Circolare MINISTERO su modifiche Bolkestein - 12/9/2012
Circolare 3656/C del 12 settembre 2012
Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno – Circolare esplicativa
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LfIMPRESA E LfINTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO LA CONCORRENZA IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV. Promozione della Concorrenza
Divisione VI . Servizi e Professioni
Divisione XVII . Qualita dei prodotti e dei servizi
Divisione XXI . Registro delle imprese
Divisione XXII . Sistema camerale
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tel. +39 06 4705 5309 . fax +39 06 4821706
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Prot. 0189658 del 12/9/2012
REGIONI
ASSESSORATO AL COMMERCIO
LORO SEDI
PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
ASSESSORATO COMMERCIO
LORO SEDI
CIRCOLARE n. 3656/C COORDINAMENTO INTERREGIONALE
c/o REGIONE MARCHE
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60125 ANCONA
ANCI
VIA DEI PREFETTI, 46
00186 R O M A
CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI
e, per conoscenza:
UNIONE PROVINCE ITALIANE
PIAZZA CARDELLI, 4
00186 R O M A
UNIONCAMERE
PIAZZA SALLUSTIO, 21
00187 R O M A
2
CONFCOMMERCIO
PIAZZA G.G. BELLI, 2
00153 R O M A
CONFESERCENTI
VIA NAZIONALE, 60
00184 R O M A
ALLEANZA COOPERATIVE
VIA BORGO S. SPIRITO, 78
00193 ROMA
CONFINDUSTRIA
VIALE DELLfASTRONOMIA, 30
00144 R O M A
CONFAPI
VIA DELLA COLONNA ANTONINA, 52
00186 R O M A
CNA
VIA GUATTANI, 13
00161 R O M A
CONFARTIGIANATO
VIA S.GIOVANNI IN LATERANO, 152
00184 R O M A
CASARTIGIANI
VIA FLAMINIO PONZIO, 2
00153 R O M A
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CLAAI
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 154
00186 R O M A
FAX 06/6877580
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OGGETTO: Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 recante disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione
della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno . Circolare
esplicativa
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Con il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 sono state effettuate precise scelte volte a favorire
la semplificazione e la libera concorrenza nel mercato dei servizi.
Dopo un biennio dallfentrata in vigore dello stesso e emersa la necessita di apportare alcune
modifiche ed integrazioni al testo, al fine di garantire la prosecuzione di una puntuale applicazione
di quanto disciplinato nella direttiva 2006/123/CE alla luce di quanto emerso in detto periodo
dallfapplicazione concreta di tale disciplina.
Dette modificazioni e integrazioni sono state adottate con il decreto legislativo in oggetto, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione
della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, ed entreranno in vigore il 14
settembre.
Ai fini di una omogenea applicazione delle nuove disposizioni nel territorio nazionale, si illustrano
di seguito le principali modifiche intervenute e si riportano in merito alcune opportune
precisazioni.
1. Requisiti di onorabilita ai fini dellfavvio e dellfaccesso allfattivita commerciale e di
somministrazione di alimenti e bevande - Modifiche allfart. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59
ad opera dellfart. 8, comma 1, lett. a), b), c) e d) del decreto correttivo
1.1 Art. 71, comma 1, lett. f)
1.1.1. Con la modifica intervenuta al comma 1, lettera f), dellfart. 71, sono state eliminate le
parole gnon detentiveh in caso di misure di sicurezza, non contenute, peraltro, nel soppresso
articolo 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998. In conseguenza della modifica sono state rese
impeditive dellfesercizio delle attivita commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande
tutte le misure di sicurezza personali, detentive o meno.
1.2 Art. 71, comma 2
1.2.1 Al comma 2 dellfart. 71 le parole gil gioco dfazzardo, le scommesse clandestine, per
infrazioni alle norme sui giochih sono sostituite dalle seguenti: gil gioco dfazzardo, le scommesse
clandestine, nonche per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochih.
La formulazione della disposizione, come, modificata, consente di rendere chiaro che le infrazioni
alle norme sui giochi sono ostative solo se punite penalmente. Cio significa che non possono
considerarsi tali le infrazioni che rientrano negli illeciti amministrativi. Come precisato dal
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Ministero dellfInterno con parere n. 557/PAS.7206.12000A(17)4 del 19.6.2009, infatti, ai sensi
dellfarticolo 110, comma 10, del TULPS, per dette ultime violazioni e prevista lfadozione, da
parte del Sindaco, del provvedimento di sospensione della licenza per pubblico esercizio per un
periodo da uno a trenta giorni, e, solo in caso di reiterazione della violazione, la revoca della
stessa. Inoltre, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa individuata al comma
9 dellfarticolo 110 del TULPS non consente, altresi, lfapplicazione della sanzione aggiuntiva
indicata al comma 10 (ovvero sospensione e revoca).
Di conseguenza, fermo restando il presupposto ostativo allfavvio e allfesercizio dellfattivita di
vendita e di somministrazione in caso di condanna definitiva per reati concernenti gil gioco
dfazzardo e le scommesse clandestineh, previste dal medesimo comma 2, nel caso di specie
occorre fare riferimento allfillecito penale che rientra nella categoria delle ginfrazioni alle norme
sui giochih, ossia allfart. 723 del codice penale che sanziona (con lfammenda nella ipotesi base e
con la pena alternativa dellfarresto nelle ipotesi aggravate) glfesercizio abusivo di un gioco non di
azzardoh.
1.3 Art. 71, comma 3
1.3.1 Il comma 3 dellfarticolo 71 e stato completamente riformulato e nella versione vigente
stabilisce che gIl divieto di esercizio dellfattivita, ai sensi del comma 1 alle lett. b), c), d) e) ed f),
ed ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la
pena e stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine decorre dal giorno
del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazioneh
Con la modifica intervenuta, nellfelencazione delle condizioni ostative ai fini dellfavvio e
dellfesercizio dellfattivita di vendita e di somministrazione, e stato inserito anche il riferimento
alle condizioni ostative elencate al comma 2 dellfart. 71.
Nella precedente formulazione della disposizione il solo riferimento ai reati di cui al comma 1
poteva far ritenere la necessita, per il soggetto incorso in una causa ostativa allfesercizio
dellfattivita di somministrazione di alimenti e bevande determinata da un reato contemplato dal
comma 2 dellfarticolo 71, dellfottenimento del provvedimento formale di riabilitazione.
Quanto sopra conseguiva dalla circostanza che le condizioni ostative elencate al comma 1, si
applicavano sia ai soggetti che intendevano avviare unfattivita di vendita nel settore alimentare,
che ai soggetti che intendevano avviare unfattivita di somministrazione di alimenti e bevande,
mentre le condizioni elencate al successivo comma 2 si applicavano solo ai soggetti che
intendevano avviare lfattivita nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e
risultavano aggiuntive rispetto a quelle elencate al comma 1.
La modifica intervenuta pertanto ha eliminato detta disparita di trattamento non giustificabile tra i
soggetti aspiranti allfesercizio dellfattivita di vendita e quelli aspiranti alla somministrazione,
stabilendo che il divieto di esercizio dellfattivita permane per la durata di cinque anni sia per i reati
di cui al comma 1 che per quelli di cui al comma 2. Cio significa che lfistituto della riabilitazione
di cui allfarticolo 178 del codice penale o il decorso dei cinque anni, previsti dal comma 3
dellfarticolo 71, sono ammissibili anche in presenza delle condizioni ostative di cui al comma 2.
1.3.2 Con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dellfart. 71 relativamente al quinquennio
necessario a determinare la cessazione del divieto di esercitare lfattivita di vendita e di
somministrazione di alimenti e bevande, si precisa che il Ministero della Giustizia, con nota 22
maggio 2012, n. 027.002.003-7, ha esplicitato che il termine iniziale dal quale far decorrere il
quinquennio deve essere individuato dal pagamento della pena pecuniaria (o, se convertita per
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insolvenza, dallfesaurimento della liberta vigilata) ovvero, in caso di declaratoria di estinzione
della pena per altra causa, dal passaggio in giudicato del provvedimento.
Nel caso, invece, di un soggetto condannato con sentenza irrevocabile, al quale per effetto
dellfindulto sia stata condonata la sola pena pecuniaria, con nota del 13 giugno 2012, n.
