Data: 2012-09-20 04:34:00

Individuazione dei casi in cui e' superflua la comunicazione di avvio .......

Individuazione dei casi in cui e' superflua la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/90 : Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame dopo aver richiamato i diversi indirizzi giurisprudenziali intervenuti in materia di procedimenti vincolati ha ritenuto di aderire all'interpretazione giurisprudenziale a tenore della quale la comunicazione di avvio del procedimento dovrebbe diventare superflua quando: l'adozione del provvedimento finale è doverosa (oltre che vincolata) per l'amministrazione; i presupposti fattuali dell'atto risultano assolutamente incontestati dalle parti; il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili; l'eventuale annullamento del provvedimento finale, per accertata violazione dell'obbligo formale di comunicazione, non priverebbe l'amministrazione del potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto (anche in relazione alla decorrenza dei suoi effetti giuridici).". (Consiglio Stato, sez. IV, 30 settembre 2002, n. 5003). Sotto altro profilo, aggiunge il Collegio, conforto a tale interpretazione si rinviene in relazione al sopravvenuto disposto del comma 2 dell'art. 21 octies legge 15/2005, specificamente riferita alla violazione procedimentale dell'articolo 7, ed applicabile tanto alla ipotesi di atto vincolato che a quella di atto discrezionale: la novella legislativa ha previsto che l'amministrazione può dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato , così superando la censura di carattere formale (per una recente ricostruzione del sistema alla luce della "novella", si veda Consiglio Stato , sez. VI, 07 gennaio 2008, n. 19). Essa è applicabile in astratto ratione temporis anche alle controversie pendenti stante la natura processuale della norma. L'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, costituisce disposizione di carattere processuale, applicabile anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della l. n. 15 del 2005. L'orientamento in questione poggia sistematicamente sull'evidente ratio della disposizione da ultimo richiamata, volta a far prevalere gli aspetti sostanziali su quelli formali nelle ipotesi in cui le garanzie procedimentali non produrrebbero comunque alcun vantaggio a causa della mancanza di un potere concreto di scelta da parte dell'Amministrazione. (Consiglio Stato, sez. VI, 18 febbraio 2011, n. 1040). (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 17.9.2012, n. 4925)

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