ANCI - Vidimazione registri c/s sostanze zuccherine L.82/2006
Comunicazione n.212
Alla c.a
del Sindaco
del Responsabile ufficio SUAP
Gentilissimi,
a seguito di accertamenti svolti dal Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressioni Frodi dei prodotti agroalimentari di Firenze del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è emerso che alcuni comuni toscani attuano una erronea procedura per la vidimazione del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine autorizzando l’autovidimazione da parte delle ditte.
Suddetta procedura, di competenza del Comune, è disciplinata dal comma 1 dell’art.28 della legge 20 febbraio 2006 n.82 “I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all’imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell’uso dal comune competente in base al luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all’atto in cui si verificano”.
Vi invitiamo pertanto a voler verificare che la procedura di vidimazione presso il vostro Comune, sia attuata correttamente secondo quanto previsto dalla normativa.
Cordiali saluti
Alessandro Pesci
Segretario Generale
Firenze, Viale Giovine Italia, 17
Tel 055 2477490 - Fax 055 2260538