027.002.003-7, il medesimo Ministero ha precisato che la decorrenza del quinquennio va calcolata
dal momento in cui e terminata lfespiazione della pena detentiva e non dalla data di irrevocabilita
della sentenza di condanna.
1.4 Art. 71, comma 5
1.4.1 Il comma 5 dellfarticolo 71 e stato riformulato. Il comma in questione, nella attuale
formulazione, dispone che gIn caso di societa, associazioni od organismi collettivi i requisiti
morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona
preposta allfattivita commerciale e da tutti i soggetti individuati dallfarticolo 2, comma 3, del
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2
devono essere posseduti dal titolare e dallfeventuale altra persona preposta allfattivita
commercialeh. Con la modifica intervenuta, quindi, anche nel caso dellfimpresa individuale, e
ammessa la possibilita di indicare un soggetto preposto allfattivita in possesso dei requisiti di
onorabilita. Quanto evidenziato e correlato alla modifica normativa che ha aggiunto il comma 6-
bis dellfart.71, con il quale e stata prevista la possibilita, anche per le imprese individuali, di
ricorrere, in alternativa al titolare o al rappresentante legale, ad unfeventuale persona preposta ai
fini della dimostrazione dei requisiti professionali.
1.4.2 Il comma 5 dellfart. 71, come riformulato, prevede, ai fini dellfavvio e dellfesercizio
dellfattivita di vendita e di somministrazione, lfobbligo del possesso dei requisiti di onorabilita
elencati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, a differenza della precedente formulazione che
richiamava solo quelli di cui al comma 1. Cio significa che, in caso di societa, associazioni od
organismi collettivi, tutti i soggetti per i quali e previsto lfobbligo del possesso dei requisiti di
onorabilita, dovranno risultare in possesso di quelli elencati in ambedue i commi.
1.4.3 Lfart. 8, comma 7, del decreto legislativo correttivo ha abrogato il comma 6 dellfart. 5 del
d.lgs. n. 114, il quale disponeva che gIn caso di societa il possesso di uno dei requisiti di cui al
comma 5 e richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente
preposta allfattivita commercialeh. In conseguenza della formulazione ora abrogata la scrivente
ha sostenuto con circolare n. 3467 del 28 maggio 1999 (cfr. punto 2.2.) che non fosse possibile
nominare un identico preposto per piu societa.
Va osservato pero che lfabrogazione del citato comma 6 dellfart. 5 del d.lgs. n. 114 nonche le
modifiche intervenute allfarticolo 71, relativo ai requisiti di accesso e di esercizio delle attivita
commerciali, sia con riferimento ai requisiti di onorabilita che professionali, non prevedono
espressamente la condizione di specificita della persona preposta allfattivita commerciale.
Si ritiene pertanto che il divieto, ricavabile dalla precedente formulazione della norma (art. 5,
comma 6, del d.lgs. n. 114), possa considerarsi decaduto, fermo restando che la preposizione
allfattivita commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse
responsabilita, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei
requisiti.
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2. Requisiti professionali ai fini dellfaccesso e dellf esercizio delle attivita commerciali e di
somministrazione di alimenti e bevande - Modifiche allfart. 71 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59,
ad opera dellfart. 8, comma 1, lett. e), f) e g) del decreto correttivo.
2.1 Art. 71, comma 6
Lfart. 8, comma 1, lett. e) riformula lfalinea del comma 6 dellfart. 71 nei termini seguenti:g6.
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente allfalimentazione umana, di un'attivita di
commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita di
somministrazione di alimenti e bevande e consentito a chi e in possesso di uno dei seguenti
requisiti professionali:h (..)h . Le modifiche pertanto si sostanziano nellfeliminazione dalla
precedente formulazione dellfinciso ganche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata
di personeh, nellfinserimento dellfinciso ge limitatamente allfalimentazione umanah e
nellfinserimento delle parole gal dettaglioh. La nuova formulazione dellfalinea comporta le
conseguenze applicative che di seguito si evidenziano.
2.1.1 Per effetto della soppressione della locuzione ganche se effettuate nei confronti di una
cerchia determinata di personeh, non e piu obbligatorio il possesso di uno dei requisiti
professionali elencati alle lett. a), b) e c) del comma 6 dellfart. 71 nel caso di attivita di vendita di
prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico, ma nei
confronti di una cerchia determinata di soggetti. Trattasi, con riferimento allfattivita di vendita, di
tutti i casi in cui la vendita e effettuata con modalita o in spazi nei quali lfaccesso non e consentito
liberamente. Cio significa che si applica o nei casi in cui lfaccesso e consentito solo previo
possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui e riservato a determinati soggetti. Il requisito, in
particolare, non puo essere richiesto per lfavvio delle attivita disciplinate dallfart. 16 del d. lgs. n.
31 marzo 1998, n. 114, come modificato dallfart. 66 del d. lgs. n. 59 (Spacci interni). Con
riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande il requisito professionale non puo essere
richiesto nel caso delle attivita elencate alle lettere b), e), f), g) ed h) del comma 6 dell'art. 3 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma 7 dellfart. 64 del d. lgs. n. 59, purche
siano rispettate le limitazioni di accesso ai locali o agli ambiti spaziali su esplicitati. Va comunque
evidenziato che lfeliminazione dellfobbligo pubblicistico del possesso del requisito professionale
per il soggetto titolare delle attivita per le quali vige tale semplificazione non esime tale soggetto
dalla necessita di rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria, sia in
relazione ai luoghi e agli ambiti spaziali utilizzati, che alle risorse umane impiegate, ne impedisce
ai soggetti cui eventualmente spetta regolare lfaccesso delle persone nei relativi spazi e concedere
lfuso degli stessi al predetto soggetto titolare, di individuare nellfambito dei relativi rapporti di
diritto privato le modalita piu idonee per garantire la massima tutela e qualita dei servizi ai propri
associati, ospiti o utenti.
2.1.2 Particolare rilievo assume la modifica di cui al punto 2.1.1 precedente, allorche determina la
soppressione dellfobbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di attivita di
somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati. Al riguardo, si precisa quanto segue.
Lfattivita di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati e disciplinata dal
D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 gRegolamento recante semplificazione del procedimento per il
rilascio dellfautorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli
privatih, che integra la disposizione di cui allfart. 3, comma 6, lettera e), della citata legge n. 287,
come sostituito dallfarticolo 64, comma 7, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
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Tale disciplina correla strettamente la normativa amministrativa concernente lfattivita di
somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati alla normativa di carattere
fiscale: trattasi nello, specifico, delle disposizioni fiscali applicabili agli enti non commerciali
quali individuati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 gTesto unico delle imposte dei redditih,
come innovate per effetto del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Lfappartenenza a detta specifica
categoria dalla quale consegue, per effetto delle disposizioni del TUIR, lfapplicazione di un
favorevole regime fiscale, determina conseguenze anche sul fronte amministrativo ai fini della
disciplina applicabile per lfesercizio dellfattivita di somministrazione di alimenti e bevande
effettuata dalle associazioni o dai circoli che vi rientrano.
In merito alla disciplina applicabile il decreto n. 235 del 2001 distingue tra le associazioni e i
circoli privati aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalita assistenziali riconosciute
dal Ministero dellfinterno e le associazioni e circoli che, invece, non aderiscono a tali enti ed
organizzazioni. Allfinterno delle predette due categorie, poi, distingue le associazioni e i circoli in
possesso delle caratteristiche richieste dal TUIR e quelli che non ne sono in possesso.
Con riferimento alle caratteristiche delle predette quattro tipologie di associazione o circolo, il
decreto n. 235 del 2001 stabilisce i casi in cui sussiste lfobbligo del possesso del requisito
professionale previsto, ivi compreso il caso dellfaffidamento in gestione dellfattivita ad altro
soggetto.
Con riferimento a quanto sopra si precisa che la modifica apportata al comma 6 dellfart. 71,
determina lfinapplicabilita di tutte quelle disposizioni del citato DPR n. 235 che richiamano
lfobbligo del possesso dei requisiti professionali nel caso di attivita di somministrazione di
alimenti e bevande nei circoli privati, sia nel caso di circoli aderenti che non e sia nel caso in
cui i medesimi non rispondano alle caratteristiche degli artt. 111 e 111-bis del TUIR, nonche,
infine, nel caso in cui lfattivita in discorso sia affidata in gestione a terzi.
