Data: 2012-09-17 17:38:47

Circolare MINISTERO su modifiche Bolkestein - 12/9/2012

Circolare MINISTERO su modifiche Bolkestein - 12/9/2012

Circolare 3656/C del 12 settembre 2012
Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno – Circolare esplicativa


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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LfIMPRESA E LfINTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO LA CONCORRENZA IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV. Promozione della Concorrenza
Divisione VI . Servizi e Professioni
Divisione XVII . Qualita dei prodotti e dei servizi
Divisione XXI . Registro delle imprese
Divisione XXII . Sistema camerale
Via Sallustiana, 53 . 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5309 . fax +39 06 4821706
e-mail: dgmercato.segreteria@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it
Prot. 0189658 del 12/9/2012
REGIONI
ASSESSORATO AL COMMERCIO
LORO SEDI
PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
ASSESSORATO COMMERCIO
LORO SEDI
CIRCOLARE n. 3656/C COORDINAMENTO INTERREGIONALE
c/o REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO 44
60125 ANCONA
ANCI
VIA DEI PREFETTI, 46
00186 R O M A
CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI
e, per conoscenza:
UNIONE PROVINCE ITALIANE
PIAZZA CARDELLI, 4
00186 R O M A
UNIONCAMERE
PIAZZA SALLUSTIO, 21
00187 R O M A
2
CONFCOMMERCIO
PIAZZA G.G. BELLI, 2
00153 R O M A
CONFESERCENTI
VIA NAZIONALE, 60
00184 R O M A
ALLEANZA COOPERATIVE
VIA BORGO S. SPIRITO, 78
00193 ROMA
CONFINDUSTRIA
VIALE DELLfASTRONOMIA, 30
00144 R O M A
CONFAPI
VIA DELLA COLONNA ANTONINA, 52
00186 R O M A
CNA
VIA GUATTANI, 13
00161 R O M A
CONFARTIGIANATO
VIA S.GIOVANNI IN LATERANO, 152
00184 R O M A
CASARTIGIANI
VIA FLAMINIO PONZIO, 2
00153 R O M A
FAX 06/5755036
CLAAI
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 154
00186 R O M A
FAX 06/6877580
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OGGETTO: Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 recante disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione
della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno . Circolare
esplicativa
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Con il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 sono state effettuate precise scelte volte a favorire
la semplificazione e la libera concorrenza nel mercato dei servizi.
Dopo un biennio dallfentrata in vigore dello stesso e emersa la necessita di apportare alcune
modifiche ed integrazioni al testo, al fine di garantire la prosecuzione di una puntuale applicazione
di quanto disciplinato nella direttiva 2006/123/CE alla luce di quanto emerso in detto periodo
dallfapplicazione concreta di tale disciplina.
Dette modificazioni e integrazioni sono state adottate con il decreto legislativo in oggetto, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione
della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, ed entreranno in vigore il 14
settembre.
Ai fini di una omogenea applicazione delle nuove disposizioni nel territorio nazionale, si illustrano
di seguito le principali modifiche intervenute e si riportano in merito alcune opportune
precisazioni.
1. Requisiti di onorabilita ai fini dellfavvio e dellfaccesso allfattivita commerciale e di
somministrazione di alimenti e bevande - Modifiche allfart. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59
ad opera dellfart. 8, comma 1, lett. a), b), c) e d) del decreto correttivo
1.1 Art. 71, comma 1, lett. f)
1.1.1. Con la modifica intervenuta al comma 1, lettera f), dellfart. 71, sono state eliminate le
parole gnon detentiveh in caso di misure di sicurezza, non contenute, peraltro, nel soppresso
articolo 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998. In conseguenza della modifica sono state rese
impeditive dellfesercizio delle attivita commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande
tutte le misure di sicurezza personali, detentive o meno.
1.2 Art. 71, comma 2
1.2.1 Al comma 2 dellfart. 71 le parole gil gioco dfazzardo, le scommesse clandestine, per
infrazioni alle norme sui giochih sono sostituite dalle seguenti: gil gioco dfazzardo, le scommesse
clandestine, nonche per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochih.
La formulazione della disposizione, come, modificata, consente di rendere chiaro che le infrazioni
alle norme sui giochi sono ostative solo se punite penalmente. Cio significa che non possono
considerarsi tali le infrazioni che rientrano negli illeciti amministrativi. Come precisato dal
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Ministero dellfInterno con parere n. 557/PAS.7206.12000A(17)4 del 19.6.2009, infatti, ai sensi
dellfarticolo 110, comma 10, del TULPS, per dette ultime violazioni e prevista lfadozione, da
parte del Sindaco, del provvedimento di sospensione della licenza per pubblico esercizio per un
periodo da uno a trenta giorni, e, solo in caso di reiterazione della violazione, la revoca della
stessa. Inoltre, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa individuata al comma
9 dellfarticolo 110 del TULPS non consente, altresi, lfapplicazione della sanzione aggiuntiva
indicata al comma 10 (ovvero sospensione e revoca).
Di conseguenza, fermo restando il presupposto ostativo allfavvio e allfesercizio dellfattivita di
vendita e di somministrazione in caso di condanna definitiva per reati concernenti gil gioco
dfazzardo e le scommesse clandestineh, previste dal medesimo comma 2, nel caso di specie
occorre fare riferimento allfillecito penale che rientra nella categoria delle ginfrazioni alle norme
sui giochih, ossia allfart. 723 del codice penale che sanziona (con lfammenda nella ipotesi base e
con la pena alternativa dellfarresto nelle ipotesi aggravate) glfesercizio abusivo di un gioco non di
azzardoh.
1.3 Art. 71, comma 3
1.3.1 Il comma 3 dellfarticolo 71 e stato completamente riformulato e nella versione vigente
stabilisce che gIl divieto di esercizio dellfattivita, ai sensi del comma 1 alle lett. b), c), d) e) ed f),
ed ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la
pena e stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine decorre dal giorno
del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazioneh
Con la modifica intervenuta, nellfelencazione delle condizioni ostative ai fini dellfavvio e
dellfesercizio dellfattivita di vendita e di somministrazione, e stato inserito anche il riferimento
alle condizioni ostative elencate al comma 2 dellfart. 71.
Nella precedente formulazione della disposizione il solo riferimento ai reati di cui al comma 1
poteva far ritenere la necessita, per il soggetto incorso in una causa ostativa allfesercizio
dellfattivita di somministrazione di alimenti e bevande determinata da un reato contemplato dal
comma 2 dellfarticolo 71, dellfottenimento del provvedimento formale di riabilitazione.
Quanto sopra conseguiva dalla circostanza che le condizioni ostative elencate al comma 1, si
applicavano sia ai soggetti che intendevano avviare unfattivita di vendita nel settore alimentare,
che ai soggetti che intendevano avviare unfattivita di somministrazione di alimenti e bevande,
mentre le condizioni elencate al successivo comma 2 si applicavano solo ai soggetti che
intendevano avviare lfattivita nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e
risultavano aggiuntive rispetto a quelle elencate al comma 1.
La modifica intervenuta pertanto ha eliminato detta disparita di trattamento non giustificabile tra i
soggetti aspiranti allfesercizio dellfattivita di vendita e quelli aspiranti alla somministrazione,
stabilendo che il divieto di esercizio dellfattivita permane per la durata di cinque anni sia per i reati
di cui al comma 1 che per quelli di cui al comma 2. Cio significa che lfistituto della riabilitazione
di cui allfarticolo 178 del codice penale o il decorso dei cinque anni, previsti dal comma 3
dellfarticolo 71, sono ammissibili anche in presenza delle condizioni ostative di cui al comma 2.
1.3.2 Con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dellfart. 71 relativamente al quinquennio
necessario a determinare la cessazione del divieto di esercitare lfattivita di vendita e di
somministrazione di alimenti e bevande, si precisa che il Ministero della Giustizia, con nota 22
maggio 2012, n. 027.002.003-7, ha esplicitato che il termine iniziale dal quale far decorrere il
quinquennio deve essere individuato dal pagamento della pena pecuniaria (o, se convertita per
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insolvenza, dallfesaurimento della liberta vigilata) ovvero, in caso di declaratoria di estinzione
della pena per altra causa, dal passaggio in giudicato del provvedimento.
