale per la vendita del settore alimentare, vi chiedo se i singoli comuni possono derogare a tale parere e chiedere comunque tale requisito.
In sostanza il parere è un parere vincolante?
grazie
a.
[/quote]
La disposizione regionale NON è vincolante (nessun parere regionale lo è).
In questo caso tuttavia RICORDO che esiste un principio generale per cui è ammesso tutto ciò che non è espressamente vietato e le norme che limitano le attività economiche vanno interpretate in senso restrittivo.
Se a ciò si aggiunge che il requisito professionale non è diretto a garantire la salute degli utenti ......
TI DOMANDO .....
Perchè rischiare un ricorso per pretendere un requisito che l'interessato potrebbe dimostrare con un PRESTANOME??????
sono perfettamente d'accordo con te: a volte ingarbugliarsi in eccessivi tecnicismi allontana dal senso pratico delle cose....
visto il richiamo al preposto sono a chiederti cosa ne pensi circa la indicazione del ministero il quale sostiene che "la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva e non solo nominalistica"..
Questo potrebbe voler significare la necessità che la persona individuata come preposto sia effettivamente presente all'interno dell'attività e dunque che con la stessa sia instaurato un legame contrattuale di vario tipo o una collaborazione familiare...
cosa che comporterebbe una possibilità di avvalersi di un preposto, però abbastanza onerosa....
è interpretabile in tale modo anche a tuo avviso il chiarimento del MISE?
grazie
a.
sono perfettamente d'accordo con te: a volte ingarbugliarsi in eccessivi tecnicismi allontana dal senso pratico delle cose....
visto il richiamo al preposto sono a chiederti cosa ne pensi circa la indicazione del ministero il quale sostiene che "la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva e non solo nominalistica"..
Questo potrebbe voler significare la necessità che la persona individuata come preposto sia effettivamente presente all'interno dell'attività e dunque che con la stessa sia instaurato un legame contrattuale di vario tipo o una collaborazione familiare...
cosa che comporterebbe una possibilità di avvalersi di un preposto, però abbastanza onerosa....
è interpretabile in tale modo anche a tuo avviso il chiarimento del MISE?
grazie
a.
[/quote]
Premesso che le circolari ministeriali NON SONO vincolanti l'indicazione del Ministero, alquanto generica (forse il Ministero dello Sviluppo Economico non la pensa così ma è stato costretto a precisarlo dal Ministero dell'Interno!), significa solo che vi deve essere un CONTRATTO (che può essere anche la stessa scia con la firma per accettazione).
Non serve altro nè si parla di presenza effettiva. NON SI POTREBBE.
Pensa a questo. Gli esercizi sono liberalizzati anche negli orari. Quindi possono stare aperti per 24 ore.
E secondo qualcuno il preposto dovrebbe lavorare per 24 ore consecutive?????
Quindi: nessun obbligo di presenza, possibilità di essere preposto per più aziende, necessità della firma di accettazione.