2.1.3 Con riferimento alle attivita di cui al punto 2.1.2, si evidenzia che con nota 5.7.2012 n.
152888, la scrivente ha chiarito che resta fermo, indistintamente per tutte le tipologie di
associazioni e circoli, il possesso dei requisiti di onorabilita di cui al citato art. 71. Lfarticolo,
infatti, dispone lfobbligatorieta del possesso di tali requisiti per tutti coloro che intendano
esercitare lfattivita di vendita e di somministrazione, senza fare alcuna distinzione tra le attivita
rivolte al pubblico e quelle riservate a determinate categorie di soggetti.
2.1.4 Con riferimento allfattivita di somministrazione di alimenti e bevande presso i circoli
privati, si richiama lfart. 13, comma 1, lettera g), del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4.4.2012, n. 35, che aveva disposto lfabrogazione del secondo comma
dellfarticolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 il quale stabiliva che gLa licenza e
necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda
alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il
consumo siano limitati ai soli socih. Il comma 2 del medesimo articolo 13 ha, altresi, disposto
lfabrogazione dellfarticolo 159 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, il quale recitava che
gGli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri
soci, a termine dellfart. 86 della legge possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di
altra licenza. Lfautorizzazione e in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli
enti o dei circoli e in tale sua qualitah. Riguardo a quanto sopra, la scrivente con note del
19.6.2012, n. 140352 e del 5.7.2012, n. 152528 aveva sostenuto che ai circoli privati non si
applicano piu le norme in materia di pubblica sicurezza di cui ai citati R.R.D.D. n. 773 e n. 635,
nonche le norme riguardanti i criteri di sorvegliabilita di cui allfarticolo 4 del D.M. 17 dicembre
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1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534. Peraltro, neanche lfespresso
richiamo agli artt. 2, comma 2, lettera e) e 3, comma 2, lettera d) del D.P.R. n. 235 allfobbligo del
rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dellfInterno ai sensi dellfarticolo 3, comma 1,
della legge 25 agosto 1991, n. 287, ne consentiva lfapplicabilita, in quanto tale comma e stato
abrogato dal comma 10 dellfarticolo 64 e dalla lettera a) del comma 5 dellfarticolo 85 del citato d.
lgs. n. 59. Quanto sostenuto dalla scrivente nelle citate risoluzioni, pero, fermo restando il venir
meno della formale autorizzazione di polizia, e ora sostanzialmente superato dal disposto di cui
allfart. 2 bis del d.l. 20.6.2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
131, il quale, con il comma 1 ha reinserito allfart. 86 del TULPS il comma 2 con il seguente
contenuto gPer la somministrazione di alimenti e bevande presso enti collettivi o circoli privati,
anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e necessaria la comunicazione al
questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
previsti per le attivita di cui al primo commah.
2.1.5 Lfinserimento, nellfalinea del comma 6 dellfart. 71, dellfinciso ge limitatamente
allfalimentazione umanah determina lfeliminazione dellfobbligo del possesso dei requisiti
professionali in caso di vendita solo di prodotti non destinati allfalimentazione umana, ivi
compresi i mangimi per animali, abbinata o meno alla vendita di prodotti non alimentari. Ai
fini dellfapplicazione della disposizione in discorso, resta valido quanto sostenuto dalla scrivente
con nota 18.8.2011, n. 155938, con la quale ha modificato lfinterpretazione assunta
sullfobbligatorieta del possesso del requisito professionale previsto per il settore alimentare con la
precedente nota 30.9.2002, n. 511902, e sostenuto che nessun requisito e richiesto per la
commercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali, gpurche, ovviamente, sia evidente
ed esclusa, nelle forme di presentazione e di vendita dei prodotti in questione, ogni, pur possibile,
destinazione alternativa allfalimentazione umana e siano rispettati tutti gli altri vincoli derivanti
dalla legislazione sanitariah.
Resta fermo, altresi, quanto ulteriormente precisato nella citata nota n. 155938 ossia che g per
evidenti ragioni di equita potra continuare (..) ad essere valutata positivamente per un periodo
transitorio di cinque anni, ai sensi dellfarticolo 71, comma 6, lettera b), del d.lgs. n. 59 del 2010,
lfesperienza svolta presso esercizi commerciali (..) classificati come afferenti al settore alimentare
e per i quali e stato coerentemente richiesto, in base alla precedente interpretazione ministeriale,
lo specifico requisito professionaleh.
2.1.6 Lfinserimento nellfalinea del comma 6 dellfart. 71 delle parole gal dettaglioh determina
lfobbligatorieta del possesso dei requisiti professionali solo nel caso di commercio al dettaglio
dei prodotti alimentari, con conseguente soppressione di tale obbligo nel caso di commercio
allfingrosso. La modifica consegue alla circostanza che la ratio che a suo tempo aveva giustificato
la necessita di una qualificazione specifica, ossia la finalita di tutela della salute dei consumatori,
stante lfattuale vigenza di numerose e stringenti norme generali di tutela con le medesime finalita,
e risultata non determinante nel commercio allfingrosso in cui il rapporto e fra professionisti con
la conseguenza che tale requisito appare non piu proporzionato.
2.1.7 Lfart. 8, comma 1, lett. f) del decreto correttivo ha riformulato la lettera b) del comma 6
dellfart. 71 con la seguente: gb) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita dfimpresa nel settore alimentare o nel
settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali
imprese, in qualita di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla
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preparazione degli alimenti, o in qualita di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se
trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza
socialeh. Per effetto della modifica diviene ammissibile il riconoscimento dei requisiti
professionali anche in capo al soggetto esercente in proprio, come peraltro era previsto dal d.
lgs. n. 114. Cio significa che al titolare o rappresentante legale dellfimpresa del settore alimentare,
che voglia riattivare la propria attivita o attivarne una nuova, viene riconosciuto il possesso del
requisito professionale.
2.1.8 Anche con la nuova formulazione della lettera b), del comma 6, dellfarticolo 71, del d.lgs.
n. 59 del 2010, il requisito della pratica lavorativa e considerato valido nel caso in cui un soggetto
abbia prestato la propria opera, per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, in qualita di dipendente qualificato, addetto alla vendita o allfamministrazione o alla
preparazione degli alimenti, presso imprese esercenti lfattivita nel settore alimentare o nel settore
della somministrazione di alimenti e bevande o in qualita di socio lavoratore o (se trattasi di
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dellfimprenditore) di coadiutore familiare. La
mansione lavorativa deve essere comunque a norma con le contribuzioni previdenziali previste.
Con riferimento al requisito della pratica professionale, si evidenzia che la scrivente
ripetutamente (cfr. per ultimo nota 2.8.2012 n. 172187) ha avuto modo di precisare che lfessere
stati iscritti al REC per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per lfattivita di
somministrazione (nonostante la soppressione del medesimo REC a partire dal 4 luglio 2006, ad
opera del d. l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge 6 agosto 2006, n. 248) puo considerarsi
requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale richiesta per lfavvio
dellfattivita di vendita del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. La
scrivente ha ritenuto valido, altresi, il requisito del superamento dellfesame di idoneita e del corso
abilitante anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione a tale
registro. Ha ritenuto valido, infine, anche il superamento dellfesame e del corso o la relativa
iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, istituita dallfarticolo 5, comma 2, della
legge 17 maggio 1983, n. 217, stante lfidoneita delle materie previste.
2.1.9 Lfart. 8, comma 1, lett. g, del decreto correttivo ha aggiunto allfart. 71 del d. lgs. n. 59 del
2010 il comma 6-bis con la seguente formulazione :g6-bis. Sia per le imprese individuali che in
caso di societa, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6
devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dallfeventuale
persona preposta allfattivita commercialeh. Per effetto della modifica diviene ammissibile
lfutilizzo di un soggetto in qualita di preposto in possesso dei requisiti professionali anche in
caso di impresa individuale. Cio significa che e ammessa, ai fini dellfavvio dellfattivita di
vendita nel settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande, la
possibilita che il requisito professionale richiesto dalla disciplina possa essere posseduto dal
soggetto preposto, in alternativa al titolare o al rappresentante legale.
