Data: 2012-09-20 04:31:41

Processo amministrativo - DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2012 , n. 160

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2012 , n. 160
Ulteriori  disposizioni  correttive  ed  integrative  al  decreto
legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  recante  codice  del  processo
amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma  4,  della  legge  18
giugno 2009, n. 69. (12G0181)

(GU n. 218 del 18-9-2012 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 03/10/2012
 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  l),  della
Costituzione;
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare  l'articolo
44, recante delega al Governo per il riassetto della  disciplina  del
processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e'  previsto  che  il
Governo puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14,  numero
2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al  regio  decreto
26 giugno 1924, n. 1054;
  Vista la nota in data 8 luglio  2009,  con  la  quale  il  Governo,
avvalendosi della facolta' di cui all'articolo  14,  numero  2),  del
citato testo unico n. 1054 del 1924,  ha  commesso  al  Consiglio  di
Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in  data  23
luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e'  stata
deferita ad una commissione speciale  e  ne  e'  stata  stabilita  la
composizione;
  Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  di  attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
  Visto l'articolo 44, comma 4, quarto periodo, della legge 18 giugno
2009, n. 69, il quale prevede che: "entro  due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1,  possono
ad  essi  essere  apportate  le  correzioni  e  integrazioni  che
l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con  lo  stesso
procedimento e in base  ai  medesimi  principi  e  criteri  direttivi
previsti per l'emanazione degli originari decreti";
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato  in  data  6
ottobre 2010, con il quale la commissione speciale e' stata integrata
nella sua composizione;
  Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, concernente:
"Disposizioni correttive ed  integrative  al  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, recante codice  del  processo  amministrativo  a
norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.";
  Vista la proposta di un secondo correttivo recante: "Correzioni  ed
integrazioni al Codice del processo amministrativo", redatta da detta
commissione  speciale  e  trasmesso  al  Governo  con  la  nota  del
Presidente del Consiglio di Stato in data 13 luglio 2012;
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2012;
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
  Considerato che sono state ottemperate le  condizioni  poste  dalle
Commissioni  parlamentari  tenendo  conto  dei  limiti  della  delega
conferita ed in ossequio ai principi generali che informano  l'intero
sistema  giuridico  processuale  italiano  e  all'articolo  81  della
Costituzione;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 settembre 2012;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1

Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1
            al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

