Nella formulazione dell'atto l'utilizzo da parte della P.A. di una terminologia imprecisa o impropria non determina di per sé un vizio di legittimità dell'atto : Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato rileva come costituisce approdo consolidato della giurisprudenza quello per cui "L'esatta qualificazione di un provvedimento va effettuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa reale, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dall'amministrazione. L'apparenza derivante da una terminologia, eventualmente imprecisa o impropria, utilizzata nella formulazione testuale dell'atto stesso non è vincolante, né può prevalere sulla sostanza e neppure determina di per sé un vizio di legittimità dell'atto, purché ovviamente sussistano i presupposti formali e sostanziali corrispondenti al potere effettivamente esercitato." (TAR Campania Napoli, Sez. I, 6.2.2006, n. 1623). (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 18.9.2012, n. 4942)
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/settembre/News_19-09-2012/index.html#1550270611
Ho letto la sentenza del CDS. Al di là del merito della questione, non ritenete che l'Alto Consesso sia incorso in evidente errore ritendo "ormai abrogato" il DPR 24.11.1971 n.1199 sui ricorsi amministrativi ?
Quando sarebbe stato abrogato e da quale legge ?