Al riguardo va altresi precisato che la possibilita di indicare un soggetto preposto, in possesso dei
requisiti professionali, nel caso di societa ed organismi collettivi, era rimasto esplicito per lfattivita
di commercio di cui al citato d.lgs. n. 114, in quanto il comma 6 dellfart. 5 non era stato oggetto di
abrogazione da parte del comma 7 dellfart. 71 del d. lgs. n. 59. Per lfattivita di somministrazione
di alimenti e bevande, invece, lfabrogazione dellfart. 2 della legge n. 287 ad opera del citato
comma 7, dellfart. 71, aveva prodotto un vuoto normativo che il comma 6 bis ha colmato.
10
3. Attivita di somministrazione di alimenti e bevande . Modifiche allfart. 64 del d. lgs. 26
marzo 2010, n. 59, ad opera dellfart. 2, comma 2, del decreto correttivo
3.1. Art. 64, comma 1
3.1.1 Lfart. 2, comma 1, lett. a) del decreto correttivo ha riformulato il comma 1 dellfart. 64 del
d. lgs. n. 59 che, nellfattuale versione, dispone quanto segue: g1. L'apertura o il trasferimento di
sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle
alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela
ai sensi del comma 3. Lfapertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento
della gestione o della titolarita degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono
soggetti a segnalazione certificata di inizio di attivita da presentare allo sportello unico per le
attivita produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.h.
Al riguardo si precisa quanto segue.
In via preliminare si sottolinea che la Segnalazione Certificata di Inizio di Attivita (SCIA) e una
modalita semplificata per lfavvio delle attivita commerciali che e stata introdotta dallfarticolo 49,
comma 4-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, articolo che ha provveduto a riformulare il testo dellfarticolo 19 della legge
n. 241 del 1990. La SCIA, pertanto, ha sostituito la gdichiarazione di inizio di attivitah, che a sua
volta aveva sostituito la gdenuncia di inizio attivitah.
Lfarticolo 19 della legge n. 241, nella formulazione vigente, prevede espressamente che la
segnalazione certificata di inizio di attivita sostituisce gogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande
per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per lfesercizio di attivita imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dallfaccertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite
o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli
atti stessi ch. Dal contenuto della disposizione risulta evidente lfinammissibilita dellfistituto della
SCIA nei casi in cui, ai fini dellfavvio di unfattivita, la disciplina di settore disponga la necessita
di strumenti di programmazione. Negli altri casi lfattivita oggetto della segnalazione puo essere
iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa.
Per effetto della modifica generale in materia di SCIA, rispetto alla quale il decreto legislativo
correttivo in questione si limita ad effettuare una dovuta attivita di coordinamento normativo, sono
pertanto soggette alla SCIA: il trasferimento di sede nellfambito di aree territoriali non soggette a
programmazione e il trasferimento della gestione o della titolarita degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande (cfr. art. 64, comma 1); lfavvio dellfattivita di
somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b),
c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dellfarticolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (cfr. art. 64,
comma 2); lfavvio delle attivita di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli
privati, stante lfespresso richiamo, ad opera dellfarticolo 64, comma 2, allfapplicazione della
disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 e ferma restando,
ovviamente, lfinapplicabilita di tale semplificazione ai soli casi in cui detto regolamento
prevedeva lfautorizzazione invece della DIA, limitatamente pero alle attivita di somministrazione
di alimenti e bevande nelle aree soggette a programmazione e tutela.
11
3.1.2 Con riferimento a quanto esplicitato al punto precedente resta ferma la necessita
dellfautorizzazione solo nel caso di avvio delle citate attivita nelle zone del territorio comunale
che, in attuazione dellfarticolo 64, comma 3, del d.lgs. n. 59, siano state assoggettate a
programmazione, e in particolare, resta fermo, quanto precisato dalla scrivente al punto 3.3 della
circolare 6 maggio 2010, n. 3635, ossia la necessita dellfautorizzazione in caso di trasferimento di
unfattivita di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta
a programmazione, ai sensi dellfarticolo 64, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2010, ad
una sede collocata in una zona tutelata nellfambito di tale programmazione, o anche in caso di
trasferimento di sede nellfambito di zone tutelate. Ove, infatti, lfente locale abbia individuato le
zone del territorio da sottoporre a tutela, lfavvio dellfattivita in tali zone, a prescindere dalla
circostanza che si tratti di nuova attivita o di attivita trasferita, deve essere assoggettato ad
autorizzazione espressa per consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal
provvedimento di programmazione.
3.1.3 Lfattivita di somministrazione di alimenti e bevande, come e noto, e soggetta, oltre che alla
disciplina commerciale di settore, ovvero la legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata dal
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, anche alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773 del 1931 e del R.D n. 635 del 1940 recante il relativo
regolamento. Al riguardo e con esplicito riferimento alla circostanza che lfattivita in questione e
disciplinata anche dallfarticolo 86 del citato Testo Unico, si richiama lfattenzione sullfart. 152 del
citato R.D. n. 635, il quale prevede che gPer le attivita ricomprese fra quelle indicate dallfarticolo
86 della legge o dallfarticolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di
legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato,
previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle
condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con
lfosservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo
comma, 109 e 110 della legge, nonche di quelle del presente regolamento non incompatibili con
altre disposizioni che disciplinano specificamente la materiah.
Di conseguenza, anche nei casi in cui ai fini dellfavvio delle attivita di somministrazione di
alimenti e bevande, lfautorizzazione e sostituita dallfistituto della SCIA, essendo comunque tale
adempimento legittimante della relativa attivita e non implicando di per se alcuna innovazione
relativamente ai requisiti a tal fine prescritti, restano fermi anche i presupposti richiesti per il
rilascio della licenza di polizia ai fini dellfarticolo 86 del T.U.L.P.S., come disposto dallfarticolo
152 del Regio Decreto n. 635 del 1940, cosi come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Nellfambito di tale SCIA e quindi necessaria la dichiarazione e, comunque, la successiva verifica
della sussistenza delle condizioni previste dalle specifiche norme del Testo Unico. Ne consegue,
pertanto, che nellfambito del termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione
certificata di inizio di attivita, lfAmministrazione competente e tenuta a procedere, oltre che
allfaccertamento dei requisiti o presupposti richiesti dalla specifica disciplina di settore, anche alla
verifica della sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni del citato Testo Unico. Con
riferimento, in particolare, alla necessita di assicurare un coordinamento tra la normativa del
TULPS e le disposizioni in materia di SCIA e autorizzazione per gli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande, al fine di garantire una omogeneita e uniformita normativa, si precisa che
lfintroduzione della SCIA non comporta conseguenze neanche in merito alla obbligatorieta del
rispetto dei requisiti di sorvegliabilita dei locali di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come
modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534, ne limita, ovviamente, i poteri conferiti ai fini del
controllo dellfattivita.
12
4. Segnalazione certificata di inizio di attivita
4.1 In relazione al tema della segnalazione certificata di inizio di attivita, in aggiunta a quanto
gia specificato relativamente allfattivita di somministrazione di alimenti e bevande ed a quanto
evidenziato di seguito relativamente alle altre singole attivita oggetto dellfintervento normativo, si
precisa in termini generali che il decreto correttivo, con gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, ha modificato per
questo aspetto le disposizioni di cui agli articoli 64, commi 2 e 9, 65, 66, 67 e 68 del d.lgs. n. 59.
Le modifiche sono limitate allfintroduzione dei necessari aggiornamenti e coordinamenti
normativi conseguenti alle modifiche gia intervenute nella formulazione dellfarticolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con lfintroduzione della segnalazione certificata di inizio attivita
(SCIA), gia oggetto anche di precedenti chiarimenti e circolari di questa amministrazione.
Successivamente alla definizione del decreto legislativo n. 59, che aveva largamente fatto ricorso
alla dichiarazione di inizio di attivita, cosi come definita dallfarticolo 19 della legge 241 del 1990,
il predetto articolo 19 e stato infatti modificato dallfarticolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 4, comma 1, n. 14
dell'allegato 4) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dall'art. 2, comma 1-quinquies, del
decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n.