Nel caso, invece, di un soggetto condannato con sentenza irrevocabile, al quale per effetto
dellfindulto sia stata condonata la sola pena pecuniaria, con nota del 13 giugno 2012, n.
027.002.003-7, il medesimo Ministero ha precisato che la decorrenza del quinquennio va calcolata
dal momento in cui e terminata lfespiazione della pena detentiva e non dalla data di irrevocabilita
della sentenza di condanna.
1.4 Art. 71, comma 5
1.4.1 Il comma 5 dellfarticolo 71 e stato riformulato. Il comma in questione, nella attuale
formulazione, dispone che gIn caso di societa, associazioni od organismi collettivi i requisiti
morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona
preposta allfattivita commerciale e da tutti i soggetti individuati dallfarticolo 2, comma 3, del
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2
devono essere posseduti dal titolare e dallfeventuale altra persona preposta allfattivita
commercialeh. Con la modifica intervenuta, quindi, anche nel caso dellfimpresa individuale, e
ammessa la possibilita di indicare un soggetto preposto allfattivita in possesso dei requisiti di
onorabilita. Quanto evidenziato e correlato alla modifica normativa che ha aggiunto il comma 6-
bis dellfart.71, con il quale e stata prevista la possibilita, anche per le imprese individuali, di
ricorrere, in alternativa al titolare o al rappresentante legale, ad unfeventuale persona preposta ai
fini della dimostrazione dei requisiti professionali.
1.4.2 Il comma 5 dellfart. 71, come riformulato, prevede, ai fini dellfavvio e dellfesercizio
dellfattivita di vendita e di somministrazione, lfobbligo del possesso dei requisiti di onorabilita
elencati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, a differenza della precedente formulazione che
richiamava solo quelli di cui al comma 1. Cio significa che, in caso di societa, associazioni od
organismi collettivi, tutti i soggetti per i quali e previsto lfobbligo del possesso dei requisiti di
onorabilita, dovranno risultare in possesso di quelli elencati in ambedue i commi.
1.4.3 Lfart. 8, comma 7, del decreto legislativo correttivo ha abrogato il comma 6 dellfart. 5 del
d.lgs. n. 114, il quale disponeva che gIn caso di societa il possesso di uno dei requisiti di cui al
comma 5 e richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente
preposta allfattivita commercialeh. In conseguenza della formulazione ora abrogata la scrivente
ha sostenuto con circolare n. 3467 del 28 maggio 1999 (cfr. punto 2.2.) che non fosse possibile
nominare un identico preposto per piu societa.
Va osservato pero che lfabrogazione del citato comma 6 dellfart. 5 del d.lgs. n. 114 nonche le
modifiche intervenute allfarticolo 71, relativo ai requisiti di accesso e di esercizio delle attivita
commerciali, sia con riferimento ai requisiti di onorabilita che professionali, non prevedono
espressamente la condizione di specificita della persona preposta allfattivita commerciale.
Si ritiene pertanto che il divieto, ricavabile dalla precedente formulazione della norma (art. 5,
comma 6, del d.lgs. n. 114), possa considerarsi decaduto, fermo restando che la preposizione
allfattivita commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse
responsabilita, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei
requisiti.
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2. Requisiti professionali ai fini dellfaccesso e dellf esercizio delle attivita commerciali e di
somministrazione di alimenti e bevande - Modifiche allfart. 71 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59,
ad opera dellfart. 8, comma 1, lett. e), f) e g) del decreto correttivo.
2.1 Art. 71, comma 6
Lfart. 8, comma 1, lett. e) riformula lfalinea del comma 6 dellfart. 71 nei termini seguenti:g6.
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente allfalimentazione umana, di un'attivita di
commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita di
somministrazione di alimenti e bevande e consentito a chi e in possesso di uno dei seguenti
requisiti professionali:h (..)h . Le modifiche pertanto si sostanziano nellfeliminazione dalla
precedente formulazione dellfinciso ganche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata
di personeh, nellfinserimento dellfinciso ge limitatamente allfalimentazione umanah e
nellfinserimento delle parole gal dettaglioh. La nuova formulazione dellfalinea comporta le
conseguenze applicative che di seguito si evidenziano.
2.1.1 Per effetto della soppressione della locuzione ganche se effettuate nei confronti di una
cerchia determinata di personeh, non e piu obbligatorio il possesso di uno dei requisiti
professionali elencati alle lett. a), b) e c) del comma 6 dellfart. 71 nel caso di attivita di vendita di
prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico, ma nei
confronti di una cerchia determinata di soggetti. Trattasi, con riferimento allfattivita di vendita, di
tutti i casi in cui la vendita e effettuata con modalita o in spazi nei quali lfaccesso non e consentito
liberamente. Cio significa che si applica o nei casi in cui lfaccesso e consentito solo previo
possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui e riservato a determinati soggetti. Il requisito, in
particolare, non puo essere richiesto per lfavvio delle attivita disciplinate dallfart. 16 del d. lgs. n.
31 marzo 1998, n. 114, come modificato dallfart. 66 del d. lgs. n. 59 (Spacci interni). Con
riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande il requisito professionale non puo essere
richiesto nel caso delle attivita elencate alle lettere b), e), f), g) ed h) del comma 6 dell'art. 3 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma 7 dellfart. 64 del d. lgs. n. 59, purche
siano rispettate le limitazioni di accesso ai locali o agli ambiti spaziali su esplicitati. Va comunque
evidenziato che lfeliminazione dellfobbligo pubblicistico del possesso del requisito professionale
per il soggetto titolare delle attivita per le quali vige tale semplificazione non esime tale soggetto
dalla necessita di rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria, sia in
relazione ai luoghi e agli ambiti spaziali utilizzati, che alle risorse umane impiegate, ne impedisce
ai soggetti cui eventualmente spetta regolare lfaccesso delle persone nei relativi spazi e concedere
lfuso degli stessi al predetto soggetto titolare, di individuare nellfambito dei relativi rapporti di
diritto privato le modalita piu idonee per garantire la massima tutela e qualita dei servizi ai propri
associati, ospiti o utenti.
2.1.2 Particolare rilievo assume la modifica di cui al punto 2.1.1 precedente, allorche determina la
soppressione dellfobbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di attivita di
somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati. Al riguardo, si precisa quanto segue.
Lfattivita di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati e disciplinata dal
D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 gRegolamento recante semplificazione del procedimento per il
rilascio dellfautorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli
privatih, che integra la disposizione di cui allfart. 3, comma 6, lettera e), della citata legge n. 287,
come sostituito dallfarticolo 64, comma 7, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
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Tale disciplina correla strettamente la normativa amministrativa concernente lfattivita di
somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati alla normativa di carattere
fiscale: trattasi nello, specifico, delle disposizioni fiscali applicabili agli enti non commerciali
quali individuati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 gTesto unico delle imposte dei redditih,
come innovate per effetto del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Lfappartenenza a detta specifica
categoria dalla quale consegue, per effetto delle disposizioni del TUIR, lfapplicazione di un
favorevole regime fiscale, determina conseguenze anche sul fronte amministrativo ai fini della
disciplina applicabile per lfesercizio dellfattivita di somministrazione di alimenti e bevande
effettuata dalle associazioni o dai circoli che vi rientrano.
In merito alla disciplina applicabile il decreto n. 235 del 2001 distingue tra le associazioni e i
circoli privati aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalita assistenziali riconosciute
dal Ministero dellfinterno e le associazioni e circoli che, invece, non aderiscono a tali enti ed
organizzazioni. Allfinterno delle predette due categorie, poi, distingue le associazioni e i circoli in
possesso delle caratteristiche richieste dal TUIR e quelli che non ne sono in possesso.
Con riferimento alle caratteristiche delle predette quattro tipologie di associazione o circolo, il
decreto n. 235 del 2001 stabilisce i casi in cui sussiste lfobbligo del possesso del requisito
professionale previsto, ivi compreso il caso dellfaffidamento in gestione dellfattivita ad altro
soggetto.