  1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
        " 4. La competenza di cui al presente articolo e all'articolo
14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.";
      2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
        "4-bis. La competenza territoriale relativa al  provvedimento
da cui deriva l'interesse a  ricorrere  attrae  a  se'  anche  quella
relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne  che
si tratti di atti normativi  o  generali,  per  la  cui  impugnazione
restano  fermi  gli  ordinari  criteri  di  attribuzione  della
competenza.";
    b) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
      "Art.  15  (Rilievo  dell'incompetenza)  -  1.  Il  difetto  di
competenza e' rilevato d'ufficio finche' la causa non  e'  decisa  in
primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso e' rilevato se  dedotto
con specifico motivo avverso il capo della pronuncia  impugnata  che,
in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.
      2. In ogni caso il giudice decide  sulla  competenza  prima  di
provvedere sulla domanda cautelare e, se  non  riconosce  la  propria
competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa.
      3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto  di  competenza
puo' essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in
giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia
immediata sulla questione di competenza. Si osserva  il  procedimento
di cui all'articolo 87, comma 3.
      4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai  commi
2 e 3.  Se  dichiara  la  propria  incompetenza,  indica  il  giudice
ritenuto competente. Se, nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni
dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa e' riassunta  davanti
al giudice dichiarato competente, il  processo  continua  davanti  al
nuovo giudice. Salvo quanto previsto  al  comma  6,  la  riassunzione
preclude  alla  parte  che  l'ha  effettuata  la  proposizione  del
regolamento di competenza.
      5. L'ordinanza che pronuncia sulla  competenza  senza  decidere
sulla  domanda  cautelare  e'  impugnabile  esclusivamente  con  il
regolamento di competenza di cui all'articolo 16. Il giudice  dinanzi
al quale la causa e' riassunta, se ritiene  di  essere  a  sua  volta
incompetente,  richiede  d'ufficio  il  regolamento  di  competenza.
L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda  cautelare
puo' essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei  modi
ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si  impugna
quella sulla domanda cautelare.
      6.  In  pendenza  del  regolamento  di  competenza  la  domanda
cautelare  si  propone  al  giudice  indicato  come  competente
nell'ordinanza di cui al comma 4, che  decide  in  ogni  caso,  fermo
restando quanto disposto dal comma 7.
      7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato
incompetente perdono efficacia alla scadenza del  termine  di  trenta
giorni dalla data  di  pubblicazione  dell'ordinanza  che  regola  la
competenza.
      8. La domanda  cautelare  puo'  essere  riproposta  al  giudice
dichiarato competente.
      9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche  ai
provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di
decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui  all'articolo
47, comma 2.";
    c) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
      "Art. 16 (Regolamento di competenza) -  1.  Il  regolamento  di
competenza e' proposto con istanza notificata alle  altre  parti  nel
termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di  trenta  giorni
dalla notificazione ovvero di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
dell'ordinanza che  pronuncia  sulla  competenza  ed  e'  depositato,
unitamente a copia degli atti utili al fine del  decidere,  entro  il
termine  di  cui  all'articolo  45  ridotto  alla  meta'  presso  la
segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento  richiesto
di ufficio, ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  5,  l'ordinanza  e'
immediatamente  trasmessa  al  Consiglio  di  Stato  a  cura  della
segreteria e comunicata alle parti.
      2. Il Consiglio di Stato decide  con  ordinanza  in  camera  di
consiglio, previo avviso della  fissazione  della  medesima,  inviato
almeno dieci giorni prima  ai  difensori  che  si  siano  costituiti.
L'ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento salvo il  caso
di regolamento richiesto d'ufficio. La pronuncia sulle spese conserva
efficacia anche dopo la sentenza che  definisce  il  giudizio,  salvo
diversa statuizione  espressa  nella  sentenza.  Al  procedimento  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8.
      3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio  di  Stato,
in sede di regolamento o di appello ai sensi dell'articolo 62,  comma
4, vincola i tribunali amministrativi regionali.  Se  viene  indicato
come competente un tribunale diverso da  quello  adito,  il  giudizio
deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta  giorni  dalla
notificazione dell'ordinanza che pronuncia  sul  regolamento,  ovvero
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.";
    d) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: "codice di procedura
civile" sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  tenendo  anche  conto  del
rispetto dei principi di chiarezza e sinteticita' di cui all'articolo
3, comma 2 ";
    e) all'articolo 34, comma 1,  lett.  c),  dopo  le  parole:  "del
codice civile", sono aggiunte le seguenti: ". L'azione di condanna al
rilascio di un provvedimento richiesto e' esercitata, nei  limiti  di
cui  all'articolo  31,  comma  3,  contestualmente  all'azione  di
annullamento del provvedimento di diniego  o  all'azione  avverso  il
silenzio";
    f) l'articolo 40 e' sostituito dal seguente:
      "Articolo 40 (Contenuto del  ricorso)  -  1.  Il  ricorso  deve
contenere distintamente:
        a)  gli  elementi  identificativi  del  ricorrente,  del  suo
difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
        b) l'indicazione dell'oggetto  della  domanda,  ivi  compreso
l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e  la  data  della
sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
        c) l'esposizione sommaria dei fatti;
        d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
        e) l'indicazione dei mezzi di prova;
        f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
        g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in  giudizio
personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso,
della procura speciale.
      2. I motivi proposti in violazione del  comma  1,  lettera  d),
sono inammissibili.";
    g) all'articolo 55, comma 13, le parole :  "commi  5  e  6"  sono
sostituite dalle seguenti: "comma 4";
    h) all'articolo 62, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "4. Nel giudizio di cui al presente articolo e' rilevata  anche
d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma  2,
13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4,  e  55,  comma  13.  Se  rileva  la
violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 2,  42,  comma  4  e  55,
comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone  la
questione al contraddittorio delle parti ai sensi  dell'articolo  73,
comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo  16,
comma 3. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale  amministrativo
regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure  cautelari
emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma
6. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo  15,
comma 8.";
    i) all'articolo 76, comma 4, le parole: "gli articoli 114, quarto
comma, e" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo";
    l) all'articolo 85, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
      "8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di
cui all'articolo 87, comma 3.";
    m) all'articolo 96, comma 5, le parole: "entro dieci giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "nel termine di cui all'articolo 45";
    n) all'articolo 98, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro
II, titolo II, in quanto applicabili.";
    o) all'articolo 99, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "L'adunanza plenaria,  qualora  ne  ravvisi  l'opportunita',
puo' restituire gli atti alla sezione.";
    p) all'articolo 105 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 1, dopo le parole: "o  riforma  la  sentenza"  sono
inserite le seguenti: "o l'ordinanza";
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3.  Le  parti  devono  riassumere  il  processo  con  ricorso
notificato  nel  termine  perentorio  di  novanta  giorni  dalla
notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della  sentenza  o
dell'ordinanza.";
    q) all'articolo 111, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo:
      "Copia dell'ordinanza e' trasmessa alla cancelleria della Corte
di cassazione.";
    r) all'articolo 119, comma 1, la lettera e) e'  sostituita  dalla
seguente:
      "e) i provvedimenti di scioglimento  degli  organi  di  governo
degli  enti  locali  e  quelli  connessi,  che  riguardano  la  loro
formazione e il loro funzionamento;";
    s) all'articolo 129 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
        "1. I provvedimenti immediatamente  lesivi  del  diritto  del
ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio  per
le elezioni comunali, provinciali e regionali e per  il  rinnovo  dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia  sono  impugnabili
innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel  termine
di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione,  ovvero
dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.
        2. Gli atti  diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  1  sono
impugnati alla conclusione del procedimento  unitamente  all'atto  di
proclamazione degli eletti.";
      2) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "che provvede"  sono
inserite  le  seguenti:  "a  pubblicarlo  sul  sito  internet  della
giustizia amministrativa e";
      3) al comma 8, lettera c), dopo le parole: "che provvede"  sono
inserite  le  seguenti:  "a  pubblicarlo  nel  sito  internet  della
giustizia amministrativa e";
    t)  all'articolo  133,  comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      1) alla lettera l), dopo le parole: "n. 385," sono soppresse le
seguenti: "dalla Commissione nazionale per la societa' e la borsa,";
      2) alla lettera p), dopo le parole: "n. 225," sono inserite  le
seguenti: "nonche' gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emanati
ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del
1992";
    u) all'articolo 135, comma 1, lettera e),  dopo  le  parole:  "n.
225," sono inserite le seguenti: "nonche' gli atti, i provvedimenti e
le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5,  commi  2  e  4  della
medesima legge n. 225 del 1992";
    v) all'articolo 136, dopo il comma 2 e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente:
      "2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei  suoi
ausiliari, del  personale  degli  uffici  giudiziari  e  delle  parti
possono essere sottoscritti con firma digitale.".

