Ai sensi del DPR 235/2001 le associazioni che intendono svolgere direttamente attivita' di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attivita' istituzionali, presentano al Comune idonea Scia.
Nell'anno 2006 un'associazione avente sede legale in via XXX nel ns.Comune aveva presentato debita comunicazione per l'avvio dell'attività in parola.
Oggi perviene una Scia in cui si segnala la modifica del leg. rappr. nonchè della sede sociale/legale (la quale viene trasferita presso uno studio di commercialisti in altro comune).
La somministrazione avviata con Scia nell'anno 2000 in via XXX può continuare? Sede sociale e sede ove sono svolte le attività istituzionali possono essere diverse? Da cosa capisco che la sede in via XXX è quella ove sono svolte le attività istituzionali?
nulla vieta ad una associazione di avere una sede legale ed una operativa in altro luogo. il comune, anche avvalendosi della collaborazione di altri enti (es. guardia di finanza), deve accertarsi invece che i locali del circolo abbiano i requisiti strutturali (sorvegliabilità) ed igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, che non venga pubblicizzata in qualsiasi forma l'attività di somministrazione e che le finalità dell'associazione non abbiano scopo di lucro.
riferimento id:7374
Ai sensi del DPR 235/2001 le associazioni che intendono svolgere direttamente attivita' di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attivita' istituzionali, presentano al Comune idonea Scia.
Nell'anno 2006 un'associazione avente sede legale in via XXX nel ns.Comune aveva presentato debita comunicazione per l'avvio dell'attività in parola.
Oggi perviene una Scia in cui si segnala la modifica del leg. rappr. nonchè della sede sociale/legale (la quale viene trasferita presso uno studio di commercialisti in altro comune).
La somministrazione avviata con Scia nell'anno 2000 in via XXX può continuare? Sede sociale e sede ove sono svolte le attività istituzionali possono essere diverse? Da cosa capisco che la sede in via XXX è quella ove sono svolte le attività istituzionali?
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Mi inserisco perchè il recente D.L. 147/2012 (come illustrato proprio stamani nella giornata di formazione OV - presto online la scheda per acquistare il DVD) ha introdotto importanti novità in materia di circoli:
1) eliminando i requisiti professionali per la somministrazione anche in caso di affidamento a terzi
2) eliminando l'obbligo della scia per l'avvio della somministrazione (sostituita dalla comunicazione al Questore)
3) eliminando i requisiti di sorvegliabilità.
Spiega meglio questi passaggi la circolare qui riportata:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7318.msg14605#msg14605
Non mi sono chiari due punti:
1) la sorvegliabilità - Da quale disposizione normativa capisco che non esiste più l'obbligo dei requisiti di sorvegliabilità?
2) la comunicazione al Questore sostituisce la Scia al Comune oppure è aggiuntiva rispetto alla Scia? Io opterei per la seconda ipotesi - a pag. 10 della circolare del Mise (3.1.1) si ribadisce che è soggetto alla SCIA l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati...
[quote]1) la sorvegliabilità - Da quale disposizione normativa capisco che non esiste più l'obbligo dei requisiti di sorvegliabilità?[/quote]
2.1.4 della circolare
[i]Quanto sostenuto dalla scrivente nelle citate risoluzioni, però, fermo restando il venir meno della formale autorizzazione di polizia, è ora sostanzialmente superato dal disposto di cui all’art. 2 bis del d.l. 20.6.2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il quale, con il comma 1 ha reinserito all’art. 86 del TULPS il comma 2 con il seguente
contenuto “Per la somministrazione di alimenti e bevande presso enti collettivi o circoli privati, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e [b]si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma[/b]”.[/i]
Quindi, salvo che mi sia sfuggito qualcosa nella 147/2012, si applica la sorvegliabilità ai sensi dell'art. 86 del TULPS che li equipara a PE e quindi dell'art. 64 comma 5 del d.lgs. 59/2010.
Attendi comunque riscontro di Chiarelli.