Con riferimento a quanto sopra si precisa che la modifica apportata al comma 6 dellfart. 71,
determina lfinapplicabilita di tutte quelle disposizioni del citato DPR n. 235 che richiamano
lfobbligo del possesso dei requisiti professionali nel caso di attivita di somministrazione di
alimenti e bevande nei circoli privati, sia nel caso di circoli aderenti che non e sia nel caso in
cui i medesimi non rispondano alle caratteristiche degli artt. 111 e 111-bis del TUIR, nonche,
infine, nel caso in cui lfattivita in discorso sia affidata in gestione a terzi.
2.1.3 Con riferimento alle attivita di cui al punto 2.1.2, si evidenzia che con nota 5.7.2012 n.
152888, la scrivente ha chiarito che resta fermo, indistintamente per tutte le tipologie di
associazioni e circoli, il possesso dei requisiti di onorabilita di cui al citato art. 71. Lfarticolo,
infatti, dispone lfobbligatorieta del possesso di tali requisiti per tutti coloro che intendano
esercitare lfattivita di vendita e di somministrazione, senza fare alcuna distinzione tra le attivita
rivolte al pubblico e quelle riservate a determinate categorie di soggetti.
2.1.4 Con riferimento allfattivita di somministrazione di alimenti e bevande presso i circoli
privati, si richiama lfart. 13, comma 1, lettera g), del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4.4.2012, n. 35, che aveva disposto lfabrogazione del secondo comma
dellfarticolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 il quale stabiliva che gLa licenza e
necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda
alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il
consumo siano limitati ai soli socih. Il comma 2 del medesimo articolo 13 ha, altresi, disposto
lfabrogazione dellfarticolo 159 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, il quale recitava che
gGli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri
soci, a termine dellfart. 86 della legge possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di
altra licenza. Lfautorizzazione e in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli
enti o dei circoli e in tale sua qualitah. Riguardo a quanto sopra, la scrivente con note del
19.6.2012, n. 140352 e del 5.7.2012, n. 152528 aveva sostenuto che ai circoli privati non si
applicano piu le norme in materia di pubblica sicurezza di cui ai citati R.R.D.D. n. 773 e n. 635,
nonche le norme riguardanti i criteri di sorvegliabilita di cui allfarticolo 4 del D.M. 17 dicembre
8
1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534. Peraltro, neanche lfespresso
richiamo agli artt. 2, comma 2, lettera e) e 3, comma 2, lettera d) del D.P.R. n. 235 allfobbligo del
rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dellfInterno ai sensi dellfarticolo 3, comma 1,
della legge 25 agosto 1991, n. 287, ne consentiva lfapplicabilita, in quanto tale comma e stato
abrogato dal comma 10 dellfarticolo 64 e dalla lettera a) del comma 5 dellfarticolo 85 del citato d.
lgs. n. 59. Quanto sostenuto dalla scrivente nelle citate risoluzioni, pero, fermo restando il venir
meno della formale autorizzazione di polizia, e ora sostanzialmente superato dal disposto di cui
allfart. 2 bis del d.l. 20.6.2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
131, il quale, con il comma 1 ha reinserito allfart. 86 del TULPS il comma 2 con il seguente
contenuto gPer la somministrazione di alimenti e bevande presso enti collettivi o circoli privati,
anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e necessaria la comunicazione al
questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
previsti per le attivita di cui al primo commah.
2.1.5 Lfinserimento, nellfalinea del comma 6 dellfart. 71, dellfinciso ge limitatamente
allfalimentazione umanah determina lfeliminazione dellfobbligo del possesso dei requisiti
professionali in caso di vendita solo di prodotti non destinati allfalimentazione umana, ivi
compresi i mangimi per animali, abbinata o meno alla vendita di prodotti non alimentari. Ai
fini dellfapplicazione della disposizione in discorso, resta valido quanto sostenuto dalla scrivente
con nota 18.8.2011, n. 155938, con la quale ha modificato lfinterpretazione assunta
sullfobbligatorieta del possesso del requisito professionale previsto per il settore alimentare con la
precedente nota 30.9.2002, n. 511902, e sostenuto che nessun requisito e richiesto per la
commercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali, gpurche, ovviamente, sia evidente
ed esclusa, nelle forme di presentazione e di vendita dei prodotti in questione, ogni, pur possibile,
destinazione alternativa allfalimentazione umana e siano rispettati tutti gli altri vincoli derivanti
dalla legislazione sanitariah.
Resta fermo, altresi, quanto ulteriormente precisato nella citata nota n. 155938 ossia che g per
evidenti ragioni di equita potra continuare (..) ad essere valutata positivamente per un periodo
transitorio di cinque anni, ai sensi dellfarticolo 71, comma 6, lettera b), del d.lgs. n. 59 del 2010,
lfesperienza svolta presso esercizi commerciali (..) classificati come afferenti al settore alimentare
e per i quali e stato coerentemente richiesto, in base alla precedente interpretazione ministeriale,
lo specifico requisito professionaleh.
2.1.6 Lfinserimento nellfalinea del comma 6 dellfart. 71 delle parole gal dettaglioh determina
lfobbligatorieta del possesso dei requisiti professionali solo nel caso di commercio al dettaglio
dei prodotti alimentari, con conseguente soppressione di tale obbligo nel caso di commercio
allfingrosso. La modifica consegue alla circostanza che la ratio che a suo tempo aveva giustificato
la necessita di una qualificazione specifica, ossia la finalita di tutela della salute dei consumatori,
stante lfattuale vigenza di numerose e stringenti norme generali di tutela con le medesime finalita,
e risultata non determinante nel commercio allfingrosso in cui il rapporto e fra professionisti con
la conseguenza che tale requisito appare non piu proporzionato.
2.1.7 Lfart. 8, comma 1, lett. f) del decreto correttivo ha riformulato la lettera b) del comma 6
dellfart. 71 con la seguente: gb) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita dfimpresa nel settore alimentare o nel
settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali
imprese, in qualita di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla
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preparazione degli alimenti, o in qualita di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se
trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza
socialeh. Per effetto della modifica diviene ammissibile il riconoscimento dei requisiti
professionali anche in capo al soggetto esercente in proprio, come peraltro era previsto dal d.
lgs. n. 114. Cio significa che al titolare o rappresentante legale dellfimpresa del settore alimentare,
che voglia riattivare la propria attivita o attivarne una nuova, viene riconosciuto il possesso del
requisito professionale.
2.1.8 Anche con la nuova formulazione della lettera b), del comma 6, dellfarticolo 71, del d.lgs.
n. 59 del 2010, il requisito della pratica lavorativa e considerato valido nel caso in cui un soggetto
abbia prestato la propria opera, per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, in qualita di dipendente qualificato, addetto alla vendita o allfamministrazione o alla
preparazione degli alimenti, presso imprese esercenti lfattivita nel settore alimentare o nel settore
della somministrazione di alimenti e bevande o in qualita di socio lavoratore o (se trattasi di
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dellfimprenditore) di coadiutore familiare. La
mansione lavorativa deve essere comunque a norma con le contribuzioni previdenziali previste.
Con riferimento al requisito della pratica professionale, si evidenzia che la scrivente
ripetutamente (cfr. per ultimo nota 2.8.2012 n. 172187) ha avuto modo di precisare che lfessere
stati iscritti al REC per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per lfattivita di
somministrazione (nonostante la soppressione del medesimo REC a partire dal 4 luglio 2006, ad
opera del d. l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge 6 agosto 2006, n. 248) puo considerarsi
requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale richiesta per lfavvio
dellfattivita di vendita del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. La
scrivente ha ritenuto valido, altresi, il requisito del superamento dellfesame di idoneita e del corso
abilitante anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione a tale
registro. Ha ritenuto valido, infine, anche il superamento dellfesame e del corso o la relativa
iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, istituita dallfarticolo 5, comma 2, della
legge 17 maggio 1983, n. 217, stante lfidoneita delle materie previste.
2.1.9 Lfart. 8, comma 1, lett. g, del decreto correttivo ha aggiunto allfart. 71 del d. lgs. n. 59 del
2010 il comma 6-bis con la seguente formulazione :g6-bis. Sia per le imprese individuali che in
caso di societa, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6
devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dallfeventuale
persona preposta allfattivita commercialeh. Per effetto della modifica diviene ammissibile
lfutilizzo di un soggetto in qualita di preposto in possesso dei requisiti professionali anche in
caso di impresa individuale. Cio significa che e ammessa, ai fini dellfavvio dellfattivita di
vendita nel settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande, la
possibilita che il requisito professionale richiesto dalla disciplina possa essere posseduto dal
soggetto preposto, in alternativa al titolare o al rappresentante legale.