163, dall'art. 5, comma 2, lettera b) e lettera c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 6, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, nonche, da ultimo, dallfarticolo 2 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Le modifiche, pertanto, hanno provveduto ad introdurre la segnalazione certificata di inizio attivita
(SCIA) in luogo della dichiarazione di inizio attivita (DIA), sia immediata che differita, nonche in
luogo delle autorizzazioni di attivita non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei
requisiti.
5. Esercizio congiunto dellfattivita di commercio allfingrosso e al dettaglio
5.1 Lfart. 8, comma 2 lett. c) del decreto correttivo sostituisce il comma 2 allfarticolo 26, del d.
lgs. n. 114 disponendo che g2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dellfattivita di
vendita allfingrosso e al dettaglio, lfintera superficie di vendita e presa in considerazione ai fini
dellfapplicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attivita.h. Dalla modifica
consegue, in via prioritaria, lfeliminazione del divieto di esercizio congiunto dellfattivita di
vendita allfingrosso e al dettaglio (disposto dalla precedente formulazione del comma, ora
sostituito).
Consegue, altresi, che, nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale delle due attivita,
lfintera superficie di vendita e presa in considerazione ai fini dellfapplicazione di entrambe le
discipline vigenti per le due tipologie di attivita con la conseguenza che risultano applicabili le
disposizioni piu restrittive fra quelle vigenti per le due attivita in questione. Cio significa che in
caso di esercizio congiunto lfintera superficie di vendita e sottoposta alle disposizioni previste
per lfesercizio del commercio al dettaglio, essendo quelle relative al commercio allfingrosso
liberalizzate anche in caso di grandi superfici di vendita.
13
6. Attivita di incaricato alla vendita diretta a domicilio
6.1 Il decreto correttivo, con lfarticolo 7, ha modificato lfarticolo 69 del decreto legislativo n.
59 del 2010. Le modifiche hanno riguardato il comma 1 e il comma 2 del medesimo articolo,
introducendo gli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella
formulazione dellfarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con
lfintroduzione della segnalazione certificata di inizio attivita (SCIA) al posto della dichiarazione di
inizio attivita (DIA).
Le modifiche intervenute allfarticolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010 hanno, inoltre,
introdotto dopo il comma 5, il comma 5-bis al medesimo articolo, con il quale sono stati chiariti
gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio.
La formulazione del comma 5 dellfarticolo 69, esclude per la figura dellfincaricato alle vendite
(occasionale o abituale) la necessita della segnalazione certificata di inizio di attivita e richiama
esclusivamente la presenza dei requisiti di onorabilita, lfobbligo di comunicazione dei nominativi
alla Autorita di Pubblica Sicurezza e il rilascio del tesserino di riconoscimento, a differenza di
quanto previsto per gli Agenti di commercio.
Con il comma 5-bis si specifica ulteriormente che lfattivita degli incaricati in questione e da
intendersi abituale e, quindi, rilevante ai fini IVA, se nellfanno solare per la stessa e percepito un
reddito, al netto della deduzione forfetaria delle spese indicata al comma 6 dellfarticolo 25-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, superiore a 5.000 euro ed e estranea al rapporto di agenzia
fintanto che lfincaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione,
a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2, dellfarticolo 4, della legge 17
agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dellfimpresa affidante
alcun obbligo vincolante di svolgere attivita promozionale.
Lfincaricato alla vendita, pertanto, rispetto a chi e vincolato da un contratto di agenzia, opera a
fronte di una semplice autorizzazione dellfimpresa e non in forza di un mandato obbligatorio
assunto stabilmente. Lo stesso non assume, pertanto, nei confronti dellfimpresa alcun obbligo
vincolante di svolgere attivita promozionale e non gode, nello svolgimento della propria attivita,
dellfesclusiva di zona, ne e soggetto a vincoli di durata della prestazione e/o raggiungimento di
risultati di vendita.
7. Altre attivita commerciali ausiliarie e connesse
7.1 Lfarticolo 9 del decreto correttivo aggiunge ex novo al decreto 59 lfarticolo 71-bis, in
materia di commercio allfingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi
idrogenati.
La norma provvede allfabrogazione delle discipline settoriali, ed alla soppressione del regime di
accesso allfattivita, fondato sulla denuncia di inizio attivita, a seguito dellfemanazione del decreto
legislativo 112 del 1998. Oggi lfattivita viene liberalizzata, fermo restando il regime relativo alle
disposizioni in materia di igiene e salute pubblica con particolare riferimento a quelle di cui al
regolamento CE/852/2004.
7.2 Lfarticolo 9 introduce altresi lfarticolo 71-ter, il quale, al fine di implementare le misure
della direttiva comunitaria, sopprime tre albi, lfiscrizione ai quali era condizione per lfesercizio in
Italia rispettivamente delle attivita di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti
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ortoflorofrutticoli, carnei, ittici, abrogando il comma 2 dellfarticolo 3 della legge di settore (n.
125 del 1959).
Responsabile unico del procedimento diviene dunque il Comune nellfambito del SUAP di
riferimento. Peraltro la norma richiede che il Comune, tramite il SUAP competente tenga
informate le amministrazioni direttamente interessate dei provvedimenti inibitori irrogati per
mancanza sopravvenuta dei requisiti di moralita. Appare particolarmente importante detta
informazione, in quanto tali provvedimenti debbono essere iscritti dallfufficio del registro delle
imprese competente territorialmente nel REA, secondo i principi di tassativita che regolano detto
repertorio.
Infine il comma 3 del medesimo articolo, in ossequio alle disposizioni della direttiva, elimina ogni
altro requisito dfaccesso al di fuori di quello della onorabilita.
8. Facchinaggio e movimentazione merci
8.1 Lfarticolo 10 del decreto correttivo modifica lfarticolo 72, comma 1, del decreto 59,
ribadendo lfavvenuto passaggio da D.I.A. a S.C.I.A. Le modifiche sono limitate allfintroduzione
dei necessari aggiornamenti conseguenti alle modifiche intervenute nella formulazione
dellfarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con lfintroduzione della segnalazione certificata
di inizio attivita (SCIA). Va peraltro rammentato che la scrivente, con la Circolare 3637/C, aveva
gia indicato che lfattivita di facchinaggio dovesse essere intesa come soggetta a SCIA, dopo
lfentrata in vigore della norma di modifica dellfarticolo 19 della legge 241.
8.2 Il comma 1 lett. b) dellfarticolo 10, introduce un nuovo comma 1 . bis, allfarticolo 72 del
decreto 59. Si tratta di una mera operazione di drafting, dovuta al mancato coordinamento
avvenuto nella legge n. 40 del 2007, di conversione del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, che
allfarticolo 10, comma 3, aveva abrogato i requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa,
incidendo unicamente su regolamento delegato D.I. 30 giugno 2003, n. 221, senza
provvedere alla abrogazione dei medesimi nella norma di delega (legge 5 marzo 2001, n. 57).
9. Attivita di mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio, mediazione marittima,
spedizione
9.1 Lfarticolo 11 del decreto correttivo al primo comma opera relativamente ai mediatori la
revisione limitata allfintroduzione dei necessari aggiornamenti conseguenti alle modifiche
intervenute nella formulazione dellfarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
lfintroduzione della segnalazione certificata di inizio attivita (SCIA). Va peraltro rammentato che
anche in questo caso la scrivente, con la Circolare 3637/C, aveva gia indicato che lfattivita di
mediazione dovesse essere intesa come soggetta a SCIA, dopo lfentrata in vigore della norma di
modifica dellfarticolo 19 della legge 241. Inoltre il D.M. 26 ottobre 2011, di attuazione
dellfarticolo 80 del medesimo decreto legislativo 59, ha chiaramente identificato il contenuto della
delega come riferito alla SCIA. Sempre per i mediatori, infine, alla lett. b) dello stesso articolo 11,
si realizza unfoperazione di semplice restyling eliminando il settimo comma dellfarticolo 73 del
decreto 59, che ribadiva inutilmente la soppressione delle Commissioni per la tenuta del ruolo, gia
disposta dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006.
9.2 Considerazioni analoghe a quelle di cui al punto 9.1, valgono relativamente
allfassoggettamento a SCIA, confermato dal decreto correttivo agli articoli 12, 13 e 14, comma 1,
15
lett. a), relativamente allfattivita di agente e rappresentante di commercio, mediatore
marittimo e spedizioniere.
