Buongiorno
un azienda agricola ha fatto la SCIA per avvio di attività di agriturismo con somministrazione per un numero di posti non superiore a 12. A seguito della notifica 852 la AUSL ha dichiarato la NON CONFORMITA' rispetto al regolamento CEE 852/04 in quanto l'attività di ristorazione risulterebbe priva di bagno e spogliatoio per addetti (che in realtà sono in comune). Ovviamente ho subito notificato via PEC al titolare la nota AUSL di non conformità. Domande:
1 - è sufficiente il solo invio della nota AUSL o occorre un provvedimento che inibisca lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande e se del caso di che tipo di provvedimento si tratta
2 - l'azienda comunque continua a svolgere attività agricola (produzione kiwi) e i locali suddetti vengono utilizzati solo per feste battesimi riunioni catering etc.. in questo caso si tratta di attività libera che può comunque svolgere senza la conformità di cui sopra?
3- la suddetta attività di affitto dei locali rientra nell'attività agrituristica o è da considerarsi attività commerciale o attività libera? (anche ai fini fiscali - domanda dell'ufficio tributi)
Un saluto e ringraziamento in anticipo
Federico
Ai sensi della normativa ad oggi in vigore (vedi LR 16/2000) dovrebbe spettare direttamente alla ASL adottare ordinanze verso esercizi non conformi. Talvolta sono ordinanze di adeguamento senza obbligo di sospensione attività, altre volte sono ordinanze di sospensione attività. In ogni caso l’ASL dovrebbe indicare con precisione.
La norma prevede:
3. Per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione di alimenti, di pasti e di bevande, nonché per le attività di degustazione e di assaggio e per l’organizzazione di eventi promozionali, deve essere disponibile almeno un servizio igienico o in numero superiore in proporzione al numero degli utenti e alla tipologia di attività.
4. Nel caso in cui il locale per la preparazione dei pasti sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione, è ammessa la possibilità di utilizzare i locali dell'abitazione quali spogliatoi e i servizi igienici dell'abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.
Comunque, dato che la normativa prevede, come condizione necessaria, la disponibilità del bagno per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione agrituristica, a questo punto puoi anche prevedere un provvedimento di sospensione della specifica attività fino all’adeguamento come da normativa. Dato che non ci sono speciali esigenze di celerità, fai la comunicazione di avvio procedimento.
Detto questo, se l’imprenditore non fa somministrazione agrituristica ma si limita ad affittare un luogo a privati, allora non ricade nell’applicazione della normativa agrituristica e quindi potrebbe continuare a farlo anche con la sospensione agrituristica. Certo è che se affitta i locali non fa attività agricola e quindi, se lo fa abitualmente, si potrebbe porre il problema dell’uso improprio dei locali agricoli