Al riguardo va altresi precisato che la possibilita di indicare un soggetto preposto, in possesso dei
requisiti professionali, nel caso di societa ed organismi collettivi, era rimasto esplicito per lfattivita
di commercio di cui al citato d.lgs. n. 114, in quanto il comma 6 dellfart. 5 non era stato oggetto di
abrogazione da parte del comma 7 dellfart. 71 del d. lgs. n. 59. Per lfattivita di somministrazione
di alimenti e bevande, invece, lfabrogazione dellfart. 2 della legge n. 287 ad opera del citato
comma 7, dellfart. 71, aveva prodotto un vuoto normativo che il comma 6 bis ha colmato.
10
3. Attivita di somministrazione di alimenti e bevande . Modifiche allfart. 64 del d. lgs. 26
marzo 2010, n. 59, ad opera dellfart. 2, comma 2, del decreto correttivo
3.1. Art. 64, comma 1
3.1.1 Lfart. 2, comma 1, lett. a) del decreto correttivo ha riformulato il comma 1 dellfart. 64 del
d. lgs. n. 59 che, nellfattuale versione, dispone quanto segue: g1. L'apertura o il trasferimento di
sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle
alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela
ai sensi del comma 3. Lfapertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento
della gestione o della titolarita degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono
soggetti a segnalazione certificata di inizio di attivita da presentare allo sportello unico per le
attivita produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.h.
Al riguardo si precisa quanto segue.
In via preliminare si sottolinea che la Segnalazione Certificata di Inizio di Attivita (SCIA) e una
modalita semplificata per lfavvio delle attivita commerciali che e stata introdotta dallfarticolo 49,
comma 4-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, articolo che ha provveduto a riformulare il testo dellfarticolo 19 della legge
n. 241 del 1990. La SCIA, pertanto, ha sostituito la gdichiarazione di inizio di attivitah, che a sua
volta aveva sostituito la gdenuncia di inizio attivitah.
Lfarticolo 19 della legge n. 241, nella formulazione vigente, prevede espressamente che la
segnalazione certificata di inizio di attivita sostituisce gogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande
per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per lfesercizio di attivita imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dallfaccertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite
o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli
atti stessi ch. Dal contenuto della disposizione risulta evidente lfinammissibilita dellfistituto della
SCIA nei casi in cui, ai fini dellfavvio di unfattivita, la disciplina di settore disponga la necessita
di strumenti di programmazione. Negli altri casi lfattivita oggetto della segnalazione puo essere
iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa.
Per effetto della modifica generale in materia di SCIA, rispetto alla quale il decreto legislativo
correttivo in questione si limita ad effettuare una dovuta attivita di coordinamento normativo, sono
pertanto soggette alla SCIA: il trasferimento di sede nellfambito di aree territoriali non soggette a
programmazione e il trasferimento della gestione o della titolarita degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande (cfr. art. 64, comma 1); lfavvio dellfattivita di
somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b),
c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dellfarticolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (cfr. art. 64,
comma 2); lfavvio delle attivita di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli
privati, stante lfespresso richiamo, ad opera dellfarticolo 64, comma 2, allfapplicazione della
disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 e ferma restando,
ovviamente, lfinapplicabilita di tale semplificazione ai soli casi in cui detto regolamento
prevedeva lfautorizzazione invece della DIA, limitatamente pero alle attivita di somministrazione
di alimenti e bevande nelle aree soggette a programmazione e tutela.
11
3.1.2 Con riferimento a quanto esplicitato al punto precedente resta ferma la necessita
dellfautorizzazione solo nel caso di avvio delle citate attivita nelle zone del territorio comunale
che, in attuazione dellfarticolo 64, comma 3, del d.lgs. n. 59, siano state assoggettate a
programmazione, e in particolare, resta fermo, quanto precisato dalla scrivente al punto 3.3 della
circolare 6 maggio 2010, n. 3635, ossia la necessita dellfautorizzazione in caso di trasferimento di
unfattivita di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta
a programmazione, ai sensi dellfarticolo 64, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2010, ad
una sede collocata in una zona tutelata nellfambito di tale programmazione, o anche in caso di
trasferimento di sede nellfambito di zone tutelate. Ove, infatti, lfente locale abbia individuato le
zone del territorio da sottoporre a tutela, lfavvio dellfattivita in tali zone, a prescindere dalla
circostanza che si tratti di nuova attivita o di attivita trasferita, deve essere assoggettato ad
autorizzazione espressa per consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal
provvedimento di programmazione.
3.1.3 Lfattivita di somministrazione di alimenti e bevande, come e noto, e soggetta, oltre che alla
disciplina commerciale di settore, ovvero la legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata dal
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, anche alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773 del 1931 e del R.D n. 635 del 1940 recante il relativo
regolamento. Al riguardo e con esplicito riferimento alla circostanza che lfattivita in questione e
disciplinata anche dallfarticolo 86 del citato Testo Unico, si richiama lfattenzione sullfart. 152 del
citato R.D. n. 635, il quale prevede che gPer le attivita ricomprese fra quelle indicate dallfarticolo
86 della legge o dallfarticolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di
legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato,
previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle
condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con
lfosservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo
comma, 109 e 110 della legge, nonche di quelle del presente regolamento non incompatibili con
altre disposizioni che disciplinano specificamente la materiah.
Di conseguenza, anche nei casi in cui ai fini dellfavvio delle attivita di somministrazione di
alimenti e bevande, lfautorizzazione e sostituita dallfistituto della SCIA, essendo comunque tale
adempimento legittimante della relativa attivita e non implicando di per se alcuna innovazione
relativamente ai requisiti a tal fine prescritti, restano fermi anche i presupposti richiesti per il
rilascio della licenza di polizia ai fini dellfarticolo 86 del T.U.L.P.S., come disposto dallfarticolo
152 del Regio Decreto n. 635 del 1940, cosi come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Nellfambito di tale SCIA e quindi necessaria la dichiarazione e, comunque, la successiva verifica
della sussistenza delle condizioni previste dalle specifiche norme del Testo Unico. Ne consegue,
pertanto, che nellfambito del termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione
certificata di inizio di attivita, lfAmministrazione competente e tenuta a procedere, oltre che
allfaccertamento dei requisiti o presupposti richiesti dalla specifica disciplina di settore, anche alla
verifica della sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni del citato Testo Unico. Con
riferimento, in particolare, alla necessita di assicurare un coordinamento tra la normativa del
TULPS e le disposizioni in materia di SCIA e autorizzazione per gli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande, al fine di garantire una omogeneita e uniformita normativa, si precisa che
lfintroduzione della SCIA non comporta conseguenze neanche in merito alla obbligatorieta del
rispetto dei requisiti di sorvegliabilita dei locali di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come
modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534, ne limita, ovviamente, i poteri conferiti ai fini del
controllo dellfattivita.
12
4. Segnalazione certificata di inizio di attivita
4.1 In relazione al tema della segnalazione certificata di inizio di attivita, in aggiunta a quanto
gia specificato relativamente allfattivita di somministrazione di alimenti e bevande ed a quanto
evidenziato di seguito relativamente alle altre singole attivita oggetto dellfintervento normativo, si
precisa in termini generali che il decreto correttivo, con gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, ha modificato per
questo aspetto le disposizioni di cui agli articoli 64, commi 2 e 9, 65, 66, 67 e 68 del d.lgs. n. 59.
Le modifiche sono limitate allfintroduzione dei necessari aggiornamenti e coordinamenti
normativi conseguenti alle modifiche gia intervenute nella formulazione dellfarticolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con lfintroduzione della segnalazione certificata di inizio attivita
(SCIA), gia oggetto anche di precedenti chiarimenti e circolari di questa amministrazione.
Successivamente alla definizione del decreto legislativo n. 59, che aveva largamente fatto ricorso
alla dichiarazione di inizio di attivita, cosi come definita dallfarticolo 19 della legge 241 del 1990,
il predetto articolo 19 e stato infatti modificato dallfarticolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 4, comma 1, n. 14
dell'allegato 4) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dall'art. 2, comma 1-quinquies, del
decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n.