[quote] la comunicazione al Questore sostituisce la Scia al Comune oppure è aggiuntiva rispetto alla Scia? Io opterei per la seconda ipotesi - a pag. 10 della circolare del Mise (3.1.1) si ribadisce che è soggetto alla SCIA l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati...[/quote]
A mio avviso sostituisce (altrimenti non vedo la ratio della norma). A pagina 10 si specifica solo che la comunicazione al Questore è una SCIA.
Permane invece l'obbligo della notifica sanitaria ai sensi del reg. CE 852/2004.
Ma la notifica igienico sanitaria è una Scia al Suap... o sbaglio?
riferimento id:7374[quote]Ma la notifica igienico sanitaria è una Scia al Suap... o sbaglio?[/quote]
La notifica è una notifica che da noi viene fatta sul modello A di Regione Lombardia.
Ma non ha valore quale avvio amministrativo dell'attività (per il quale serve la SCIA alla quetura) ma solo di notifica come previsto dal regomento comunitario.
Ovviamente va al SUAP. A mio avviso va anche la SCIA per la Questura.
Ok, ci siamo...
Ora è sorto un problema con altro circolo privato...
Vi è stata una variazione dei soggetti titolari dei requisiti (è cambiato tutto l'organo direttivo)... Invece di presentare un mod. B con le schede 2 per variazione dei soggetti titolari dei requisiti è stata depositata una scia di subingresso da parte del nuovo presidente e non è stata allegata alcuna autocertificazione dei requisiti morali da parte degli altri membri dell'organo direttivo.
Vorrei procedere col rigetto della Scia... è corretto dichiararla irricevibile per assenza di elementi fondamentali e per errata indicazione della modifica che NON è un subingresso? Nell'irricevibilità bisogna concere il termine di 10 gg per produrre memorie scritte?
A mio personale giudizio l'eliminazione dell'art.86 c.2 tulps aveva, per certi versi, creato dei problemi, alcuni veri, altri solo apparenti, tra cui il mancato coordinamento di alcune norme.
La sua reintroduzione, sebbene sotto forma simile ma diversa rispetto alla precedente, ha forse peggiorato la situazione :-[, tanto da creare dubbi non ancora risolti neanche dopo la circolare MISE del 12.09.2012.
Se il motivo era reintrodurre i controlli di polizia nei circoli con somministrazione, come qualcuno va sostenendo, sarebbe stato sufficiente considerare l'applicabilità dell'art.13 L. 689/81 mai venuta meno (stante la sanzionabilità in via amministrativa) e comunque era forse meglio andare a rettificare direttamente il DPR 235/01.
La "comunicazione" al "Questore", dal tenore letterale della norma, andrebbe fatta solo se vi è somministrazione di bevande alcoliche mentre la SCIA al SUAP comprende ovviamente alimenti e bevande (anche alcoliche di qualsiasi gradazione).
A mio parere, in un'ottica di riduzione degli adempimenti amministrativi, direi che questa norma peggiora la situazione e va in senso contrario. Se, come pare, la Comunicazione è ulteriore e diversa rispetto alla SCIA, si creerebbe anche una evidente disparità di trattamento con i pubblici esercizi di somm.ne che si dovrebbero limitare alla sola SCIA mentre i circoli sia alla SCIA sia alla Comunicazione.
Siamo in attesa che il Ministero dell'Interno chiarisca alcuni aspetti.
A mio personale giudizio l'eliminazione dell'art.86 c.2 tulps aveva, per certi versi, creato dei problemi, alcuni veri, altri solo apparenti, tra cui il mancato coordinamento di alcune norme.
La sua reintroduzione, sebbene sotto forma simile ma diversa rispetto alla precedente, ha forse peggiorato la situazione :-[, tanto da creare dubbi non ancora risolti neanche dopo la circolare MISE del 12.09.2012.
