Il termine di prescrizione dei crediti retributivi dovuti al pubblico dipendente è quinquennale e decorre in costanza del rapporto di lavoro
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14.9.2012, n. 4890
N. 04890/2012REG.PROV.COLL.
N. 06752/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 6752 del 2005, proposto dalla signora Rita Rosiello, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Taglialatela, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Castrense n. 7;
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere in persona del Sindaco in carica, non costituito in questo grado del giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione V, n. 11804/2004, resa tra le parti, concernente diniego pagamento differenze retributive e rivalutazione monetaria
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per la parte appellante l’avvocato Giovanni Taglialatela;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, rubricato al n. 1778/95, la sig.ra Rita Rosiello chiedeva l'accertamento del rapporto di pubblico impiego intercorso con il Comune di Santa Maria Capua Vetere con la conseguente condanna del Comune alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito e la maggior retribuzione spettante al personale docente statale in forza del contratto collettivo di lavoro di settore oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria chiedendo anche la regolarizzazione della posizione previdenziale.
La signora Rosiello affermava di aver lavorato in qualità di docente di musica nella scuola magistrale gestita dallo stesso comune dal 1988 sulla base di un contratto di prestazione d'opera professionale a tempo determinato stipulato in data 26 gennaio 1988 e rinnovato annualmente sino al 1992; formulava quindi le sopra riportate conclusioni.
Con sentenza n.11804 in data 9 settembre 2004 il Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione V, accoglieva in parte il ricorso.
Il Tribunale respingeva la domanda di riconoscimento del rapporto di pubblico impiego in quanto, pur sussistendo i cosiddetti indici rivelatori, il rapporto instaurato risultava affetto da nullità assoluta sulla base dell'art. 5 del decreto legge n. 702 del 1978, convertito in legge n. 3 del 1979.
Il primo giudice ha comunque affermato l’applicabilità dell'art. 2126 c.c. per il periodo in cui le prestazioni lavorative risultavano di fatto effettuate, al riguardo specificando che le pretese patrimoniali dovute in forza dell'articolo 2126 c.c. dovevano soggiacere, anche in costanza del rapporto di lavoro, al termine di prescrizione quinquennale secondo quanto previsto dall'art. 2948 n. 4, c.c.
Pertanto il Tribunale concludeva affermando che per il periodo precedente il quinquennio spettano alla ricorrente le differenze retributive tra il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale corrispondente alle mansioni affidate con i contratti nulli e quanto già percepito dall'interessata con maggiorazione di rivalutazione e interessi decorrenti dalla data di maturazione dei relativi ratei calcolati sull'importo nominale del credito; infine il Tribunale dichiarava l'obbligo del Comune di regolarizzare la posizione previdenziale della ricorrente, omettendo di pronunciarsi sul diritto all'indennità di fine servizio.
2. Avverso la predetta sentenza la sig.ra Rita Rosiello propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 6752/05, chiedendo la sua riforma nella parte in cui dichiara l'intervenuta prescrizione dei diritti patrimoniali e di quella in cui non dispone sul pagamento dell'indennità di fine servizio, nonché la condanna dell'Amministrazione comunale al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Non si è costituito in giudizio il comune di Santa Maria Capua Vetere.
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 29 maggio 2012.
3. L'appellante ritiene che la sua pretesa, rivolta al riconoscimento del suo diritto al pagamento delle differenze retributive di cui al punto 1, ricada nell’ambito di applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 2934 e 2935 c.c.; di conseguenza afferma l’inapplicabilità della prescrizione breve, quinquennale, di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.
Osserva il Collegio che di regola le pretese patrimoniali soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 secondo il quale "si prescrivono in cinque anni gli interessi e, ingenerale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".
La Corte Costituzionale con sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del numero 4 dell’art. 2948 nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro; da ciò consegue che, durante il rapporto, la prescrizione resta sospesa per poi riprendere alla cessazione dello stesso; si vuole evitare che il lavoratore, generalmente in una condizione di inferiorità rispetto al suo datore di lavoro, possa essere psicologicamente pressato dal timore di subire ritorsioni quando agisce per tutelare i propri interessi.
