Data: 2012-09-20 09:26:39

Termini di conclusione del procedimento

Buongiorno
In riferimento all'art. 4 comma 6 del D.lgs n.160/2010 il Consiglio Comunale nell'approvare il Regolamento Suap ha stabilito la competenza al Suap in materia sportello unico per l'edilizia produttiva.
Un'imprea ha presentato istanza intesa ad ottenere il permesso a costruire per la realizzazione di una multisala. Quale responsanìbile Suap, nella nota di avvio del procedimento ( legge241/90) da inviare all'impresa, ho fatto riferimento per i  termini della conclusione del procedimento ai 60 giorni previsti dall'art.7 (procedimento ordinario). Di seguito ho inviato l'istanza e la documentazione allegata all'uffico edilizia del Comune per l'istruttoria della pratica. L'ufficio edilizia,ha espresso parere negativo  all'esecuzione dell'intervento e pur se sollecitato ad emettere il provvedimento prima dei 60 gg., lo ha emanato dopo 70 giorni dalla presentazione della pratica al Suap.
L'impresa, a questo punto, ha comunicato al Comune di avvalersi dell'istituto del silenzio assenso essendo il parere pervenuto in ritardo rispetto ai termini di conclusione del procedmento (60gg).
Di conseguenza ha presentato anche ricorso al TAR chiedendo l'annullamento del parere negativo in quanto emesso oltre i termini, in subordine la sospensiva del parere emesso.
In attesa della sentenza del TAR vorrei in merito un Vostro parere:
L'ufficio edilizia sostiene che i termini per il formarsi del silenzio assenso in materia di permesso a costruire sono quelli stabiliti dall'art. 20(R)del D.p.r. n.380/2001 e s.m.i., ovvero 90 giorni e non quelli stabiliti dall'art.7 del D.p.r. n.160/2010, in quanto il D.P.r. n.380/2001 é legge speciale, per cui io avrei comesso l'errore nel comunicare in 60 giorni i termini di conclusione del procedimento.
In attesa della sentenza del Tar, dato che nutro dei dubbi su quale normativa doveva essere applicata, vorrei conoscere un Vs parere in proposito.
Saluti

riferimento id:7373

Data: 2012-09-20 15:51:10

Re:Termini di conclusione del procedimento

Ciao,
il problema dei rapporti fra procedimento unico e procedimenti settoriali è ricorrente, nasce nel 1998 ed ancora oggi riguarda la vita quotidiana dei SUAP.

In linea generale il procedimento unico soggiace ESCLUSIVAMENTE ai termini del DPR 160/2010 (art. 7) che, tuttavia, NON PREVEDE un meccanismo di silenzio-assenso bensì di SILENZIO DEVOLUTIVO (tramite ricorso alla conferenza di servizi).
La norma fa salvi i termini più brevi della normativa regionale.

Del tutto inconferente il ragionamento dell'ufficio tecnico sulla specialità della normativa edilizia. Tutti i procedimenti sono disciplinati dalla normativa speciale (ambiente, commercio, artigianato ecc....). Così ragionando il procedimento SUAP non troverebbe mai applicazione!!

A mio avviso hai CORRETTAMENTE indicato il termine di 60 giorni anche se, a mio avviso, esso va coordinato con la disciplina di settore laddove preveda una procedura più favorevole.
In materia edilizia il procedimento di rilascio del permesso di costruire è soggetto a SILENZIO-ASSENSO (quindi NON il procedimento SUAP in quanto tale, ma l'endoprocedimento edilizio). Ed a mio avviso tale istituto rimane fermo anche se ci troviamo nell'ambito del procedimento unic per cui:
1) il procedimento SUAP ha un termine di 60 giorni
2) decorso detto termine il SUAP è titolato (su richiesta dell'interessato) ad attivare la conferenza di servizi
3) in ogni caso il termine continua a decorrere ed alla scadenza dei 90 giorni scatta il silenzio-assenso se il procedimento non viene sospeso ed interrotto (es. dalla conferenza di servizi).


FAMMI SAPERE cosa ne pensa il TAR


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Art. 7  Procedimento unico

1.  Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2.  Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.
3.  Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.
4.  Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
5.  Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c) del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
6.  Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
7.  Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

riferimento id:7373

Data: 2012-09-21 11:45:35

Re:Termini di conclusione del procedimento

Ti faccio sapere cosa ne pensa il TAR.
La procedura che é quella del D.pr. 380 e non é previsto un termine  più favorevole da parte della Regione Lazio
per la conclusione del procedimento in materia di permesso a costrire.
L'interessato comunque non ha richiesto, come da te indicato, alla scadenza dei 60 giorni di attivare la conferenza dei servizi.

Domanda: la conferenza dei servizi doveva essere richiesta dall'impresa o anch'io avevo l'obbligo di convocarla alla scadenza del 60° giorno?

saluti

riferimento id:7373

Data: 2012-09-21 12:35:06

Re:Termini di conclusione del procedimento

Domanda: la conferenza dei servizi doveva essere richiesta dall'impresa o anch'io avevo l'obbligo di convocarla alla scadenza del 60° giorno?
[color=red]Sul punto si dibatte ma A MIO AVVISO il SUAP la deve attivare su istanza dell'interessato mentre in assenza di una richiesta espressa dovrà continuare ad attendere il rilascio dei pareri o il formarsi del silenzio-assenso.
Il tenore letterale del DPR fa propendere per l'obbligo del SUAP nella convocazione ma tale attivazione potrebbe costituire un aggravio del procedimento per l'interessato .... ecco perchè propendo per l'altra soluzione.

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riferimento id:7373

Data: 2012-09-21 12:45:09

Re:Termini di conclusione del procedimento

Per il momento grazie, ti farò sapere della sentenza.
Però con queste problematiche ancora non risolte, si lavora male.
saluti

riferimento id:7373

Data: 2012-10-15 19:16:55

Re:Termini di conclusione del procedimento

Il TAR  ha rigettato la sospensiva sul parere negativo emesso, sul presupposto che  non essendo l'attività edilizia iniziata nessun danno é al momento ravvisabile.
Il tutto é rimandato al merito per il quale ancora non é stata stabilità la data.
saluti

riferimento id:7373
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