163, dall'art. 5, comma 2, lettera b) e lettera c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 6, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, nonche, da ultimo, dallfarticolo 2 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Le modifiche, pertanto, hanno provveduto ad introdurre la segnalazione certificata di inizio attivita
(SCIA) in luogo della dichiarazione di inizio attivita (DIA), sia immediata che differita, nonche in
luogo delle autorizzazioni di attivita non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei
requisiti.
5. Esercizio congiunto dellfattivita di commercio allfingrosso e al dettaglio
5.1 Lfart. 8, comma 2 lett. c) del decreto correttivo sostituisce il comma 2 allfarticolo 26, del d.
lgs. n. 114 disponendo che g2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dellfattivita di
vendita allfingrosso e al dettaglio, lfintera superficie di vendita e presa in considerazione ai fini
dellfapplicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attivita.h. Dalla modifica
consegue, in via prioritaria, lfeliminazione del divieto di esercizio congiunto dellfattivita di
vendita allfingrosso e al dettaglio (disposto dalla precedente formulazione del comma, ora
sostituito).
Consegue, altresi, che, nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale delle due attivita,
lfintera superficie di vendita e presa in considerazione ai fini dellfapplicazione di entrambe le
discipline vigenti per le due tipologie di attivita con la conseguenza che risultano applicabili le
disposizioni piu restrittive fra quelle vigenti per le due attivita in questione. Cio significa che in
caso di esercizio congiunto lfintera superficie di vendita e sottoposta alle disposizioni previste
per lfesercizio del commercio al dettaglio, essendo quelle relative al commercio allfingrosso
liberalizzate anche in caso di grandi superfici di vendita.
13
6. Attivita di incaricato alla vendita diretta a domicilio
6.1 Il decreto correttivo, con lfarticolo 7, ha modificato lfarticolo 69 del decreto legislativo n.
59 del 2010. Le modifiche hanno riguardato il comma 1 e il comma 2 del medesimo articolo,
introducendo gli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella
formulazione dellfarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con
lfintroduzione della segnalazione certificata di inizio attivita (SCIA) al posto della dichiarazione di
inizio attivita (DIA).
Le modifiche intervenute allfarticolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010 hanno, inoltre,
introdotto dopo il comma 5, il comma 5-bis al medesimo articolo, con il quale sono stati chiariti
gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio.
La formulazione del comma 5 dellfarticolo 69, esclude per la figura dellfincaricato alle vendite
(occasionale o abituale) la necessita della segnalazione certificata di inizio di attivita e richiama
esclusivamente la presenza dei requisiti di onorabilita, lfobbligo di comunicazione dei nominativi
alla Autorita di Pubblica Sicurezza e il rilascio del tesserino di riconoscimento, a differenza di
quanto previsto per gli Agenti di commercio.
Con il comma 5-bis si specifica ulteriormente che lfattivita degli incaricati in questione e da
intendersi abituale e, quindi, rilevante ai fini IVA, se nellfanno solare per la stessa e percepito un
reddito, al netto della deduzione forfetaria delle spese indicata al comma 6 dellfarticolo 25-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, superiore a 5.000 euro ed e estranea al rapporto di agenzia
fintanto che lfincaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione,
a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2, dellfarticolo 4, della legge 17
agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dellfimpresa affidante
alcun obbligo vincolante di svolgere attivita promozionale.
Lfincaricato alla vendita, pertanto, rispetto a chi e vincolato da un contratto di agenzia, opera a
fronte di una semplice autorizzazione dellfimpresa e non in forza di un mandato obbligatorio
assunto stabilmente. Lo stesso non assume, pertanto, nei confronti dellfimpresa alcun obbligo
vincolante di svolgere attivita promozionale e non gode, nello svolgimento della propria attivita,
dellfesclusiva di zona, ne e soggetto a vincoli di durata della prestazione e/o raggiungimento di
risultati di vendita.
7. Altre attivita commerciali ausiliarie e connesse
7.1 Lfarticolo 9 del decreto correttivo aggiunge ex novo al decreto 59 lfarticolo 71-bis, in
materia di commercio allfingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi
idrogenati.
La norma provvede allfabrogazione delle discipline settoriali, ed alla soppressione del regime di
accesso allfattivita, fondato sulla denuncia di inizio attivita, a seguito dellfemanazione del decreto
legislativo 112 del 1998. Oggi lfattivita viene liberalizzata, fermo restando il regime relativo alle
disposizioni in materia di igiene e salute pubblica con particolare riferimento a quelle di cui al
regolamento CE/852/2004.
7.2 Lfarticolo 9 introduce altresi lfarticolo 71-ter, il quale, al fine di implementare le misure
della direttiva comunitaria, sopprime tre albi, lfiscrizione ai quali era condizione per lfesercizio in
Italia rispettivamente delle attivita di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti
14
ortoflorofrutticoli, carnei, ittici, abrogando il comma 2 dellfarticolo 3 della legge di settore (n.
125 del 1959).
Responsabile unico del procedimento diviene dunque il Comune nellfambito del SUAP di
riferimento. Peraltro la norma richiede che il Comune, tramite il SUAP competente tenga
informate le amministrazioni direttamente interessate dei provvedimenti inibitori irrogati per
mancanza sopravvenuta dei requisiti di moralita. Appare particolarmente importante detta
informazione, in quanto tali provvedimenti debbono essere iscritti dallfufficio del registro delle
imprese competente territorialmente nel REA, secondo i principi di tassativita che regolano detto
repertorio.
Infine il comma 3 del medesimo articolo, in ossequio alle disposizioni della direttiva, elimina ogni
altro requisito dfaccesso al di fuori di quello della onorabilita.
8. Facchinaggio e movimentazione merci
8.1 Lfarticolo 10 del decreto correttivo modifica lfarticolo 72, comma 1, del decreto 59,
ribadendo lfavvenuto passaggio da D.I.A. a S.C.I.A. Le modifiche sono limitate allfintroduzione
dei necessari aggiornamenti conseguenti alle modifiche intervenute nella formulazione
dellfarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con lfintroduzione della segnalazione certificata
di inizio attivita (SCIA). Va peraltro rammentato che la scrivente, con la Circolare 3637/C, aveva
gia indicato che lfattivita di facchinaggio dovesse essere intesa come soggetta a SCIA, dopo
lfentrata in vigore della norma di modifica dellfarticolo 19 della legge 241.
8.2 Il comma 1 lett. b) dellfarticolo 10, introduce un nuovo comma 1 . bis, allfarticolo 72 del
decreto 59. Si tratta di una mera operazione di drafting, dovuta al mancato coordinamento
avvenuto nella legge n. 40 del 2007, di conversione del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, che
allfarticolo 10, comma 3, aveva abrogato i requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa,
incidendo unicamente su regolamento delegato D.I. 30 giugno 2003, n. 221, senza
provvedere alla abrogazione dei medesimi nella norma di delega (legge 5 marzo 2001, n. 57).
9. Attivita di mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio, mediazione marittima,
spedizione
9.1 Lfarticolo 11 del decreto correttivo al primo comma opera relativamente ai mediatori la
revisione limitata allfintroduzione dei necessari aggiornamenti conseguenti alle modifiche
intervenute nella formulazione dellfarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
lfintroduzione della segnalazione certificata di inizio attivita (SCIA). Va peraltro rammentato che
anche in questo caso la scrivente, con la Circolare 3637/C, aveva gia indicato che lfattivita di
mediazione dovesse essere intesa come soggetta a SCIA, dopo lfentrata in vigore della norma di
modifica dellfarticolo 19 della legge 241. Inoltre il D.M. 26 ottobre 2011, di attuazione
dellfarticolo 80 del medesimo decreto legislativo 59, ha chiaramente identificato il contenuto della
delega come riferito alla SCIA. Sempre per i mediatori, infine, alla lett. b) dello stesso articolo 11,
si realizza unfoperazione di semplice restyling eliminando il settimo comma dellfarticolo 73 del
decreto 59, che ribadiva inutilmente la soppressione delle Commissioni per la tenuta del ruolo, gia
disposta dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006.
9.2 Considerazioni analoghe a quelle di cui al punto 9.1, valgono relativamente
allfassoggettamento a SCIA, confermato dal decreto correttivo agli articoli 12, 13 e 14, comma 1,
15
lett. a), relativamente allfattivita di agente e rappresentante di commercio, mediatore
marittimo e spedizioniere.
