Data: 2012-09-17 14:15:07

Coltivazione e lavorazione di piante officinali

Abbiamo una azienda che vorrebbe iniziare l’attività di coltivazione e lavorazione (dicono a voce solo essiccazione) di piante officinali/aromatiche.
Abbiamo scritto che devono adempiere a quanto previsto dalla l.r.23/2000 art.26, ed in particolare gli abbiamo confermato verbalmente che in caso di “lavorazione”(comma 2 dell’art.26), devono avere il diploma di erborista.
Ci dicono che non necessita soprattutto perché, come riferisce il presidente della associazione di cui l’azienda fa parte, tale corso non sarebbe più tenuto da nessuno(lo facevano all’Università di Urbino e adesso non più) e che pertanto la Regione Toscana richiede un qualcosa di non ottenibile. Ci dicono che presenteranno una s.c.i.a (si presume ex art. 26 comma 1 della L.R. 23/2000) e minacciano che se blocchiamo la scia ci faranno ricorso.
Inoltre le procedure di Autorizzazione ai sensi della L.R. 64/2011 presso il Servizio Fitosanitario della Regione (in cui sono confluite le funzioni della ex ARSIA) come si coordinano con la s.c.i.a.?ex L.R.23/2000 art.26?
Come si interpreta tutto ciò?
Come è opportuno regolarsi?
Grazie.
Ufficio Suap

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Data: 2012-09-17 22:30:43

Re:Coltivazione e lavorazione di piante officinali

Intanto occorre citare il presupposto giuridico statale e cioè la legge n. 99/1931 (il d.lgs. n. 179/2009 ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore della legge n. 99/1931). La legge c’è e quindi non vedo perché non vada rispettata. La normativa regionale è comunque legittimata dalla legge statale.
L’art. 7 della legge n. 99/1931 dispone che il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione a coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonché alla preparazione industriale di esse. Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, indicate dal successivo regio decreto n. 772/1932. In allegato al decreto c’è un elenco rubricato: Elenco delle piante officinali spontanee soggette alle disposizioni della legge 6 gennaio 1931, n. 99. Tutto ciò che esula da quell’elenco non è considerata pianta officinale.
Diplomi di laurea in tecniche erboristiche se ne trovano molti, vedi ad esempio:
http://www.unipi.it/corsilaurea/corsi/dett_corso_137.html

La legge 64/2011 disciplina l’autorizzazione fitosanitaria, cioè l’autorizzazione per le attività di produzione, commercio ed importazione di vegetali e prodotti vegetali così come definiti dalla normativa europea e di cui al d.lgs. n. 214/2005 e dal d.m. politiche agricole 12 novembre 2009.
Sul punto vedi l’art. 19 del d.lgs. n. 214/05. La produzione di piante officinali, intesa come vivaio, è sottoposta ad autorizzazione (vedi allegati DM 12/11/2009)

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