Data: 2012-09-20 15:34:08

TAR Piemonte: sala gioco e questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte dichiara rilevante per la decisione del ricorso e non manifestamente infondata la [b]questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 [/b] (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) [b]e dell’art. 31, comma 1 decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011,nella parte in cui determinano una situazione di assenza di principi normativi a contrasto della patologia ormai riconosciuta della “ludopatia”ed escludono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimentali volti a limitare l'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 del R.D. 18-6-1931 n. 773 [/b] (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 86 dello stesso testo di legge, per violazione degli artt. 118 e 32 della Costituzione.

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