Con sentenze del 20 novembre 1969, n. 143, e 12 dicembre 1972, n. 174, la Corte Costituzionale ha delimitato il predetto principio, affermando che non trova applicazione in situazioni di stabilità del posto di lavoro e cioè nei rapporti di pubblico impiego ed in quelli garantiti dall’art. 1, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
La differenza di trattamento troverebbe il proprio fondamento nella natura e nella diversa regolamentazione dei rapporti. Secondo la Corte Costituzionale nell'ordinamento del pubblico impiego, "le assunzioni temporanee, oltre ad essere in linea di principio escluse, hanno carattere precario, e pertanto la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità. La non rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso di modo che la previsione di essa non pone, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual é il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato".
Sulla base di questo orientamento si fondano numerose pronunce del Consiglio di Stato, con le quali si è affermato che "è pacifico che il principio della non decorrenza del termine di prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto lavorativo è stato introdotto per i soli rapporti di diritto privato e limitatamente ai rapporti non soggetti alla cosiddetta “tutela forte” del lavoratore e non invece per i rapporti di pubblico impiego, caratterizzati da una adeguata protezione contro forme arbitrarie di licenziamento" (in tal senso C.di S., VI, 16 novembre 2000, n. 4417, e C.di S., VI, 31 luglio 2003 n. 6140, che riprendono C. di S., V, n. 159/95). Infatti "il datore di lavoro pubblico, in quanto istituzionalmente vincolato alle regole sulla discrezionalità amministrativa ed ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità è in condizione di operare una pressione ridotta rispetto ai propri dipendenti, anche su quelli a tempo"(C. di S., VI, n. 8 del 2001).
Pertanto “il termine di prescrizione dei crediti retributivi relativi ad un rapporto di lavoro con la P.A., per tutte le pretese riconosciute ai pubblici dipendenti che hanno natura retributiva, è quinquennale e decorre in costanza del rapporto stesso sebbene questo abbia carattere provvisorio o temporaneo, in quanto non è sostenibile, per la natura del rapporto, che il dipendente pubblico possa essere esposto a possibili ritorsioni e rappresaglie quando egli tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi” (C. di S., V, 17 febbraio 2004, n. 601; C.di S., V, 10 novembre 1992 n. 1243; C.d.S. sez. VI, 31 luglio 2003 4417; C.d.S. sez. VI, 16 novembre 2000 n. 6140; così anche le sentenze del Consiglio di Stato, sezione V, depositate il 3 aprile 2007 nn. 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504).
Di fronte a questo orientamento maggioritario si colloca un altro filone interpretativo, che ha ritenuto applicabile la regola della prescrizione decennale ai crediti attinenti al rapporto di pubblico impiego che presuppongano l'accertamento della posizione giuridica dell'interessato. Quest'ultimo filone si basa su una lettura combinata delle norme di cui agli articoli 2934 e 2935 c.c. per la quale la prescrizione, e dunque l'estinzione del diritto nel termine ordinario, comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto stesso può essere fatto valere. Di conseguenza nei casi in cui si rilevi incertezza sulla sussistenza e sui caratteri di una certa posizione giuridica, la prescrizione può iniziare il suo decorso solo dal momento dell'accertamento del diritto stesso.
Al riguardo si è affermato infatti che “in materia di crediti attinenti a rapporto di pubblico impiego si applica la prescrizione decennale qualora i crediti non derivino direttamente da norme recanti la disciplina del rapporto, ma presuppongano l'accertamento della posizione giuridica dell'interessato” (C. di S., V, 21 maggio 2004, n. 5973, che riprende C. di S., VI, 11 dicembre 1996, n. 1736).
Secondo la ricorrente quest’ultimo orientamento sarebbe applicabile per risolvere la vertenza in quanto il diritto da lei vantato può essere fatto valere sul presupposto dell’accertamento giudiziale della natura del rapporto per cui il termine di prescrizione non decorre fino a quando non si sia concretizzato tale presupposto.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Deve essere ribadito il principio secondo il quale il termine di prescrizione dei crediti retributivi dovuti al pubblico dipendente è quinquennale e decorre in costanza del rapporto di lavoro.
