Data: 2012-09-21 08:46:33

vendita liquidazione

Una esercizio di vicinato su Pistoia, vuole fare vendita di liquidazione per rinnovo locali.
volevo sapere:
a) c'è stabilita una percentuale per quanto riguarda la superficie del locale che deve essere interessato dai lavori di rinnovo?
b) al termine del rinnovo locali, c'è un periodo minimo di chiusura dell'esercizio?

grazie!
mic

riferimento id:7413

Data: 2012-09-21 10:43:10

Re:vendita liquidazione

a) c'è stabilita una percentuale per quanto riguarda la superficie del locale che deve essere interessato dai lavori di rinnovo?
[color=red]NO, la norma non prevede condizioni specifiche[/color]

b) al termine del rinnovo locali, c'è un periodo minimo di chiusura dell'esercizio?
[color=red]No, teoricamente i lavori potrebbero durare anche 1 giorno (es. domenica) e quindi garantire, senza soluzioni di continuità, l'apertura dell'esercizio[/color]


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L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.
Art. 92
Vendite di liquidazione.

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:

a) cessazione dell'attività commerciale;

b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;

c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;

d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al comune competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.

3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

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