Data: 2012-09-21 04:06:06

Urbanistica. Nozione di lottizzazione (CASSAZIONE)

Cass. Sez. III n. 34251 del 7 settembre 2012 (Cc 12 lug. 2012)
Pres. Squassoni Est. Amoresano Ric. Anzuini ed altri
Urbanistica. Nozione di lottizzazione

Costituisce lottizzazione edilizia qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente da1l’entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria occorrenti per le necessità dell’insediamento. Il reato di lottizzazione può configurarsi :  in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell’assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell’intervento di nuova realizzazione, ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di panificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi.

http://lexambiente.it/urbanistica/160/8534-urbanistica-nozione-di-lottizzazione.html

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