La norma applicabile al caso in esame è infatti l'articolo 2948 n. 4) per effetto del quale si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi e non gli articoli 2934 e 2935 c.c.
Ciò vale sia per quanto attiene ai rapporti di lavoro privato che quanto attiene a quelli pubblici con la differenza che, mentre per i primi la prescrizione comincia a decorrere solo una volta concluso il rapporto, per i secondi la prescrizione può cominciare a decorrere in corso di rapporto.
Questa diversità di trattamento si giustifica col fatto che la rinnovazione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione non riveste carattere di normalità e pertanto non può esserci il timore da parte del prestatore di lavoro di non vedersi rinnovato il contratto perché tale situazione si presenta perfettamente conforme al principio secondo il quale l’accesso al lavoro nella pubblica amministrazione avviene tramite regolare concorso.
Il caso che ora occupa sfugge all’applicazione dei principi generali appena riassunti.
Nel caso di specie i contratti a termine stipulati sono stati utilizzati, con la volontà di entrambe le parti, per procedere all'assunzione di personale pubblico dipendente senza il rispetto del generale principio del concorso.
I contratti di cui si tratta sono stati quindi caratterizzati da palese precarietà, ed il lavoratore non può vantare, nei confronti del datore di lavoro, la cosiddetta “tutela forte” presupposto del decorso della prescrizione in costanza di rapporto. (cfr. C.S. , V, 2 agosto 2011, n.4570).
Inoltre, la regolare successione nel tempo dei contratti, interrotta solo dalla definitiva conclusione del rapporto, impone di considerarli alla stregua di un rapporto unico.
In conclusione, afferma il Collegio che i diversi periodi di lavoro dell’appellante devono essere considerati unitariamente, e che la prescrizione, quinquennale ai sensi dell’articolo 2948, n. 4, del codice civile, decorre dalla definitiva conclusione del rapporto, avvenuta nel 1992, per cui l’attivazione della pretesa avvenuta, a parte eventuali atti interruttivi, nell’anno 1995 con la proposizione del ricorso di primo grado, deve essere ritenuta tempestiva.
L’appello deve quindi essere accolto per tale parte.
L'appellante sostiene poi che la decisione appellata non è condivisibile laddove non dispone la corresponsione, in suo favore, dell'indennità di fine servizio.
La questione è fondata.
Il primo giudice infatti si è limitato a condannare il Comune al "pagamento delle somme spettanti per differenze retributive ed accessori nei limiti della prescrizione quinquennale ed alla regolarizzazione della posizione assicurativa della ricorrente" ma nulla ha disposto con riferimento al pagamento dell'indennità di fine rapporto dovuta per legge al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro.
Con riferimento a tale assunto si è espressa l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7 dell’8 aprile 1995, che ha affermato il principio secondo il quale "nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con la p.a. avente le caratteristiche del pubblico impiego, ma tuttavia nullo per violazione di norme imperative, il trattamento economico dei soggetti privati titolari del rapporto va determinato, alla luce dell'art. 2126 c.c., avendo presente il rapporto di pubblico impiego".
Dall'applicazione del principio al caso in esame deriva che una volta accertato il rapporto di lavoro instaurato tra il Comune di Santa Maria Capua Vetere e l’appellante, l'articolo 2126 c.c. deve essere applicato integralmente.
Pertanto il riconoscimento economico fatto al ricorrente deve essere comprensivo anche della indennità di fine rapporto il quale deve essere calcolato per tutto il periodo di lavoro.
4. L’appello deve, in conclusione, essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, integralmente accolto il ricorso di primo grado, per l’effetto condannando il Comune di Santa Maria Capua Vetere al pagamento di tutte le somme spettanti per differenze retributive ed accessori, compresa l’indennità di fine servizio, in relazione all’intero rapporto intercorso, con rivalutazione monetaria ed interessi fino al 31 dicembre 1994 e, successivamente, la maggior somma (C. di S., IV, 14 febbraio 2001, n. 366).
In considerazione della complessità delle questioni trattate e di alcune oscillazioni giurisprudenziali le spese del giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 6752/05, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
Doris Durante, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)