9.3 Piu incisive sono le altre modifiche in tema di spedizionieri. In particolare, lfarticolo 14,
comma 1, alla lettera b), adegua il contenuto dellfarticolo 76 del decreto 59/2010 alla situazione
specifica degli spedizionieri, che pur simile a quella degli altri soppressi ruoli, se ne distanzia
profondamente in quanto la legge 1442 del 1941 (istitutiva del regime di regolazione dellfattivita),
pone come presupposto per lfesercizio dellfattivita (ed allora per lfiscrizione al soppresso elenco)
la preventiva iscrizione al registro ditte (oggi registro delle imprese). In altri termini lfattivita di
spedizioniere non puo che svolgersi in forma di impresa, quindi la parte soppressa del comma 3
dellfarticolo 76 del decreto 59, rappresentava una superfetazione, che in sede di correttivo e stata
ricondotta nellfambito della disciplina di settore, facendo esclusivo riferimento allfimpresa e ai
soggetti che abilitano la stessa. Per gli stessi motivi sopra richiamati, la lettera c) del medesimo
comma 1 sopprime il comma 5 dellfarticolo 76 del decreto 59/2010. Inoltre, in totale parallelismo
con gli altri ruoli ed elenchi soppressi, la lettera d) sopprime anche per gli spedizionieri la
Commissione centrale, istituita presso questo Ministero; le relative competenze sono trasferite alla
scrivente Direzione generale.
9.4 Il comma 2, lett. a), dellfarticolo 14 del decreto correttivo contiene modifiche ancora piu
significative al testo della norma vigente in materia di spedizionieri, riscrivendo il comma 3
dellfarticolo 76 del decreto 59/2010, al fine di eliminare quelle imprecisioni lessicali che avevano
comportato delle difficolta interpretative in sede di prima applicazione. Si tratta della disposizione
che ha modificato lfarticolo 6 della legge 1442 del 1941, la norma cioe che detta i requsiti per
lfaccesso allfattivita. Le novita principali sono lfutilizzazione del termine gimpreseh al posto di
gsoggettih, per le finalita evidenziate al punto 9.3. Inoltre viene specificato che il capitale sociale
posto come riferimento per le societa diverse dalla s.p.a. e di 100.000 euro, sottoscritto e versato,
cio al fine di evitare disparita tra le societa diverse dalla s.p.a. che devono colmare la differenza tra
il capitale effettivo e i 100.000 euro con fidejussioni o polizze e la s.p.a. medesima alla quale si
chiede chiaramente che il capitale sia effettivo. Lfultima parte del comma 2, lettera a) rettifica
lfimprecisione lessicale del comma 3 dellfarticolo 76 del decreto 59/2010, che parlava di gditte
individualih precisando che si tratta di gimprese individualih ed aggiunge nel novero delle imprese
che possono esercitare lfattivita anche le societa cooperative che nella revisione della norma
operata dallfarticolo 76 piu volte citato, erano state ingiustificatamente tralasciate. La lettera b)
infine coordina la norma modificata dallfarticolo 76, con lfarticolo 7 della legge 1442 del 1941,
che dopo la riscrittura operata dal decreto 59 del 2010, risultava non piu allineata alle altre
disposizioni della norma, creando particolari problemi interpretativi.
9.5 Per concludere sugli spedizionieri, lfarticolo 20, alla lettera d) aggiunge un nuovo comma
e- bis) allfarticolo 85 del decreto 59/2010. Con questo comma aggiunto sono abrogati nella legge
1442 del 1941, allfarticolo 4 (che individua i requisiti necessari per lfesercizio dellfattivita) i
riferimenti al certificato di buona condotta, non piu esistente e soprattutto alla licenza TULPS . Si
ricordera che proprio la previsione della necessita della licenza in oggetto fu considerata il motivo
per cui la Commissione chiese ed ottenne la condanna dellfItalia per mancato rispetto della
normativa comunitaria in tema di libera prestazione di servizi delle imprese di spedizione. Fu
emanato allora lfarticolo 11 del DPR 558 del 1995 che escludeva le imprese comunitarie
dallfiscrizione nellfelenco proprio per tale motivo. Oggi con la soppressione dellfelenco il
problema potrebbe riproporsi e dunque e apparso opportuno provvedere allfeliminazione
16
dellfadempimento che peraltro rappresentava ormai un peso burocratico ingiustificato per questo
tipo di imprese. Lfeliminazione del requisito della licenza TULPS comporta anche il venir meno
dellfesibizione della bolletta di pagamento delle tasse di concessioni governative, che ovviamente
non risultano interessate dalla presente modifica, e che seguiranno le ordinarie procedure seguite
per tutte le attivita regolamentate.
Pertanto il D.M. 26 ottobre 2011 relativo agli spedizionieri, deve ritenersi di fatto modificato nella
modulistica allegato A), sezione SCIA, con eliminazione delle seguenti fincature:
che lfimpresa e in possesso della licenza di cui al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza;
ovvero
che ha fatto richiesta al Comune della licenza di cui al testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza.
Comunque gli uffici del registro delle imprese non saranno piu chiamati a verificare lfesistenza del
requisito in capo allfimpresa, ne in sede dfiscrizione, ne in sede di verifica dinamica.
10. Acconciatori ed estetisti
10.1 Gli articoli 15 e 16, rispettivamente per le attivita di acconciatore ed estetista, alla lettera a)
del comma 1, ribadiscono il passaggio da regime DIA a regime SCIA. I medesimi articoli alla
lettera b) del medesimo comma, al fine di allineare queste attivita alle altre attivita regolamentate,
e per consentire ai SUAP un ordinato svolgimento delle attivita ad essi affidate dalla legge,
richiedono che i responsabili tecnici delle imprese in oggetto, siano iscritti nel REA. Essendo le
attivita in esame soggette a SCIA, lfiscrizione nel REA e contestuale alla presentazione della
medesima a norma dellfarticolo 5 del DPR 160 del 2010 e del DM 10 novembre 2011.
10.2 Il comma 2 dellfarticolo 15 provvede allfabrogazione esplicita di alcuni articoli della legge
14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina delle attivita di parrucchiere, barbiere e affini) recanti
disposizioni ormai superate dalla normativa successivamente intervenuta (in particolare con la
legge 17 agosto 2005, n. 174, recante gDisciplina dellfattivita di acconciatoreh e successive
modifiche ed integrazioni, nonche con alcune disposizioni del D.Lgs. 59/2010) oppure comunque
in essa presenti (vedasi ad es. il divieto di esercizio dellfattivita in forma ambulante, che permane
ai sensi dellfart. 2 comma 4 della citata legge 174/2002). Si ritiene opportuno richiamare
lfattenzione sullfabrogazione dellfart. 2 della legge 161/1963, che prevedeva, oltre
allfautorizzazione comunale, ormai pienamente sostituita dalla SCIA, lfaccertamento della
qualificazione professionale del titolare o del responsabile tecnico, da parte delle Commissioni
provinciali per lfartigianato. Deve ritenersi quindi ormai chiarito che le imprese possano avviare le
attivita di acconciatore e di estetista con la presentazione della SCIA al Comune competente per
territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali, salvi gli adempimenti e
le verifiche di competenza delle stesse Commissioni provinciali dellfartigianato o degli uffici
competenti a tal fine individuati dalla normativa regionale, relativamente e limitatamente
allfeventuale riconoscimento della qualificazione artigiana.
17
10.3 Il comma 2 dellfarticolo 16, modificando lfart. 78 comma 3 del decreto legislativo 59/2010
interviene sulla legge 4 gennaio 1990 n. 1, recante gDisciplina dellfattivita di estetistah,
eliminando alcune disposizioni relative a procedimenti di competenza regionale (es. composizione
delle commissioni per gli esami di abilitazione) o a limitazioni nella forma di impresa attraverso
cui e possibile svolgere le attivita. Anche in questo caso, quindi, come per gli acconciatori, ne
consegue una razionalizzazione della ripartizione di competenze fra il Comune, competente anche
allfaccertamento dei requisiti professionali, e gli organi eventualmente competenti
allfaccertamento della eventuale qualificazione artigiana.