Se il motivo era reintrodurre i controlli di polizia nei circoli con somministrazione, come qualcuno va sostenendo, sarebbe stato sufficiente considerare l'applicabilità dell'art.13 L. 689/81 mai venuta meno (stante la sanzionabilità in via amministrativa) e comunque era forse meglio andare a rettificare direttamente il DPR 235/01.
La "comunicazione" al "Questore", dal tenore letterale della norma, andrebbe fatta solo se vi è somministrazione di bevande alcoliche mentre la SCIA al SUAP comprende ovviamente alimenti e bevande (anche alcoliche di qualsiasi gradazione).
A mio parere, in un'ottica di riduzione degli adempimenti amministrativi, direi che questa norma peggiora la situazione e va in senso contrario. Se, come pare, la Comunicazione è ulteriore e diversa rispetto alla SCIA, si creerebbe anche una evidente disparità di trattamento con i pubblici esercizi di somm.ne che si dovrebbero limitare alla sola SCIA mentre i circoli sia alla SCIA sia alla Comunicazione.
Siamo in attesa che il Ministero dell'Interno chiarisca alcuni aspetti.
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Concordo .... e ritengo che allo stato attuale l'interpretazione logico-sistematica porti a concludere che per i circoli occorre SOLO la comunicazione al Questore per la somministrazione di alcolici mentre per la somministrazione di altri prodotti non vi sano più adempimenti amministrativi.
TUTTAVIA, poichè rimangono gli adempimenti sanitari, DI FATTO, sarà consigliabile invitare l'interessato a presentare entrambe le SCIA onde evitare possibili interventi sanzionatori da parte di organi di vigilanza diversi dal Comune.
Salve avrei bisogno di un’informazione. Volevo sapere se all’interno di un circolo privato, ci debba essere, per legge, un’aria adibita esclusivamente al consumo di alcolici e una parte adibita solo ed esclusivamente alle attività culturali dell’associazione stessa.
Mi spiego meglio: mi è stato riportato che all’interno di un circolo si può somministrare e consumare da bere solo nel 20% del locale e che il restante 80% del locale, deve essere adibito alle attività ludiche o culturali. Visto che non riesco a trovare riscontro in nessuna normativa, mi permetto di chiedere il suo aiuto, data la sua preparazione in materia.
La ringrazio anticipatamente, in attesa di una sua risposta.
Cordiali Saluti
Non ricordo norme specifiche che prevedano una superficie massima per la somministrazione nei circoli privati.
La norma parla di circoli che intendono "svolgere direttamente attivita' di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attivita' istituzionali", quindi si deduce che l'attività di somministrazione deve essere complementare a quelle istituzionali.
Può essere che sia prevista questa limitazione a livello di norme tecniche del PGT.
Ad esempio ti riporto il caso del comune di Leini (TO) [url=http://www.comune.leini.to.it/portals/49/siscomarchivio/9/nda_vp13.pdf]http://www.comune.leini.to.it/portals/49/siscomarchivio/9/nda_vp13.pdf[/url]
[i]L’attività di circolo privato rientrante nelle attività td è ammessa:
in tutte le aree normative, a seguito del L.7/12/2000 n°383 DPR 4/4/2001 n°235 , mediante presentazione di denuncia di inizio attività e con le certificazioni previste dal DPR 4/4/2001 TITOLO I – NORME GENERALI n°235, con le seguenti limitazioni al fine di limitare ricadute critiche in termini di viabilità, inquinamento acustico e paesaggistico.
SUL massima complessiva 500 mq
[b]Sup. per attività di ristorazione- somministrazione 20% della SUL destinata al circolo.[/b] [/i]
Salve avrei bisogno di alcune informazioni in merito alla costituzione di un Associazione di Promozione Sociale riconosciuta.
• Una APS (associazione di promozione sociale) deve essere per forza affiliata ad un ente nazionale (ARCI; ACLI; AICS; ecc.)?