9.3 Piu incisive sono le altre modifiche in tema di spedizionieri. In particolare, lfarticolo 14,
comma 1, alla lettera b), adegua il contenuto dellfarticolo 76 del decreto 59/2010 alla situazione
specifica degli spedizionieri, che pur simile a quella degli altri soppressi ruoli, se ne distanzia
profondamente in quanto la legge 1442 del 1941 (istitutiva del regime di regolazione dellfattivita),
pone come presupposto per lfesercizio dellfattivita (ed allora per lfiscrizione al soppresso elenco)
la preventiva iscrizione al registro ditte (oggi registro delle imprese). In altri termini lfattivita di
spedizioniere non puo che svolgersi in forma di impresa, quindi la parte soppressa del comma 3
dellfarticolo 76 del decreto 59, rappresentava una superfetazione, che in sede di correttivo e stata
ricondotta nellfambito della disciplina di settore, facendo esclusivo riferimento allfimpresa e ai
soggetti che abilitano la stessa. Per gli stessi motivi sopra richiamati, la lettera c) del medesimo
comma 1 sopprime il comma 5 dellfarticolo 76 del decreto 59/2010. Inoltre, in totale parallelismo
con gli altri ruoli ed elenchi soppressi, la lettera d) sopprime anche per gli spedizionieri la
Commissione centrale, istituita presso questo Ministero; le relative competenze sono trasferite alla
scrivente Direzione generale.
9.4 Il comma 2, lett. a), dellfarticolo 14 del decreto correttivo contiene modifiche ancora piu
significative al testo della norma vigente in materia di spedizionieri, riscrivendo il comma 3
dellfarticolo 76 del decreto 59/2010, al fine di eliminare quelle imprecisioni lessicali che avevano
comportato delle difficolta interpretative in sede di prima applicazione. Si tratta della disposizione
che ha modificato lfarticolo 6 della legge 1442 del 1941, la norma cioe che detta i requsiti per
lfaccesso allfattivita. Le novita principali sono lfutilizzazione del termine gimpreseh al posto di
gsoggettih, per le finalita evidenziate al punto 9.3. Inoltre viene specificato che il capitale sociale
posto come riferimento per le societa diverse dalla s.p.a. e di 100.000 euro, sottoscritto e versato,
cio al fine di evitare disparita tra le societa diverse dalla s.p.a. che devono colmare la differenza tra
il capitale effettivo e i 100.000 euro con fidejussioni o polizze e la s.p.a. medesima alla quale si
chiede chiaramente che il capitale sia effettivo. Lfultima parte del comma 2, lettera a) rettifica
lfimprecisione lessicale del comma 3 dellfarticolo 76 del decreto 59/2010, che parlava di gditte
individualih precisando che si tratta di gimprese individualih ed aggiunge nel novero delle imprese
che possono esercitare lfattivita anche le societa cooperative che nella revisione della norma
operata dallfarticolo 76 piu volte citato, erano state ingiustificatamente tralasciate. La lettera b)
infine coordina la norma modificata dallfarticolo 76, con lfarticolo 7 della legge 1442 del 1941,
che dopo la riscrittura operata dal decreto 59 del 2010, risultava non piu allineata alle altre
disposizioni della norma, creando particolari problemi interpretativi.
9.5 Per concludere sugli spedizionieri, lfarticolo 20, alla lettera d) aggiunge un nuovo comma
e- bis) allfarticolo 85 del decreto 59/2010. Con questo comma aggiunto sono abrogati nella legge
1442 del 1941, allfarticolo 4 (che individua i requisiti necessari per lfesercizio dellfattivita) i
riferimenti al certificato di buona condotta, non piu esistente e soprattutto alla licenza TULPS . Si
ricordera che proprio la previsione della necessita della licenza in oggetto fu considerata il motivo
per cui la Commissione chiese ed ottenne la condanna dellfItalia per mancato rispetto della
normativa comunitaria in tema di libera prestazione di servizi delle imprese di spedizione. Fu
emanato allora lfarticolo 11 del DPR 558 del 1995 che escludeva le imprese comunitarie
dallfiscrizione nellfelenco proprio per tale motivo. Oggi con la soppressione dellfelenco il
problema potrebbe riproporsi e dunque e apparso opportuno provvedere allfeliminazione
16
dellfadempimento che peraltro rappresentava ormai un peso burocratico ingiustificato per questo
tipo di imprese. Lfeliminazione del requisito della licenza TULPS comporta anche il venir meno
dellfesibizione della bolletta di pagamento delle tasse di concessioni governative, che ovviamente
non risultano interessate dalla presente modifica, e che seguiranno le ordinarie procedure seguite
per tutte le attivita regolamentate.
Pertanto il D.M. 26 ottobre 2011 relativo agli spedizionieri, deve ritenersi di fatto modificato nella
modulistica allegato A), sezione SCIA, con eliminazione delle seguenti fincature:
  che lfimpresa e in possesso della licenza di cui al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza;
ovvero
  che ha fatto richiesta al Comune della licenza di cui al testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza.
Comunque gli uffici del registro delle imprese non saranno piu chiamati a verificare lfesistenza del
requisito in capo allfimpresa, ne in sede dfiscrizione, ne in sede di verifica dinamica.
10. Acconciatori ed estetisti
10.1 Gli articoli 15 e 16, rispettivamente per le attivita di acconciatore ed estetista, alla lettera a)
del comma 1, ribadiscono il passaggio da regime DIA a regime SCIA. I medesimi articoli alla
lettera b) del medesimo comma, al fine di allineare queste attivita alle altre attivita regolamentate,
e per consentire ai SUAP un ordinato svolgimento delle attivita ad essi affidate dalla legge,
richiedono che i responsabili tecnici delle imprese in oggetto, siano iscritti nel REA. Essendo le
attivita in esame soggette a SCIA, lfiscrizione nel REA e contestuale alla presentazione della
medesima a norma dellfarticolo 5 del DPR 160 del 2010 e del DM 10 novembre 2011.
10.2 Il comma 2 dellfarticolo 15 provvede allfabrogazione esplicita di alcuni articoli della legge
14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina delle attivita di parrucchiere, barbiere e affini) recanti
disposizioni ormai superate dalla normativa successivamente intervenuta (in particolare con la
legge 17 agosto 2005, n. 174, recante gDisciplina dellfattivita di acconciatoreh e successive
modifiche ed integrazioni, nonche con alcune disposizioni del D.Lgs. 59/2010) oppure comunque
in essa presenti (vedasi ad es. il divieto di esercizio dellfattivita in forma ambulante, che permane
ai sensi dellfart. 2 comma 4 della citata legge 174/2002). Si ritiene opportuno richiamare
lfattenzione sullfabrogazione dellfart. 2 della legge 161/1963, che prevedeva, oltre
allfautorizzazione comunale, ormai pienamente sostituita dalla SCIA, lfaccertamento della
qualificazione professionale del titolare o del responsabile tecnico, da parte delle Commissioni
provinciali per lfartigianato. Deve ritenersi quindi ormai chiarito che le imprese possano avviare le
attivita di acconciatore e di estetista con la presentazione della SCIA al Comune competente per
territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali, salvi gli adempimenti e
le verifiche di competenza delle stesse Commissioni provinciali dellfartigianato o degli uffici
competenti a tal fine individuati dalla normativa regionale, relativamente e limitatamente
allfeventuale riconoscimento della qualificazione artigiana.
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10.3 Il comma 2 dellfarticolo 16, modificando lfart. 78 comma 3 del decreto legislativo 59/2010
interviene sulla legge 4 gennaio 1990 n. 1, recante gDisciplina dellfattivita di estetistah,
eliminando alcune disposizioni relative a procedimenti di competenza regionale (es. composizione
delle commissioni per gli esami di abilitazione) o a limitazioni nella forma di impresa attraverso
cui e possibile svolgere le attivita. Anche in questo caso, quindi, come per gli acconciatori, ne
consegue una razionalizzazione della ripartizione di competenze fra il Comune, competente anche
allfaccertamento dei requisiti professionali, e gli organi eventualmente competenti
allfaccertamento della eventuale qualificazione artigiana.