11. Attivita di tintolavanderia
11.1 Lfarticolo 17, comma 1, dopo aver apportato con la lett. a) i gia citati aggiornamenti
relativamente alla SCIA, con la lettera b), intervenendo sullf art. 79 del decreto 59/2010,
contribuisce a chiarire la posizione delle imprese di lavanderia cd. gself-serviceh, tipologia in via
di rapida espansione soprattutto nei centri abitati di dimensioni medio-grandi, o caratterizzati dalla
presenza di particolari fasce di clientela fuori sede (es. studenti, turisti ecc.) e finora rimasta priva
di disciplina normativa. Le lavanderie self service sono tipicamente costituite da appositi spazi
allestiti con lavatrici professionali ad acqua ed essiccatoi, che la clientela utilizza direttamente
previo acquisto di appositi gettoni, ed eventualmente di prodotti detergenti forniti da distributori
automatici in loco. Presso le lavanderie self service non vengono effettuati lavaggi a secco, o
trattamenti di smacchiatura, stireria ecc. per i quali e normalmente necessario ricorrere a personale
appartenente allfimpresa. Lfassenza di trattamento di lavaggio a secco fa si che tale attivita non
comporta la presenza di emissioni in atmosfera ne rischio di scarichi particolarmente inquinanti.
Conseguentemente la disposizione in esame chiarisce la non necessita di un responsabile tecnico
dotato di particolari competenze professionali, richiesto invece per le imprese di tintolavanderia.
Tuttavia, anche per evitare eventuali elusioni della piu stringente disciplina dellfattivita di tinto
lavanderia, anche per le imprese di lavanderia self-service restano fermi sia la necessita della
segnalazione certificata di inizio di attivita, che il richiamo alle altre disposizioni applicabili alle
tintolavanderie, con particolare riferimento ai principi in materia di tutela dei consumatori e
dellfambiente, alle competenze delle regioni in materia di impatto territoriale e ambientale degli
insediamenti produttivi, alla regolamentazione dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei
locali, degli impianti e delle apparecchiature, alle eventuali sanzioni specificamente applicabili
alle violazioni concernenti tale tipologia di attivita.
12. Altre semplificazioni e, in particolare, soppressioni di ruoli
12.1 Lfarticolo 18 del decreto correttivo aggiunge dopo lfarticolo 80 del decreto legislativo 59
altri articoli relativi a ruoli camerali. Il primo articolo e lf80-bis, che sopprime i ruoli dei pesatori
e stimatori pubblici, abrogando le relative norme regolatrici. Ne consegue che le attivita debbono
essere oggi considerate deregolamentate e quindi libere. E solo il caso di avvertire che anche per
coloro che risultano iscritti precedentemente allfentrata in vigore della norma, vengono meno tutti
gli obblighi nei confronti del ruolo. Parimenti viene meno lfobbligo di revisione quadriennale
imposto alle Camere di commercio dallfarticolo 6 del regolamento tipo.
12.2 Lfarticolo 80-ter sopprime il ruolo dei mediatori delle unita da diporto ed abroga il capo
III del titolo III del decreto legislativo 171 del 2005, recante la regolamentazione della figura di
mediatore gad hoch. Ne consegue che ai mediatori per le unita da diporto tornano ad applicarsi,
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per quanto compatibili, le norme nazionali relative ai mediatori marittimi e viene meno il rinvio a
norme regionali specifiche per la definizione dei requisiti di unfattivita da svolgersi
necessariamente secondo modalita di accesso uniformi a livello nazionale.
12.3 Lfarticolo 80-quater provvede alla semplificazione delle norme in materia di periti ed
esperti, apportando varie modifiche al regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e
degli esperti a suo tempo approvato con D.M. 29 dicembre 1979. In particolare: vengono eliminati
(comma 1 ) dallfart. 4 e seguenti del regolamento tipo le disposizioni relative alla costituzione e ai
compiti della commissione di cui al citato art. 4, nellfambito dei vari adempimenti relativi alla
gestione del ruolo, ivi inclusi quelli in materia di sanzioni, di aggiornamento delle categorie del
ruolo, di revisione periodica. Rimane anche (direttamente in capo alla Camera di Commercio) la
possibilita di sottoporre il candidato allfiscrizione ad un colloquio integrativo, avvalendosi a tal
fine di esperti di riconosciuta competenza nelle materie oggetto dello stesso. Inoltre, dagli
elementi riportati dal ruolo per ciascun iscritto, viene eliminato ogni riferimento allfattivita (da
intendersi come professione) abitualmente esercitata da questfultimo.
Viene altresi soppressa la Commissione centrale. Pertanto i ricorsi gerarchici impropri
previsti dal regolamento saranno esaminati direttamente dalla scrivente Direzione generale.
Sempre con riferimento al ruolo dei periti e degli esperti, la modifica dellfart. 11 del
regolamento tipo, disposta dalla lett. g) del comma 1, riguarda la piena pubblicita del ruolo da
parte di chiunque vi abbia interesse, anche attraverso la sua pubblicazione sul sito della Camera
stessa: sul sito, quindi, devono essere pubblicati sia lfelenco dei periti e degli esperti, sia gli
estremi delle varie decisioni che ne hanno approvato modifiche, integrazioni ecc. . Vengono
pertanto meno gli obblighi di fornire copia del ruolo stesso ai soggetti pubblici o privati, sia in via
ordinaria, sia dietro specifica richiesta, nonche, ai sensi della lettera l), gli ulteriori obblighi di
pubblicazione cartacea disposti dallfart. 3.
Ulteriori disposizioni espunte dal regolamento-tipo riguardano:
- i requisiti da b) ad e) gia previsti dallfart. 5, tra cui quello della residenza nella circoscrizione
della CCIAA cui e diretta la domanda, lfassolvimento dellfobbligo scolastico (con contestuale
necessita di fornire, in caso di titolo di studio estero, la certificazione della corrispondenza con il
titolo italiano). Naturalmente il possesso di titoli di studio, eventualmente integrati da
informazioni (anche rilasciate dagli uffici diplomatici o consolari italiani allfestero) sara tra gli
elementi di valutazione che il candidato allfiscrizione potra fornire alla CCIAA competente ai fini
dellfiscrizione al ruolo, secondo quanto previsto dallfarticolo 5, comma 4, del regolamento-tipo.
- il limite massimo di tre categorie, affini tra loro, per le quali si puo essere iscritti.
In chiusura, il comma 2 dellfarticolo 80-quater precisa che la gestione del ruolo avviene
con modalita semplificate, fermo restando il rispetto della legge 241 del 1990, attesa la natura non
costitutiva dello stesso, al fine di ridurre al minimo gli impatti amministrativi sui richiedenti
lfiscrizione e gli iscritti al ruolo.
12.4 In materia di magazzini generali, lfarticolo 18 aggiunge al decreto 59/2010 lfarticolo 80-
quinquies che ridisciplina il procedimento per lfesercizio dei magazzini generali, trasformando il
precedente regime autorizzatorio in SCIA, in armonia ai criteri dettati dalla direttiva.
12.4.1 Al primo comma si indica la modalita di presentazione della SCIA che e quella indicata
dallfarticolo 25, comma 3 del decreto 59, come implementata dallfarticolo 5, comma 2 del DPR
160 del 2010. La Segnalazione, quando e contestuale alla Comunicazione unica, e pertanto rivolta
allfufficio del registro delle imprese che immediatamente la trasmette al SUAP.
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12.4.2 Il secondo comma prescrive che il sub procedimento in capo allo scrivente Ministero e
avviato, in ottemperanza ai principi dettati dalla direttiva e dal DPR 160, con lfunica Segnalazione
trasmessa allfufficio del registro delle imprese a norma del comma 1. Sara il SUAP, destinatario
della trasmissione da parte del ricevente ufficio del registro delle imprese, a trasmettere allo
scrivente Ministero, allfindirizzo PEC imp.mccvnt.div22@pec.sviluppoeconomico.gov.it, la SCIA
di competenza.
12.4.3 Il terzo comma modifica formalmente una disposizione transitoria nella parte ormai
superata.
12.4.4 Il quarto comma riscrive lfarticolo 1 del regolamento dfattuazione del regio decreto-legge
1‹ luglio 1926, n. 2290, eliminando ogni riferimento al procedimento autorizzatorio, indicando
anche le modalita di contatto tra il SUAP e lo scrivente Ministero.