       
     
                              Art. 2

Modifiche alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al  decreto
                  legislativo 2 luglio 2010, n. 104

  1. L'articolo 9 delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al
decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e'  sostituito  dal
seguente:
    "Art. 9. Calendario delle udienze e formazione dei collegi - 1. I
presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di  Stato,  il
presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per  la  Regione
siciliana e  i  presidenti  dei  tribunali  amministrativi  regionali
ovvero, nel caso in cui il  tribunale  e'  suddiviso  in  sezioni,  i
presidenti delle sezioni staccate e interne, all'inizio di ogni anno,
stabiliscono il  calendario  delle  udienze,  con  l'indicazione  dei
magistrati chiamati a parteciparvi e, all'inizio di  ogni  trimestre,
la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri  stabiliti
dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.".

       
     
                              Art. 3

Modifiche  alle  norme  di  coordinamento  e  abrogazioni,  di  cui
    all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

  1.  All'articolo  4,  comma  1,  delle  norme  di  coordinamento  e
abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, il numero 19) e' soppresso.
  2. Al comma 6-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,  n.
225, come  introdotto  dall'articolo  3,  comma  5,  delle  norme  di
coordinamento  e  abrogazioni,  di  cui  all'allegato  4  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo  la  parola:  "commissariali"
sono inserite le seguenti: "nonche' avverso gli atti, i provvedimenti
e le ordinanze emanati ai sensi dei commi 2 e 4".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2012

                            NAPOLITANO

                        Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

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