11. Attivita di tintolavanderia
11.1 Lfarticolo 17, comma 1, dopo aver apportato con la lett. a) i gia citati aggiornamenti
relativamente alla SCIA, con la lettera b), intervenendo sullf art. 79 del decreto 59/2010,
contribuisce a chiarire la posizione delle imprese di lavanderia cd. gself-serviceh, tipologia in via
di rapida espansione soprattutto nei centri abitati di dimensioni medio-grandi, o caratterizzati dalla
presenza di particolari fasce di clientela fuori sede (es. studenti, turisti ecc.) e finora rimasta priva
di disciplina normativa. Le lavanderie self service sono tipicamente costituite da appositi spazi
allestiti con lavatrici professionali ad acqua ed essiccatoi, che la clientela utilizza direttamente
previo acquisto di appositi gettoni, ed eventualmente di prodotti detergenti forniti da distributori
automatici in loco. Presso le lavanderie self service non vengono effettuati lavaggi a secco, o
trattamenti di smacchiatura, stireria ecc. per i quali e normalmente necessario ricorrere a personale
appartenente allfimpresa. Lfassenza di trattamento di lavaggio a secco fa si che tale attivita non
comporta la presenza di emissioni in atmosfera ne rischio di scarichi particolarmente inquinanti.
Conseguentemente la disposizione in esame chiarisce la non necessita di un responsabile tecnico
dotato di particolari competenze professionali, richiesto invece per le imprese di tintolavanderia.
Tuttavia, anche per evitare eventuali elusioni della piu stringente disciplina dellfattivita di tinto
lavanderia, anche per le imprese di lavanderia self-service restano fermi sia la necessita della
segnalazione certificata di inizio di attivita, che il richiamo alle altre disposizioni applicabili alle
tintolavanderie, con particolare riferimento ai principi in materia di tutela dei consumatori e
dellfambiente, alle competenze delle regioni in materia di impatto territoriale e ambientale degli
insediamenti produttivi, alla regolamentazione dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei
locali, degli impianti e delle apparecchiature, alle eventuali sanzioni specificamente applicabili
alle violazioni concernenti tale tipologia di attivita.
12. Altre semplificazioni e, in particolare, soppressioni di ruoli
12.1 Lfarticolo 18 del decreto correttivo aggiunge dopo lfarticolo 80 del decreto legislativo 59
altri articoli relativi a ruoli camerali. Il primo articolo e lf80-bis, che sopprime i ruoli dei pesatori
e stimatori pubblici, abrogando le relative norme regolatrici. Ne consegue che le attivita debbono
essere oggi considerate deregolamentate e quindi libere. E solo il caso di avvertire che anche per
coloro che risultano iscritti precedentemente allfentrata in vigore della norma, vengono meno tutti
gli obblighi nei confronti del ruolo. Parimenti viene meno lfobbligo di revisione quadriennale
imposto alle Camere di commercio dallfarticolo 6 del regolamento tipo.
12.2 Lfarticolo 80-ter sopprime il ruolo dei mediatori delle unita da diporto ed abroga il capo
III del titolo III del decreto legislativo 171 del 2005, recante la regolamentazione della figura di
mediatore gad hoch. Ne consegue che ai mediatori per le unita da diporto tornano ad applicarsi,
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per quanto compatibili, le norme nazionali relative ai mediatori marittimi e viene meno il rinvio a
norme regionali specifiche per la definizione dei requisiti di unfattivita da svolgersi
necessariamente secondo modalita di accesso uniformi a livello nazionale.
12.3 Lfarticolo 80-quater provvede alla semplificazione delle norme in materia di periti ed
esperti, apportando varie modifiche al regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e
degli esperti a suo tempo approvato con D.M. 29 dicembre 1979. In particolare: vengono eliminati
(comma 1 ) dallfart. 4 e seguenti del regolamento tipo le disposizioni relative alla costituzione e ai
compiti della commissione di cui al citato art. 4, nellfambito dei vari adempimenti relativi alla
gestione del ruolo, ivi inclusi quelli in materia di sanzioni, di aggiornamento delle categorie del
ruolo, di revisione periodica. Rimane anche (direttamente in capo alla Camera di Commercio) la
possibilita di sottoporre il candidato allfiscrizione ad un colloquio integrativo, avvalendosi a tal
fine di esperti di riconosciuta competenza nelle materie oggetto dello stesso. Inoltre, dagli
elementi riportati dal ruolo per ciascun iscritto, viene eliminato ogni riferimento allfattivita (da
intendersi come professione) abitualmente esercitata da questfultimo.
Viene altresi soppressa la Commissione centrale. Pertanto i ricorsi gerarchici impropri
previsti dal regolamento saranno esaminati direttamente dalla scrivente Direzione generale.
Sempre con riferimento al ruolo dei periti e degli esperti, la modifica dellfart. 11 del
regolamento tipo, disposta dalla lett. g) del comma 1, riguarda la piena pubblicita del ruolo da
parte di chiunque vi abbia interesse, anche attraverso la sua pubblicazione sul sito della Camera
stessa: sul sito, quindi, devono essere pubblicati sia lfelenco dei periti e degli esperti, sia gli
estremi delle varie decisioni che ne hanno approvato modifiche, integrazioni ecc. . Vengono
pertanto meno gli obblighi di fornire copia del ruolo stesso ai soggetti pubblici o privati, sia in via
ordinaria, sia dietro specifica richiesta, nonche, ai sensi della lettera l), gli ulteriori obblighi di
pubblicazione cartacea disposti dallfart. 3.
Ulteriori disposizioni espunte dal regolamento-tipo riguardano:
- i requisiti da b) ad e) gia previsti dallfart. 5, tra cui quello della residenza nella circoscrizione
della CCIAA cui e diretta la domanda, lfassolvimento dellfobbligo scolastico (con contestuale
necessita di fornire, in caso di titolo di studio estero, la certificazione della corrispondenza con il
titolo italiano). Naturalmente il possesso di titoli di studio, eventualmente integrati da
informazioni (anche rilasciate dagli uffici diplomatici o consolari italiani allfestero) sara tra gli
elementi di valutazione che il candidato allfiscrizione potra fornire alla CCIAA competente ai fini
dellfiscrizione al ruolo, secondo quanto previsto dallfarticolo 5, comma 4, del regolamento-tipo.
- il limite massimo di tre categorie, affini tra loro, per le quali si puo essere iscritti.
In chiusura, il comma 2 dellfarticolo 80-quater precisa che la gestione del ruolo avviene
con modalita semplificate, fermo restando il rispetto della legge 241 del 1990, attesa la natura non
costitutiva dello stesso, al fine di ridurre al minimo gli impatti amministrativi sui richiedenti
lfiscrizione e gli iscritti al ruolo.
12.4 In materia di magazzini generali, lfarticolo 18 aggiunge al decreto 59/2010 lfarticolo 80-
quinquies che ridisciplina il procedimento per lfesercizio dei magazzini generali, trasformando il
precedente regime autorizzatorio in SCIA, in armonia ai criteri dettati dalla direttiva.
12.4.1 Al primo comma si indica la modalita di presentazione della SCIA che e quella indicata
dallfarticolo 25, comma 3 del decreto 59, come implementata dallfarticolo 5, comma 2 del DPR
160 del 2010. La Segnalazione, quando e contestuale alla Comunicazione unica, e pertanto rivolta
allfufficio del registro delle imprese che immediatamente la trasmette al SUAP.
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12.4.2 Il secondo comma prescrive che il sub procedimento in capo allo scrivente Ministero e
avviato, in ottemperanza ai principi dettati dalla direttiva e dal DPR 160, con lfunica Segnalazione
trasmessa allfufficio del registro delle imprese a norma del comma 1. Sara il SUAP, destinatario
della trasmissione da parte del ricevente ufficio del registro delle imprese, a trasmettere allo
scrivente Ministero, allfindirizzo PEC imp.mccvnt.div22@pec.sviluppoeconomico.gov.it, la SCIA
di competenza.
12.4.3 Il terzo comma modifica formalmente una disposizione transitoria nella parte ormai
superata.
12.4.4 Il quarto comma riscrive lfarticolo 1 del regolamento dfattuazione del regio decreto-legge
1‹ luglio 1926, n. 2290, eliminando ogni riferimento al procedimento autorizzatorio, indicando
anche le modalita di contatto tra il SUAP e lo scrivente Ministero.