12.4.5 Il quinto comma stabilisce misure semplificatrici in materia di liberazione della cauzione,
ferme rimanendo le norme del codice di rito.
12.4.6 Il sesto comma riscrive lfarticolo 4 del regio decreto-legge 1‹ luglio 1926, n. 2290,
coerentemente con le modifiche sin qui effettuate e con il mutato quadro istituzionale e
amministrativo dello Stato.
12.4.7 Il settimo comma e norma residuale, che dispone la sostituzione di ogni riferimento nella
norma e nel regolamento del termine autorizzazione col termine SCIA, ed in attuazione della
direttiva elimina ogni requisito fondato sulla forma o sul capitale, mantenendo invece i requisti
morali.
12.4.8 Il comma 8 procede allfabrogazione delle norme ormai divenute incompatibili.
12.5 Attivita molitoria. Lfarticolo 18 introduce altresi un articolo 80 . sexties che procede ad
una semplificazione e parziale liberalizzazione dellfattivita di impianto di un nuovo molino,
trasferimento o trasformazione di molini esistenti.
12.5.1 Il comma 1 prevede il passaggio dal regime autorizzatorio a quello fondato sulla SCIA,
con le medesime modalita sopra riportate al numero 12.5.1, cui per ragioni di sintesi si rinvia
integralmente.
12.5.2 Il comma 2 provvede alla abrogazione della legge e del regolamento attuativo di settore.
Ne consegue che la vidimazione annuale della licenza di cui allfarticolo 9 della legge 7 novembre
1949, n. 857 e definitivamente eliminata, tanto per le imprese di nuova costituzione quanto per
quelle gia esercitanti antecedentemente allfentrata in vigore del decreto legislativo in commento.
13. Disposizioni relative ai marchi ed attestati di qualita dei servizi.
13.1 Lfarticolo 19 contiene modifiche allfarticolo 81 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relative ai marchi ed attestati di qualita dei servizi.
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La direttiva europea 2006/123/CE, ha previsto allfarticolo 26 una serie di misure, volontarie e non,
per il miglioramento della qualita dei servizi, che gli Stati membri, in collaborazione con la
Commissione europea, hanno il compito di attuare.
In particolare, il paragrafo 2 prevede che gli Stati membri provvedano gaffinche le informazioni
sul significato di taluni marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e di altri attestati di qualita
relativi ai servizi siano facilmente accessibili ai prestatori e ai destinatari dei servizih stessi. Il
significato dellfespressione e chiarito dal considerando 102, il quale fa esplicito riferimento al
settore alberghiero. Il considerando 102 richiama anche lfimportanza di rendere accessibili tali
informazioni al fine di migliorare la trasparenza, e di fornire ai destinatari criteri comparabili per
valutare la qualita dei servizi ad essi offerti.
Per questi motivi, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nel recepire la direttiva, ha previsto
allfart. 81 uno specifico riferimento ai marchi (ed altri attestati) di qualita dei servizi. Lfarticolo
prevede che gi soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualita
relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai
destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi
e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualita, dandone
contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di
certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n.
765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008h.
Si e ritenuto ragionevole attribuire ai soggetti che istituiscono o gestiscono il marchio lfonere di
informare il mercato delle sue caratteristiche, attraverso lo strumento oggi prevalente nel
marketing e cioe il sito Internet. Nel contempo, attraverso lfobbligo di informativa al Ministero
dello Sviluppo Economico, si sono poste le basi per un monitoraggio del settore ed una ulteriore
divulgazione dei marchi, che ne evidenzi le differenti caratteristiche.
Il Ministero dello sviluppo economico ha predisposto e pubblicato sul proprio sito internet una
banca dati dei marchi di qualita dei servizi relativamente ai quali e pervenuta la prescritta
comunicazione.
Tuttavia, lfattivita condotta in applicazione della norma, ed in particolare il monitoraggio dei
marchi finora comunicati al Ministero, talvolta su iniziativa dei soggetti gestori, ma piu
frequentemente in seguito a richiesta da parte del Ministero stesso, ha evidenziato alcune criticita.
In particolare, lfimpostazione prettamente gvolontaristicah della norma, tendente a convincere i
soggetti gestori piu che a costringerli ad adottare le misure richieste, si e dimostrata talvolta
insufficiente a assicurare una adeguata informazione al consumatore circa le caratteristiche dei
marchi in questione e ad imporre ai soggetti gestori dei marchi di inserire sul sito Internet tutte le
informazioni ritenute rilevanti.
Per dare un segnale di cogenza dellfobbligo in questione, evitando tuttavia di introdurre specifiche
sanzioni, con i connessi problemi applicativi e, nel contempo, di aggravare tale obbligo in misura
non proporzionata, con lfarticolo 19 del decreto correttivo si e ritenuto in questa fase sufficiente
evidenziare che tali omissioni possono essere comunque valutate nellfambito delle piu ampie
prescrizioni in materia di correttezza dei rapporti con i consumatori e fare pertanto riferimento alle
sanzioni gia previste dal codice del consumo per le pratiche commerciali scorrette consistenti nella
comunicazione di informazioni non veritiere o nellfomissione di informazioni rilevanti, con
relativa competenza dellfAutorita Garante per la Concorrenza ed il Mercato.
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14. Effetti delle altre abrogazioni e modifiche a norme vigenti
Infine, lfarticolo 20 del decreto correttivo dispone alcune integrazioni e rettifiche allfarticolo 85
del decreto n. 59, di cui di seguito si descrivono gli effetti.
14.1 La lettera a) del comma 1 provvede alla abrogazione delle modifiche a suo tempo apportate
dal citato articolo 85 alla disciplina di cui allfarticolo 19 della legge 241 del 1990, ormai del tutto
superate in quanto tale articolo, per la parte interessata, e oggi definitivamente sostituito ad opera
dellfarticolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e, da ultimo, dallfarticolo 2 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
14.2 Le lettere b) e c) del comma 1, non hanno particolari effetti sostanziali, in quanto
compiono una mera opera di drafting formale, rispettivamente, per rettificare un errore materiale
nei riferimenti a norme richiamate, e per eliminare lfinutile duplicazione delle disposizioni di
soppressione contenute alle lettere a), b), d), f) e g) di tale comma e, con identico testo, anche agli
articoli 64, comma 10, 65, comma 3, 66, comma 3, 67, comma 3, 68, comma 3, 69, comma 4, 71,
comma 3, 75, comma 4, 78, comma 3, e 79, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 59 del
2010. Con lfoccasione, inoltre, sopprimendo completamente la predetta lettera g), si corregge
lferronea abrogazione dellfarticolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, articolo che era stato
invece correttamente mantenuto in vigore e riformulato al comma 4 dellfarticolo 79 del medesimo
decreto legislativo n. 59 del 2010.
14.3 Per le modifiche apportate dalla lettera d) si rinvia a quanto gia evidenziato supra al
numero 9.5, relativamente agli spedizionieri.
14.4 La lettera e), inserisce nellfarticolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010 un comma 5-
bis concernente provvedimenti inibitori a tutela dei consumatori.
Nellfattuare la direttiva si era infatti erroneamente omesso di tener conto dellfarticolo 42 della
Direttiva stessa che include nel campo di applicazione della direttiva 98/27/CE sui provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi dei consumatori anche la stessa direttiva 2006/123/CE,
consentendo la possibilita di esercitare l'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori lesi anche nei rapporti tra consumatori e prestatori di servizi in relazione alle
disposizioni recate dalla direttiva servizi.
Tale esigenza e stata confermata dalla direttiva 2009/22/CE, che rappresenta la versione codificata
della direttiva 98/27/CE e reca in allegato l'elenco aggiornato delle direttive cui si applicano i
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, includendovi, tra l'altro la direttiva
2006/123/CE. Trattandosi per il resto di codifica di modifiche gia apportate e recepite, neppure per
tale direttiva si e proceduto a specifica attuazione.
Il comma in questione rappresenta quindi un atto necessitato per adeguare la normativa interna
alle disposizioni comunitarie, consentendo nel contempo di fornire alla commissione europea una
definitiva risposta circa le iniziative in atto, al fine di scongiurare l'apertura formale di una
procedura di infrazione.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)