• Per somministrare delle bevande ai terzi non soci dell’associazione bisogna aprire una partita IVA ed emettere regolare scontrino dato che siamo di fronte ad un’attività commerciale vera e propria. Per i soci invece è possibile non emettere scontrini ed eseguire un prezzo inferiore?
• Se l’attività di una APS si svolge all’interno di un locale con annesso bar, mi saprebbe spiegare che differenza c’è tra una APS ed un circolo privato dato che la normativa indica che una APS non può essere un circolo privato?
Vi ringrazio anticipatamente, in attesa di risposta.
Cordiali Saluti
Premesso che non sono inesperto in associazionismo
[quote]• Una APS (associazione di promozione sociale) deve essere per forza affiliata ad un ente nazionale (ARCI; ACLI; AICS; ecc.)?[/quote]
Non mi risulta l'obbligo
[quote]• Per somministrare delle bevande ai terzi non soci dell’associazione bisogna aprire una partita IVA ed emettere regolare scontrino dato che siamo di fronte ad un’attività commerciale vera e propria. Per i soci invece è possibile non emettere scontrini ed eseguire un prezzo inferiore? [/quote]
Non mi risulta per lo scontrino (mentre il prezzo inferiore a mio avviso é fattibile come forma di sconto), ma su questo punto ti invito a sentire un commercialista
[quote]• Se l’attività di una APS si svolge all’interno di un locale con annesso bar, mi saprebbe spiegare che differenza c’è tra una APS ed un circolo privato dato che la normativa indica che una APS non può essere un circolo privato?[/quote]
Non mi risulta questo divieto. La principale differenza é che la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività é compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444 indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
chiarimenti sulla risposta numero 3
legge n 383 del 2000 (art. 2 comma 3):
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Ho interpretato male io la legge?
La ringrazio anticipatamente in attesa di una sua risposta.
chiarimenti sulla risposta numero 3
legge n 383 del 2000 (art. 2 comma 3):
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Ho interpretato male io la legge?
La ringrazio anticipatamente in attesa di una sua risposta.
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Non esiste alcuna incompatibilità fra una APS ed un circolo privato.
Una APS può costituire un circolo ma per rimanere APS non deve discriminare!!! Ciò non significa che deve fare entrare chiunque. Deve comunque NON fare entrare i non soci. Ma fra i soci non può discriminare in base a condizioni economiche o altri fattori ..... altrimenti non è più APS.
Salve, vorrei porvi alcune domande:
1) Le APS che svolgono la propria attività istituzionale all’interno di un locale con annesso bar, può avere dei soci volontari per la gestione del bar?
2) I circoli privati possono avere dei soci volontari?
3) Dopo aver svolto l’attività istituzionale in un circolo per un anno (requisito essenziale, per il riconoscimento di APS) posso chiedere il riconoscimento per diventare una APS ?
4) All’interno di un locale dove si svolge l’attività istituzionale dell’APS possono entrare solo i soci. E’ corretto?
5) Queste attività che non riguardano gli scopi istituzionali possono essere a pagamento anche se rivolte ai soli soci?
6) Per la somministrazione di bevande bisogna pagare l’IVA e far si che l’incasso di queste attività commerciali non sia predominante rispetto alle attività istituzionali. Ma a quanto può ammontare questo incasso?
7) E’ per forza necessario che i soci paghino una quota associativa annua?
8) Il presidente del circolo deve essere sempre presente o basta che vi sia o lui o il vice presidente?
9) Se non sono affiliato a nessuna associazione nazionale posso produrre io le mie tessere?
10) Se un socio è iscritto regolarmente ma ha perso la tessera associativa, devo per forza rifarla o posso anche lasciarlo senza dato che ho tutto registrato sul computer? Cioè se arrivano dei controlli potrebbero farmi una multa?
11) Tutte le attività che svolgo per conto della APS e che servono per l’attuazione degli scopi istituzionali devono essere iscritti sullo Statuto o sull’Atto Costitutivo?
Vi ringrazio anticipatamente, in attesa di una Vostra risposta.
Cordiali Saluti