12.4.5 Il quinto comma stabilisce misure semplificatrici in materia di liberazione della cauzione,
ferme rimanendo le norme del codice di rito.
12.4.6 Il sesto comma riscrive lfarticolo 4 del regio decreto-legge 1‹ luglio 1926, n. 2290,
coerentemente con le modifiche sin qui effettuate e con il mutato quadro istituzionale e
amministrativo dello Stato.
12.4.7 Il settimo comma e norma residuale, che dispone la sostituzione di ogni riferimento nella
norma e nel regolamento del termine autorizzazione col termine SCIA, ed in attuazione della
direttiva elimina ogni requisito fondato sulla forma o sul capitale, mantenendo invece i requisti
morali.
12.4.8 Il comma 8 procede allfabrogazione delle norme ormai divenute incompatibili.
12.5 Attivita molitoria. Lfarticolo 18 introduce altresi un articolo 80 . sexties che procede ad
una semplificazione e parziale liberalizzazione dellfattivita di impianto di un nuovo molino,
trasferimento o trasformazione di molini esistenti.
12.5.1 Il comma 1 prevede il passaggio dal regime autorizzatorio a quello fondato sulla SCIA,
con le medesime modalita sopra riportate al numero 12.5.1, cui per ragioni di sintesi si rinvia
integralmente.
12.5.2 Il comma 2 provvede alla abrogazione della legge e del regolamento attuativo di settore.
Ne consegue che la vidimazione annuale della licenza di cui allfarticolo 9 della legge 7 novembre
1949, n. 857 e definitivamente eliminata, tanto per le imprese di nuova costituzione quanto per
quelle gia esercitanti antecedentemente allfentrata in vigore del decreto legislativo in commento.
13. Disposizioni relative ai marchi ed attestati di qualita dei servizi.
13.1 Lfarticolo 19 contiene modifiche allfarticolo 81 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relative ai marchi ed attestati di qualita dei servizi.
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La direttiva europea 2006/123/CE, ha previsto allfarticolo 26 una serie di misure, volontarie e non,
per il miglioramento della qualita dei servizi, che gli Stati membri, in collaborazione con la
Commissione europea, hanno il compito di attuare.
In particolare, il paragrafo 2 prevede che gli Stati membri provvedano gaffinche le informazioni
sul significato di taluni marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e di altri attestati di qualita
relativi ai servizi siano facilmente accessibili ai prestatori e ai destinatari dei servizih stessi. Il
significato dellfespressione e chiarito dal considerando 102, il quale fa esplicito riferimento al
settore alberghiero. Il considerando 102 richiama anche lfimportanza di rendere accessibili tali
informazioni al fine di migliorare la trasparenza, e di fornire ai destinatari criteri comparabili per
valutare la qualita dei servizi ad essi offerti.
Per questi motivi, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nel recepire la direttiva, ha previsto
allfart. 81 uno specifico riferimento ai marchi (ed altri attestati) di qualita dei servizi. Lfarticolo
prevede che gi soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualita
relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai
destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi
e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualita, dandone
contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di
certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n.
765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008h.
Si e ritenuto ragionevole attribuire ai soggetti che istituiscono o gestiscono il marchio lfonere di
informare il mercato delle sue caratteristiche, attraverso lo strumento oggi prevalente nel
marketing e cioe il sito Internet. Nel contempo, attraverso lfobbligo di informativa al Ministero
dello Sviluppo Economico, si sono poste le basi per un monitoraggio del settore ed una ulteriore
divulgazione dei marchi, che ne evidenzi le differenti caratteristiche.
Il Ministero dello sviluppo economico ha predisposto e pubblicato sul proprio sito internet una
banca dati dei marchi di qualita dei servizi relativamente ai quali e pervenuta la prescritta
comunicazione.
Tuttavia, lfattivita condotta in applicazione della norma, ed in particolare il monitoraggio dei
marchi finora comunicati al Ministero, talvolta su iniziativa dei soggetti gestori, ma piu
frequentemente in seguito a richiesta da parte del Ministero stesso, ha evidenziato alcune criticita.
In particolare, lfimpostazione prettamente gvolontaristicah della norma, tendente a convincere i
soggetti gestori piu che a costringerli ad adottare le misure richieste, si e dimostrata talvolta
insufficiente a assicurare una adeguata informazione al consumatore circa le caratteristiche dei
marchi in questione e ad imporre ai soggetti gestori dei marchi di inserire sul sito Internet tutte le
informazioni ritenute rilevanti.
Per dare un segnale di cogenza dellfobbligo in questione, evitando tuttavia di introdurre specifiche
sanzioni, con i connessi problemi applicativi e, nel contempo, di aggravare tale obbligo in misura
non proporzionata, con lfarticolo 19 del decreto correttivo si e ritenuto in questa fase sufficiente
evidenziare che tali omissioni possono essere comunque valutate nellfambito delle piu ampie
prescrizioni in materia di correttezza dei rapporti con i consumatori e fare pertanto riferimento alle
sanzioni gia previste dal codice del consumo per le pratiche commerciali scorrette consistenti nella
comunicazione di informazioni non veritiere o nellfomissione di informazioni rilevanti, con
relativa competenza dellfAutorita Garante per la Concorrenza ed il Mercato.
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14. Effetti delle altre abrogazioni e modifiche a norme vigenti
Infine, lfarticolo 20 del decreto correttivo dispone alcune integrazioni e rettifiche allfarticolo 85
del decreto n. 59, di cui di seguito si descrivono gli effetti.
14.1 La lettera a) del comma 1 provvede alla abrogazione delle modifiche a suo tempo apportate
dal citato articolo 85 alla disciplina di cui allfarticolo 19 della legge 241 del 1990, ormai del tutto
superate in quanto tale articolo, per la parte interessata, e oggi definitivamente sostituito ad opera
dellfarticolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e, da ultimo, dallfarticolo 2 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
14.2 Le lettere b) e c) del comma 1, non hanno particolari effetti sostanziali, in quanto
compiono una mera opera di drafting formale, rispettivamente, per rettificare un errore materiale
nei riferimenti a norme richiamate, e per eliminare lfinutile duplicazione delle disposizioni di
soppressione contenute alle lettere a), b), d), f) e g) di tale comma e, con identico testo, anche agli
articoli 64, comma 10, 65, comma 3, 66, comma 3, 67, comma 3, 68, comma 3, 69, comma 4, 71,
comma 3, 75, comma 4, 78, comma 3, e 79, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 59 del
2010. Con lfoccasione, inoltre, sopprimendo completamente la predetta lettera g), si corregge
lferronea abrogazione dellfarticolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, articolo che era stato
invece correttamente mantenuto in vigore e riformulato al comma 4 dellfarticolo 79 del medesimo
decreto legislativo n. 59 del 2010.
14.3 Per le modifiche apportate dalla lettera d) si rinvia a quanto gia evidenziato supra al
numero 9.5, relativamente agli spedizionieri.
14.4 La lettera e), inserisce nellfarticolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010 un comma 5-
bis concernente provvedimenti inibitori a tutela dei consumatori.
Nellfattuare la direttiva si era infatti erroneamente omesso di tener conto dellfarticolo 42 della
Direttiva stessa che include nel campo di applicazione della direttiva 98/27/CE sui provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi dei consumatori anche la stessa direttiva 2006/123/CE,
consentendo la possibilita di esercitare l'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori lesi anche nei rapporti tra consumatori e prestatori di servizi in relazione alle
disposizioni recate dalla direttiva servizi.
Tale esigenza e stata confermata dalla direttiva 2009/22/CE, che rappresenta la versione codificata
della direttiva 98/27/CE e reca in allegato l'elenco aggiornato delle direttive cui si applicano i
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, includendovi, tra l'altro la direttiva
2006/123/CE. Trattandosi per il resto di codifica di modifiche gia apportate e recepite, neppure per
tale direttiva si e proceduto a specifica attuazione.
Il comma in questione rappresenta quindi un atto necessitato per adeguare la normativa interna
alle disposizioni comunitarie, consentendo nel contempo di fornire alla commissione europea una
definitiva risposta circa le iniziative in atto, al fine di scongiurare l'apertura formale di una
procedura di infrazione.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

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