Data: 2012-09-20 15:38:13

Trattamento fiscale del bed and breakfast

Trattamento fiscale del bed and breakfast

In merito al quesito postomi, e prima di dare ad esso risposta seppur
sintetica, mi sia permessa una breve premessa afferente l’argomento.
Con la denominazione “Bed and Breakfast”, la cui traduzione letterale
significa “letto e colazione”, si identifica l’attività, di origine
indubbiamente anglosassone, consistente nell’offrire ospitalità a pagamento
presso la propria abitazione.
Dal punto di vista normativo non vi sono a livello nazionale provvedimenti
riguardanti espressamente la formula B&B.
Numerose sono, invece, le leggi regionali che, in maniera articolata,
disciplinano un fenomeno che è esploso e tende sempre più ad espandersi.
In Puglia la suddetta materia è regolata dalla Legge Regionale del 24 luglio
2001, n. 17 che, dopo aver stabilito nel suo primo articolo la finalità della
stessa legge, stabilisce con l’articolo 2 che: “costituisce attività ricettiva di
Bed and Breakfast l’offerta del servizio di alloggio e prima colazione da
chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di
dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti”.
Superando in questa sede gli adempimenti amministrativi, ben elencati
nell’articolo 4 delle legge in esame, dalla predetta definizione interessante
appare ciò che ne scaturisce a livello fiscale.
In effetti, caratteristica peculiare nell’esercizio di questo servizio è, senza
dubbio, la carenza di professionalità come, talaltro, l’assenza di
sfruttamento dell’immobile per fini commerciali. L’immobile, infatti, resta
destinato alle esigenze abitative di coloro che offrono ospitalità e quanto ad
essa connesso come, ad esempio, servizi di pulizia delle stanze e prima
colazione, senza alcun tipo di manipolazione, che vengono forniti in
assenza di autorizzazioni sanitarie e senza l’impiego di particolari
strumentazioni tecniche, ma avvalendosi della normale organizzazione
familiare.
Al di là del disposto normativo, i termini dettagliati e precisi dell’esercizio
dell’attività si rendono necessari per un suo inquadramento dal punto di
vista fiscale.
L’insieme delle caratteristiche delineate evidenzia la carenza di
professionalità nell’esercizio del servizio di fornitura di “alloggio e prima
colazione”, ricavabile dallo spirito stesso della legge che posiziona
l’attività in questione al limite tra l’ospitalità volontaria e l’ospitalità
imprenditoriale.
Per quanto suddetto, quindi, e come precisato dalla Risoluzione
Ministeriale del 14/12/1998 n. 180/E in relazione alla disciplina IVA, il
presupposto soggettivo di imponibilità al tributo, ai sensi dell’art. 4 del
D.P.R. 633/72, sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non
occasionali e cioè rientranti in un’attività esercitata per professione
abituale.
Visto il carattere saltuario dell’attività di fornitura di “alloggio e prima
colazione”, che si identifica sostanzialmente con quello dell’occasionalità,
ne consente in via generale l’esclusione dal campo di applicazione
dell’IVA.
Ovviamente, tale attività, anche se esercitata periodicamente, non deve
essere svolta in maniera sistematica, con carattere di stabilità, evidenziando
una opportuna organizzazione di mezzi che è indice della professionalità
dell’esercizio dell’attività stessa.
L’operatore di B&B “saltuario” e non “professionale” sarà, dunque, un
semplice privato che, operando senza ricorrere alla partita IVA, è esonerato
da tutta una serie di altri adempimenti prettamente legati alla natura
imprenditoriale dell’attività quali la tenuta delle contabilità IVA, la
contribuzione INPS, l’iscrizione alla Camera di Commercio e l’eventuale
iscrizione all’INAIL.
Per quanto riguarda il trattamento da riservare ai proventi conseguiti
nell’esercizio dell’attività ai fini delle imposte dirette, non trattandosi
di redditi conseguiti nell’esercizio di un’impresa, i proventi devono
sicuramente essere inquadrati tra i “redditi diversi” di cui all’articolo
81 del D.P.R. n. 917/86 (ora articolo 67).
Sorge, tuttavia, il problema di individuarne, nell’ambito di tale articolo,
l’esatta collocazione.
Potrebbero, in effetti, essere considerati come redditi derivanti da attività
commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi della lettera i), o come
redditi derivanti dalla sublocazione di beni immobili di cui alla lettera h).
Giova precisare che l’Amministrazione finanziaria ritiene inquadrare
detti redditi tra quelli di cui alla lettera i) del suddetto articolo.
In entrambi i casi vanno dichiarati dal percettore riportandoli nel
quadro RL del modello UNICO o nel quadro D del modello 730.
L’articolo 85, comma 2 del D.P.R. 917/86 (ora articolo 71) stabilisce
che, i predetti redditi, sono determinati come differenza tra
l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente
inerenti alla loro produzione, opportunamente documentate ( fatture,
ricevute fiscali, “scontrini parlanti” e ogni documento attestante la
spesa inerente la produzione del reddito).
Tale documentazione deve essere conservata per almeno sei anni ed essere
esibita all’Amministrazione finanziaria in caso di controllo del reddito
dichiarato.
È opportuno aggiungere che, al fine di documentare la riscossione delle
somme, il titolare dell’immobile che esercita l’attività di B&B, non in
possesso di partita IVA, deve rilasciare una ricevuta di quietanza (non
fiscale) in duplice esemplare di cui dovrà trattenere una copia, sulla
quale riportare la numerazione progressiva, la data di emissione, il
numero di giorni di permanenza, il corrispettivo incassato (c.d.
registro di cassa).
Lecce, 5 dicembre 2005
Avv. Maria Leo

http://www.studiotributarioleo.it/pdf/trattamento_fiscale_beb.pdf

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